§ 3.10.24 - L.R. 26 luglio 1984, n. 46. - Interventi a favore di
cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:26/07/1984
Numero:46


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, allo scopo di favorire l'associazionismo e la cooperazione nei settori del commercio e del turismo, concorre, mediante l'erogazione di contributi rivolti ad incrementare il [...]
Art. 2.  Possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1 tutte le cooperative di garanzia che:
Art. 3.  I benefici a favore dei soggetti di cui al precedente articolo i sono rappresentati da un contributo pari all'ammontare del doppio dell'incremento netto del capitale sociale effettivamente versato [...]
Art. 4.  La concessione del contributo di cui al precedente articolo 3 è subordinata alla presentazione da parte dei presidenti delle cooperative della relativa domanda all'Assessorato competente in materia [...]
Art. 5.  Il contributo di cui al precedente articolo 3 verrà erogato nell'anno finanziario successivo a quello in cui si e verificato l'incremento del capitale sociale, a condizione che l'ammontare [...]
Art. 6.  I contributi previsti dal presente titolo I sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7.  Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia di cui al precedente articolo 1 devono essere regolate secondo lo statuto tipo allegato alla presente legge.
Art. 8.  In sede di prima applicazione della presente legge le cooperative già costituite possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 nella misura massima pari al doppio del capitale [...]
Art. 9.  La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi alle piccole e medie imprese commerciali ed agli operatori del turismo assistiti dalla fidejussione [...]
Art. 10.  I contributi di cui al presente titolo II sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11.  Nel primo anno solare di vigenza della presente legge il contributo di cui al precedente articolo 9 viene erogato per le operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore [...]
Art. 12.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 3.300 milioni, che sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. [...]


§ 3.10.24 - L.R. 26 luglio 1984, n. 46. - Interventi a favore di

cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo.

(B.U. 7 agosto 1984, n. 21, S.O. n. 5).

 

 

Titolo I

    CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SOCIALE DELLE

COOPERATIVE DI GARANZIA

 

Art. 1. La Regione Lazio, allo scopo di favorire l'associazionismo e la cooperazione nei settori del commercio e del turismo, concorre, mediante l'erogazione di contributi rivolti ad incrementare il patrimonio sociale, al potenziamento di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo, in possesso di autorizzazione per l'esercizio della loro attività rilasciata da un comune della Regione Lazio o, comunque, autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del territorio regionale, al fine di fornire garanzie a favore dei propri soci nella concessione di crediti bancari.

     Ai fini della presente legge si intendono per piccole e medie imprese commerciali quelle aventi non più di cinque punti di vendita ed un numero complessivo di addetti non superiore a n. 300, se operano all'ingrosso, n. 150 se operano al dettaglio, n. 200 se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     Il socio, all'atto dell'iscrizione deve documentare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente legge, mediante idonea certificazione o con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [1], regolarmente autenticata.

     Il presidente della cooperativa, all'atto della richiesta dei benefici di cui alla presente legge, deve, con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 [1] di cui al precedente comma, certificare che i soci della cooperativa medesima sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1 tutte le cooperative di garanzia che:

     a) svolgano attività statutaria almeno da un esercizio sociale, o, qualora siano di nuova costituzione, svolgano detta attività almeno da sei mesi;

     b) all'atto della domanda di contributo di cui al successivo articolo 3 siano costituite da almeno centocinquanta soci regolarmente iscritti e che non facciano parte di altre cooperative aventi le medesime finalità statutarie;

     c) abbiano un capitale sociale non inferiore a lire 7.500.000;

     d) abbiano già stipulato la convenzione bancaria.

 

     Art. 3. I benefici a favore dei soggetti di cui al precedente articolo i sono rappresentati da un contributo pari all'ammontare del doppio dell'incremento netto del capitale sociale effettivamente versato dai soci nell'esercizio precedente. In ogni caso il contributo della Regione non può essere superiore a L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.

     Per le cooperative, costituite nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda il contributo è pari al doppio del capitale sociale versato sempre nella misura massima di L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.

 

     Art. 4. La concessione del contributo di cui al precedente articolo 3 è subordinata alla presentazione da parte dei presidenti delle cooperative della relativa domanda all'Assessorato competente in materia di commercio della Regione Lazio con allegata la seguente documentazione:

     a) statuto di cui al successivo articolo 7 ed atto costitutivo della cooperativa;

     b) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa, da cui risulti il numero dei soci e delle quote singolarmente versate;

     c) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti l'incremento del capitale sociale avvenuto nell'esercizio precedente;

     d) copia del bilancio dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda depositato presso la cancelleria del tribunale;

     e) certificati di iscrizione nei registri e schedari della pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente della cooperativa e dei soci;

     f) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito.

     I certificati di cui alla lettera e) relativi ai soci possono essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti altresì che tutti i soci sono in possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge e che della cooperativa non fanno parte soci operanti in altri settori di attività [2].

     Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere compilate secondo uno schema che verrà predisposto dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     La domanda di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 luglio di ogni anno.

 

     Art. 5. Il contributo di cui al precedente articolo 3 verrà erogato nell'anno finanziario successivo a quello in cui si e verificato l'incremento del capitale sociale, a condizione che l'ammontare complessivo del capitale sociale e dei contributi di cui al precedente articolo 3 già erogati, risulti impegnato almeno per il 51 per cento; a garanzia di finanziamenti in corso al momento della presentazione della domanda di cui al precedente articolo 4.

     Tale situazione deve essere dimostrata mediante una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dall'istituto bancario convenzionato.

 

     Art. 6. I contributi previsti dal presente titolo I sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia di cui al precedente articolo 1 devono essere regolate secondo lo statuto tipo allegato alla presente legge.

     I contributi sono accordati anche alle cooperative di garanzia di cui al precedente articolo 1 già costituite o che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente, purché lo stesso sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 8. In sede di prima applicazione della presente legge le cooperative già costituite possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 nella misura massima pari al doppio del capitale sociale effettivamente versato dai soci fino al 31 dicembre 1983 e, comunque, in misura non superiore a L. 200.000 per socio, quale che sia il numero complessivo delle quote versate [3].

     Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma debbono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione di cui al precedente articolo 4.

 

Titolo II

  CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI RELATIVI A PRESTITI DI ESERCIZIO

 

     Art. 9. La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi alle piccole e medie imprese commerciali ed agli operatori del turismo assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative di garanzia tra piccole e medie imprese commerciali e dagli operatori del turismo di cui alla presente legge, mediante l'erogazione di un contributo la cui misura, non superiore al 5 per cento annuo degli interessi risultanti dall'apposita convenzione stipulata tra la cooperativa di garanzia e l'istituto di credito è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio [4].

     Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di un contributo in conto interessi da parte di altri enti od istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti di cui al precedente comma.

     In ogni caso l'intervento della Regione deve tendere ad assicurare che il concorso al pagamento degli interessi, anche in presenza di interventi di altri enti od istituti, risulti omogeneo sull'intero territorio regionale.

     Sono ammessi a contributo i prestiti di esercizio con rientro entro il termine massimo di ventiquattro mesi, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di L. 5 milioni.

     Gli istituti bancari convenzionati e le cooperative interessate modificano le convenzioni per adeguarle alle previsioni del presente articolo, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare permanente è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni ai limiti di cui al precedente quarto comma.

     Il pagamento del contributo è effettuato secondo modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione, cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo di cui alla presente legge ed istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 10. I contributi di cui al presente titolo II sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. Nel primo anno solare di vigenza della presente legge il contributo di cui al precedente articolo 9 viene erogato per le operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e procedure previste nei precedenti articoli.

 

Titolo III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 3.300 milioni, che sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. 04202, da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo».

     All'onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25802 (fondo globale), lettera f), dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale per l'anno 1984.

     Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata per gli anni 1985 e 1986 la spesa di L. 2.300 milioni e di L. 2.800 milioni la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale [5].

 

 

     STATUTO TIPO ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1984, N. 46 CONCERNENTE: «INTERVENTI A FAVORE DI COOPERATIVE DI GARANZIA COSTITUITE TRA

     PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E TRA OPERATORI DEL TURISMO»

 

Titolo I

   COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATURA DELLA SOCIETA'

 

     1. E' costituita una cooperativa a responsabilità limitata denominata: «Cooperativa di garanzia costituita tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo - società cooperativa a responsabilità limitata» [6].

     La cooperativa ha sede in...........................

 

     2. La cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di favorire l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture e delle attrezzature commerciali e turistiche della provincia di..............in armonia con le previsioni programmatiche degli specifici piani di settore approvati dagli enti pubblici, attraverso la prestazione di garanzie atte ad agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari, sui quali possono essere erogati concorsi sugli interessi da parte di enti.

 

     3. La cooperativa dura fino al...................e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE

 

     4. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

     a) dal capitale formato dalle quote, dell'importo

di..................ciascuna, versate dai soci;

     b) dalle riserve costituite per deliberazione dell'assemblea per destinazione di eventuali avanzi di gestione;

     c) da donazioni, lasciti od elargizioni di associazioni o privati;

     d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione e di enti pubblici.

     Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 2.

     Alle spese di gestione della cooperativa si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione dei rimborsi spese di cui ai successivi articoli 11 e 23, nonché dai redditi patrimoniali della cooperativa stessa.

 

     5. La cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

     Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della cooperativa ed inoltre, ciascun socio risponde sussidiariamente e solidamente in misura pari a tre volte il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'articolo 2541 del codice civile.

 

     6. Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della cooperativa.

     Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui al successivo articolo 10, per causa di successione, con effetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui ai successivi articolo 8 e 9, sia ammesso in qualità di socio.

     Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle quote versate.

 

Titolo III

SOCI

 

     7. Il numero dei soci è illimitato.

 

     8. Possono far parte della cooperativa le piccole e medie imprese commerciali e gli operatori del turismo in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della loro attività rilasciata da un comune della Regione Lazio o, comunque, autorizzate ad esercitare nell'ambito del territorio regionale.

     Le aziende commerciali e turistiche debbono risultare in attività da almeno un anno e non aver in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento, né devono essere state dichiarate fallite; inoltre, anche il loro titolare o legale rappresentante non deve essere incorso in insolvenze gravi e non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

     Non può far parte della cooperativa chi è socio di altra cooperativa di garanzia o ne sia stato espulso.

     Si intendono per piccole e medie imprese commerciali quelle aventi non più di cinque punti di vendita ed un numero di addetti superiori a n. 300, se operano all'ingrosso, a n. 150 se operano al dettaglio, a n. 200 se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     Il socio all'atto dell'iscrizione, deve documentare il possesso di tutti i requisiti richiesti, mediante idonea certificazione o con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, regolarmente autenticata.

 

     9. L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata a cura del consiglio nel libro dei soci.

 

     10. Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere altre quote, anche in tempi successivi.

 

     11. Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal consiglio di amministrazione, in misura non inferiore a L. 5.000.

 

     12. Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della cooperativa.

 

     13. La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

     Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

     La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dal registro delle ditte della camera di commercio o che trasferisca la propria sede fuori della circoscrizione della cooperativa, o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dal precedente articolo 8.

     L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione:

     a) per mancato pagamento, a norma del precedente articolo 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la cooperativa;

     b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

     E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla cooperativa.

 

     14. Le deliberazioni, prese dal consiglio di amministrazione a norma del precedente articolo 13, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

     Il socio può produrre ricorso al collegio dei probiviri avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione e, a norma dell'articolo 2527 del codice civile, proporre opposizione davanti al tribunale.

 

     15. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all'importo versato.

     Nel caso di esclusione la cooperativa liquida al socio il 50 per cento del valore della quota, di cui al comma precedente, ed assegna l'altro 50 per cento al fondo di riserva di cui al precedente articolo 4, lettera b).

 

     16. Il pagamento di cui al precedente articolo 15 deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione ed entro due mesi per i casi di decadenza o morte.

     Il consiglio di amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni come previsto dal successivo articolo 18, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20 per cento, rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

 

     17. Il socio che ha ottenuto garanzia dalla cooperativa, non ha, quali che siane le circostanze di cui ai precedenti articoli 13 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

 

     18. Il socio, che cessa di far parte della cooperativa, è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dal precedente articolo 5, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile, fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

 

Titolo IV

OPERAZIONI

 

     19. La cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.

 

     20. Il socio può ottenere dalla cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci.

     Tuttavia, il consiglio di amministrazione può decidere, in via del tutto eccezionale, che la cooperativa conceda prestazioni di garanzia anche per chi è socio da almeno un mese, purché l'operazione sia giustificata dalle particolari esigenze creditizie dell'impresa.

 

     21. Le prestazioni di garanzia debbono essere, di massima, proporzionali alle quote di ciascun socio versate.

     Tuttavia, nel deliberare la concessione, si dovrà tenere conto:

     1) della situazione patrimoniale dell'impresa richiedente e delle prospettive di sviluppo ed in termini di reddito dell'impresa stessa anche in relazione alle direttive dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva;

     2) delle garanzie personali fondate sulle capacità imprenditoriali e sulla serietà professionale del titolare o dei titolari dell'impresa richiedente;

     3) della durata e natura dei crediti richiesti;

     4) dell'esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

 

     22. La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte il patrimonio sociale risultante dell'ultimo bilancio approvato. Tale rapporto potrà essere concordato in misura più elevata se la cooperativa è assistita da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite.

 

     23. Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura della spese necessarie.

     L'entità del diritto di segreteria sarà deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione e dovrà essere proporzionale alla linea di credito concessa.

 

     24. Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

     Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente della società. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

 

     25. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, e che deve essere esposto in modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o recapitato ai soci almeno dieci giorni prima.

     Alla convocazione potrà anche provvedersi ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile secondo le seguenti modalità:

     a) che la località, sede di assemblea separata, comprenda non meno di cinquanta soci;

     b) che l'avviso di convocazione sia redatto nei termini e nei modi di cui al primo comma;

     c) che le prime convocazioni separate si tengano almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale;

     d) che ogni delegato rappresenti almeno venticinque iscritti e frazione di venticinque non inferiore a quindici e sia socio della cooperativa.

     Per la validità delle assemblee separate e per le modalità di svolgimento dell'assemblea, si fa riferimento, in quanto applicabili, anche alle disposizioni di cui ai successivi articoli 26, 27 e 28.

     Presiede le assemblee separate il presidente della cooperativa od un suo delegato.

 

     26. L'assemblea ordinaria eventualmente costituita dai delegati nominati nelle assemblee parziali, è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

     Essa ha i seguenti compiti:

     a) discutere ed approvare il bilancio;

     b) eleggere il presidente, due vice presidenti della cooperativa, gli altri membri del consiglio di amministrazione, i sindaci ed i probiviri;

     c) prendere atto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e fissare le direttive di massima per il consiglio stesso;

     d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello statuto ed a norma di legge.

     L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal consiglio di amministrazione.

     I soci ed i loro delegati possono farvi inserire la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto, da almeno un quinto dei soci e da un numero di delegati che rappresentino lo stesso numero dei sci aventi diritto al voto, non oltre il decimo giorno da quello in cui ha inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

     L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

 

     27. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o da un delegato.

     Il presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

     In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

 

     28. Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

     La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

     Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

     Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

 

     29. Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, almeno con un terzo dei soci. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

     Per deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci con diritto a voto.

 

     30. Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate ai processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e da due scrutatori.

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

     31. L'amministrazione è affidata al consiglio di amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea fra i soci iscritti alla cooperativa da almeno un anno.

     Possono rivestire la qualifica di amministratori della cooperativa:

     a) i soci titolari di imprese individuali,

     b) i legali rappresentanti di società commerciali e turistiche socie;

     c) i coadiuvanti dei titolari o legali rappresentanti delle imprese commerciali e turistiche espressamente a ciò delegati.

     Può inoltre far parte del consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascun ente finanziatore.

     I membri effettivi del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per eguale periodo. Il presidente ed i due vice presidenti sono eletti dall'assemblea dei soci fra i membri elettivi del consiglio stesso.

     Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

     Non possono far parte del consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso.

 

     32. Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti od affini sino al terzo grado.

 

     33. Il consiglio di amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese ed in seduta straordinaria quando il presidente, od in sua assenza un vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri od i sindaci.

     L'avviso di convocazione deve essere recapitato salvo casi di urgenza, tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere.

     L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi.

     Il consiglio di amministrazione può avvalersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

 

     34. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

 

     35. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri, le attribuzioni, per la gestione della cooperativa, che non sono riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

     Spetta, tra l'altro, al consiglio di amministrazione di:

     a) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;

     b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;

     c) autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della cooperativa;

     d) autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della cooperativa;

     e) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto.

     Al consiglio di amministrazione è demandato pure il potere di far partecipare la cooperativa a consorzi provinciali, regionali e nazionali che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative di garanzia.

 

     36. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio stesso, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione od al segretario, eventualmente nominato dal consiglio e vigila per accertarsi che il consigliere designato od il segretario operino in conformità degli interessi della cooperativa.

     Il presidente, in caso di dimissioni, assenza od impedimento, è sostituito da un vice presidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal consigliere più anziano.

 

     37. Le mansioni di presidente, vice presidente e componente del consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione; tuttavia, compete, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive sostenute, autorizzate dal consiglio di amministrazione.

 

COLLEGIO DEI SINDACI

 

     38. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla Regione che assume le funzioni di presidente, nel caso in cui questa eroghi un contributo, e di due supplenti.

     I sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche tra i non soci.

 

     39. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del collegio decade dalla carica.

     Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in apposito libro.

 

     40. Non sono eleggibili alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

 

DIREZIONE

 

     41. La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere affidate ad un segretario con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal consiglio stesso.

     La nomina eventuale del segretario, come pure la revoca è deliberata dal consiglio di amministrazione.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

     42. Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci che ne designa il presidente. I probiviri durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei probiviri non danno diritto a remunerazione.

 

     43. La cooperativa ed i soci debbono rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci. Al collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non ne siano stati ammessi dal consiglio di amministrazione.

     Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del presidente del collegio dei probiviri e comunicata dal presidente stesso alla cooperativa ed al socio, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.

 

Titolo V

BILANCIO

 

     44. Il bilancio comprendente l'esercizio finanziario, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

     Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

 

     45. Gli eventuali avanzi di gestione sono attribuiti nella misura del 50 per cento al fondo di riserva e per l'altro 50 per cento al fondo di cui al precedente articolo 4, lettera d).

     E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci.

     I disavanzi di gestione invece vanno imputati al fondo di riserva di cui al precedente articolo 4, lettera b), fondo che deve, ogni volta che si rende necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

     In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, i disavanzi dovranno essere simultaneamente imputati alle residue somme del fondo di cui al precedente articolo 4, lettera d), ed al capitale sociale, in misura proporzionale all'entità degli stessi.

 

     46. In caso di scioglimento della società la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività dovrà essere devoluta, dedotte le quote sociali in misura non superiore all'importo versato e le contribuzioni regionali da restituirsi alla Regione, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici tendenti all'ammodernamento delle attività turistiche e commerciali.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

     47. Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

 

     48. Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della cooperativa al.........

 

     49. Il primo consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea costitutiva della cooperativa e dura in carica tre anni.

 

     50. Il consiglio di amministrazione, qualora compili il regolamento interno, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci ed in attesa di essa lo applica in via provvisoria; stipula con una o più aziende di credito e con altri enti le convenzioni occorrenti per il conseguimento dei fini sociali di cui al precedente articolo 2; provvede all'organizzazione della cooperativa; accetta eventuali contributi dello Stato della Regione e di altri enti pubblici, ottempera agli obblighi imposti dalle norme di legge sulle cooperative.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 27/1/1968, n. 23 concerne le «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

[1] Pubblicata sulla G.U. 27/1/1968, n. 23 concerne le «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/6/1985, n. 91.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13/6/1985, n. 91.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/6/1985, n. 91.

[5] Vedi per il rifinanziamento l'art. 9 della L.R. 6/4/1985, n. 33.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13/6/1985, n. 91.