§ 2.5.24 - L.R. 3 settembre 1979, n. 65. - Scioglimento del consorzio
frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:03/09/1979
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone, istituito con decreto del Presidente [...]
Art. 2.  Il personale, i beni i crediti e le passività di tale ente sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.5.24 - L.R. 3 settembre 1979, n. 65. - Scioglimento del consorzio

frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone.

(B.U. 20 settembre 1979, n. 26).

 

Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, con sede in Frosinone, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1965, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 1965, registro n. 13, foglio n. 8, è sciolto.

 

     Art. 2. Il personale, i beni i crediti e le passività di tale ente sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

     Le suddette comunità istituiranno con propri regolamenti appositi ruoli ad esaurimento sui quali dovrà essere collocato il personale da assorbire ai sensi del precedente comma.

     Tali regolamenti dovranno garantire la conservazione del trattamento economico e giuridico acquisito nell'ente di provenienza nel contesto della normativa in vigore per i dipendenti degli enti locali territoriali, anche per quanto riguarda il trattamento di pensione e di previdenza.

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.