§ 3.7.19 - L.R. 23 marzo 1985, n. 27. - Subdelega alle province delle
funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:23/03/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato). In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla [...]
Art. 2.  (Subdelega alle province). Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, sono subdelegate alle province, che le esercitano a norma dei successivi articoli, nel rispetto delle direttive [...]
Art. 3.  (Comitati provinciali prezzi). Le funzioni amministrative subdelegate alle province a norma della presente legge attengono all'attività dei comitati provinciali prezzi.
Art. 4.  (Commissione consultiva provinciale). 1. I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale articolata in:
Art. 5.  (Costituzione dei consigli provinciali prezzi e delle relative commissioni consultive). I comitati provinciali prezzi e le relative commissioni consultive sono costituite con decreto del Presidente [...]
Art. 6.  (Direttive statali ed indirizzi regionali per l'esercizio della subdelega). I comitati provinciali prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo [...]
Art. 7.  (Informativa sull'attività subdelegata). I presidenti delle amministrazioni provinciali, quali presidenti dei comitati provinciali prezzi, informano periodicamente la Giunta regionale sui risultati [...]
Art. 8.  (Potere sostitutivo e revoca della subdelega). In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta regionale esercita il potere [...]
Art. 9.  (Svolgimento di attività ispettiva). L'amministrazione provinciale, su proposta del comitato provinciale prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, [...]
Art. 10.  (Vigilanza sui prezzi al consumo). La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai comuni, ai sensi dell'articolo 54, lettera [...]
Art. 11.  (Segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle relative commissioni consultive). Le funzioni di segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali nonchè le [...]
Art. 12.  (Gettoni di presenza ed indennità). Ai componenti il comitato provinciale prezzi e la commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'Amministrazione regionale, sono dovuti i compensi [...]
Art. 13.  (Norma transitoria). Nelle more della nomina del comitato provinciale prezzi e della relativa commissione consultiva provinciale le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere [...]
Art. 14.  (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate). La Giunta regionale può disporre il comando di dipendenti regionali presso le amministrazioni provinciali per lo svolgimento di attività [...]
Art. 15.  (Norma finanziaria). Lo stanziamento per il rimborso delle spese sostenute dalla amministrazione provinciale per l'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge sono determinate [...]
Art. 16.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 3.7.19 - L.R. 23 marzo 1985, n. 27. - Subdelega alle province delle

funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. 2 aprile 1985, n. 9, S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato). In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'articolo 52, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [1], è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato vigenti in materia, dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. (Subdelega alle province). Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1, sono subdelegate alle province, che le esercitano a norma dei successivi articoli, nel rispetto delle direttive statali, degli indirizzi regionali ed in armonia con le indicazioni dei documenti programmatici regionali.

 

     Art. 3. (Comitati provinciali prezzi). Le funzioni amministrative subdelegate alle province a norma della presente legge attengono all'attività dei comitati provinciali prezzi.

     I comitati provinciali prezzi, istituiti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, e sono composti da:

     a) il sindaco del comune capoluogo, o suo delegato;

     b) l'intendente di finanza o un funzionario dell'intendenza di finanza, da lui delegato;

     c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria commercio ed artigianato, o un funzionario dell'ufficio medesimo, da lui delegato;

     d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o un funzionario dell'ufficio medesimo da lui delegato;

     e) il presidente della Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;

     f) i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 4, o i vicepresidenti da loro delegati [2].

     Le decisioni dei comitati provinciali prezzi sono adottate sentite le commissioni consultive provinciali di cui al successivo articolo 4. In caso di difformità rispetto al parere delle commissioni consultive, le decisioni dei comitati stessi devono recarne specifica motivazione.

     I provvedimenti dei Comitati provinciali prezzi sono pubblicati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 4. (Commissione consultiva provinciale). 1. I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale articolata in:

     a) una sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari;

     b) una sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerari, industriali e chimici e per i servizi di carattere pubblico.

     2. Le sottocommissioni di cui al precedente comma sono rispettivamente presiedute dall'assessore provinciale per l'agricoltura e dall'assessore provinciale per l'industria.

     3) La sottocommissione per i prodotti agricoli ed alimentari è composta da:

     a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura;

     b) un rappresentante dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

     c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     d) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli imprenditori agricoli più rappresentative su scala provinciale;

     f) un rappresentante della C.G.I.L.;

     g) un rappresentante della C.I.S.L.;

     h) un rappresentante della U.I.L.;

     i) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi;

     l) due esperti del settore economico interessato nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli;

     n) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci;

     o) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti di organizzazioni ambientalistiche;

     p) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     4. La sottocommissione per le fonti di energia ed i prodotti minerari, industriali, chimici e per i servizi di carattere pubblico è composta da:

     a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di industria;

     b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo;

     c) un rappresentate dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

     d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     e) un rappresentante della camera di commercio, industria ed artigianato;

     f) un rappresentante della C.I.S.P.E.L. (Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali) a livello provinciale;

     g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'industria;

     h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore del commercio;

     i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, del settore dell'artigianato;

     1) un rappresentante per ciascuna delle associazioni più rappresentative, si scala provinciale, del settore degli alberghi e delle pensioni;

     m) un rappresentante della C.G.I.L.;

     n) un rappresentante della C.I.S.L.;

     o) un rappresentante della U.I.L.;

     p) un rappresentante dei consumatori designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative, su scala provinciale, direttamente interessate alla tutela dei consumatori stessi;

     q) due esperti dei settori economici interessati, nominati dal consiglio provinciale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     r) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'autotrasporto merci;

     s) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole e rappresentanti delle organizzazioni ambientalistiche;

     t) tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     5. I presidenti delle sottocommissioni nominano, fra i membri delle relative sottocommissioni, i rispettivi vice presidenti che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento.

     5 bis. Le riunioni delle sottocommissioni sono valide in prima convocazione con la presenza di un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un numero di membri pari almeno ad un terzo dei componenti. I pareri delle sottocommissioni sono validamente espressi con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I membri delle sottocommissioni che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i relativi supplenti, debbono essere sostituiti.

     6. L'assegnazione degli affari a ciascuna sottocommissione è stabilita dall'ufficio di presidenza della commissione consultiva. provinciale di cui al precedente primo comma, costituito dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni stesse e presieduto, a rotazione semestrale, da uno dei due presidenti.

     7. L'ufficio di presidenza della commissione consultiva provinciale può convocare riunioni congiunte delle sottocommissioni tecniche per la trattazione di questioni di interesse generale e per il coordinamento della loro attività.

     8. Le sottocommissioni operano su richiesta del comitato provinciale prezzi ed hanno in particolare il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi nonché compiti di proposta al comitato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

     9. Alle funzioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni tecniche provvede la segreteria del comitato provinciale prezzi [3].

 

     Art. 5. (Costituzione dei consigli provinciali prezzi e delle relative commissioni consultive). I comitati provinciali prezzi e le relative commissioni consultive sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni; il primo provvedimento costitutivo è disposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i successivi entro sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio.

     Gli enti e le organizzazioni; che esprimono un loro rappresentante in seno alle commissioni consultive nel procedere alle designazioni indicano per ciascun membro ordinario anche il relativo membro supplente, che interverrà in caso di assenza o di impedimento del primo.

     Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma non siano pervenute tutte le designazioni, le commissioni consultive sono ugualmente costituite ed insediate con pienezza di poteri con la partecipazione dei componenti che rappresentano gli Assessorati regionali e di quelli per i quali è pervenuta la designazione, purchè i designati siano complessivamente almeno la metà dei componenti indicati dalla legge.

 

     Art. 6. (Direttive statali ed indirizzi regionali per l'esercizio della subdelega). I comitati provinciali prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo dal C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi) [4].

     La Regione si riserva il potere di iniziativa e proposta al CIPE in materia di controllo dei prezzi di beni e servizi.

     I poteri di indirizzo in ordine alle funzioni amministrative subdelegate sono esercitati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale dà immediata comunicazione alle province delle direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate nonchè degli indirizzi di cui al precedente comma.

     Al fine di garantire il coordinamento dell'attività dei comitati provinciali prezzi ed il rispetto delle direttive dello Stato e degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, punto 4), dello Statuto regionale, il Presidente della Giunta regionale indice la conferenza dei presidenti dei comitati provinciali prezzi.

     La conferenza di cui al precedente comma viene convocata almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario un esame congiunto dei problemi da definire.

 

     Art. 7. (Informativa sull'attività subdelegata). I presidenti delle amministrazioni provinciali, quali presidenti dei comitati provinciali prezzi, informano periodicamente la Giunta regionale sui risultati dell'intervento pubblico in materia di prezzi nel territorio della provincia.

     Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma ed in funzione dell'incidenza sulla programmazione economica regionale, il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sulla situazione dei prezzi controllati nella Regione e sui relativi effetti sui comparti economici interessati.

 

     Art. 8. (Potere sostitutivo e revoca della subdelega). In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ed eventualmente propone la revoca della subdelega da adottare a norma dell'articolo 42 dello Statuto regionale anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente.

 

     Art. 9. (Svolgimento di attività ispettiva). L'amministrazione provinciale, su proposta del comitato provinciale prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, tra i funzionari di queste, forniti di particolare competenza, ispettori che provvedano allo accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del comitato interministeriale prezzi.

     Gli ispettori di cui al precedente comma assumono i poteri e le facoltà di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 [5] e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Vigilanza sui prezzi al consumo). La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai comuni, ai sensi dell'articolo 54, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 11. (Segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle relative commissioni consultive). Le funzioni di segreteria dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali nonchè le relative attività istruttorie sono assicurate dalle amministrazioni provinciali che si avvalgono di personale particolarmente qualificato nella materia di cui alla presente legge con preferenza per quello attualmente adibito a mansioni presso i comitati provinciali prezzi.

     A tal fine può essere anche utilizzato, nel rispetto della normativa vigente, il personale delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che ha espletato in precedenza analoghe mansioni, previo nulla- osta da parte degli stessi enti di appartenenza e con le modalità fissate da apposite convenzioni.

     I responsabili degli uffici di segreteria svolgono le funzioni di segretari dei comitati provinciali prezzi.

 

     Art. 12. (Gettoni di presenza ed indennità). Ai componenti il comitato provinciale prezzi e la commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'Amministrazione regionale, sono dovuti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni i compensi sono erogati se consentiti dalle norme dell'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 13. (Norma transitoria). Nelle more della nomina del comitato provinciale prezzi e della relativa commissione consultiva provinciale le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere esercitate dalla Regione.

 

     Art. 14. (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate). La Giunta regionale può disporre il comando di dipendenti regionali presso le amministrazioni provinciali per lo svolgimento di attività connesse con l'esercizio della subdelega di cui alla presente legge.

     La Giunta regionale provvede altresì ad attribuire annualmente alle amministrazioni provinciali le somme necessarie a far fronte al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni subdelegate sulla base di documentate relazioni che le amministrazioni interessate devono trasmettere alla Giunta medesima entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui le spese stesse si riferiscono.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria). Lo stanziamento per il rimborso delle spese sostenute dalla amministrazione provinciale per l'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge sono determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 16. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Pubblicato sulla G.U. 29/8/1977, n. 234 (S.O.), concerne la «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975, n. 382».

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1993, n. 65 (B.U. 30 novembre 1993, n. 33).

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/1988; il comma 5 bis è stato successivamente inserito dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 1993, n. 65 (B.U. 30 novembre 1993, n. 33).

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 34/1988.

[5] Pubblicato sulla G.U. 22/9/1947, n. 217, concerne le «Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi».