§ 5.1.23 - L.R. 10 aprile 1979, n. 27.- Ente ospedaliero Nomentano - George
Eastman di Roma.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:10/04/1979
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto all'adozione del [...]
Art. 3.  Il patrimonio dell'Ente Nomentano-George Eastman è costituito dai beni in atto destinati al funzionamento delle strutture ospedaliere di cui alla lettera e) della legge regionale 29 settembre 1977, [...]
Art. 4.  L'Ente Nomentano-George Eastman subentra in tutte le situazioni di fatto e di diritto esistenti tra il Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e l'Università degli studi di Roma.
Art. 5.  Nella attuazione della presente legge deve essere comunque salvaguardata l'autonomia dell'Università degli studi di Roma in ordine alle attività didattiche di competenza delle cliniche e degli [...]
Art. 6.  Il personale del Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge opera all'interno del policlinico Umberto I, ivi compreso quello in [...]
Art. 7.  Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione, l'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman delibera la nuova pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti, delle proposte della [...]
Art. 8.  All'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive [...]
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.1.23 - L.R. 10 aprile 1979, n. 27.- Ente ospedaliero Nomentano - George

Eastman di Roma.

(B.U. 30 aprile 1979, n. 12).

 

Art. 1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto all'adozione del provvedimento di cui alla lettera e) dell'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, così come sostituita dall'articolo 1 della presente legge e alla nomina di un collegio commissariale composto da tre membri per la provvisoria gestione dell'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman.

     Ai fini della nomina e composizione del consiglio di amministrazione del suddetto Ente e della nuova classificazione delle strutture ospedaliere dipendenti dall'Ente stesso si applica l'articolo 12 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39.

 

     Art. 3. Il patrimonio dell'Ente Nomentano-George Eastman è costituito dai beni in atto destinati al funzionamento delle strutture ospedaliere di cui alla lettera e) della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, così come modificata dall'art. 1 della presente legge, salva la proprietà dei beni dell'Università degli studi di Roma senza pregiudizio dei diritti reali dell'Università stessa previsti dalla legge 26 ottobre 1964, n. 1149.

     L'Ente Nomentano-George Eastman provvederà in ogni caso alla completa consegna all'Università delle aree e dei padiglioni ospedalieri del policlinico Umberto I già in uso al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, nei termini e con le modalità da concordare con atto successivo tra la Regione e l'Università.

     All'individuazione e all'inventario dei beni dell'Ente Nomentano- George Eastman provvederà la commissione prevista dall'art. 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni, integrata da due rappresentanti dell'Università degli studi di Roma.

 

     Art. 4. L'Ente Nomentano-George Eastman subentra in tutte le situazioni di fatto e di diritto esistenti tra il Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e l'Università degli studi di Roma.

 

     Art. 5. Nella attuazione della presente legge deve essere comunque salvaguardata l'autonomia dell'Università degli studi di Roma in ordine alle attività didattiche di competenza delle cliniche e degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia.

 

     Art. 6. Il personale del Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge opera all'interno del policlinico Umberto I, ivi compreso quello in servizio presso la scuola convitto Regina Elena, continua ad operare nel predetto complesso ospedaliero in posizione di comando presso l'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman.

     L'individuazione delle unità di personale del Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, necessarie per le esigenze funzionali del predetto Ente, è effettuata dalla commissione tecnica di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni.

     L'inquadramento del personale nella pianta organica di cui al successivo art. 7 viene effettuato a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Entro quattro mesi dal provvedimento di classificazione, l'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman delibera la nuova pianta organica tenendo conto delle strutture esistenti, delle proposte della commissione di cui al precedente art. 6 e della situazione connessa al trasferimento di personale dell'Università al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma ai sensi della legge 16 maggio 1974, n. 200.

 

     Art. 8. All'Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Vedi L.R. 29/9/1977, n. 39, art. 9.