§ 3.7.27 - L.R. 15 novembre 1993, n. 65.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: «Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:15/11/1993
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1988, è inserito il seguente:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.7.27 - L.R. 15 novembre 1993, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: «Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi, delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34.

(B.U. 30 novembre 1993, n. 33).

 

Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1988, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.