§ 5.5.16 - L.R. 8 febbraio 1988, n. 8. - Norme di organizzazione per
l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 personale sanitario ed ospedaliero
Data:08/02/1988
Numero:8


Sommario
Art. 1.  1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207
Art. 2.  1. Le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la [...]


§ 5.5.16 - L.R. 8 febbraio 1988, n. 8. - Norme di organizzazione per

l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.

(B.U. 20 febbraio 1988, n. 5).

 

Art. 1. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 [1] e per il periodo di validità della legge stessa, per esigenze organizzative i concorsi pubblici di ammissione all'impiego del personale delle unità sanitarie locali sono indetti ed espletati dalle unità sanitarie locali individuate nella tabella allegata alla presente legge, previo assenso delle unità sanitarie locali interessate, limitatamente alle posizioni funzionali indicate all'articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, nonché alle posizioni funzionali di cui alla tabella «1» quadro I, operatore professionale collaboratore ed alla tabella «2», quadro I, operatore professionale collaboratore dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [2].

     2. A tal fine, le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui al comma precedente comunicano il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e posizione funzionale, all'unità sanitaria locale individuata nella tabella stessa, la quale, previa formale richiesta e successiva autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 indice ed espleta il pubblico concorso secondo le procedure e le modalità di svolgimento previste dal citato articolo 9.

     3. Per l'espletamento delle procedure concorsuali delle unità sanitarie locali comprese nel territorio del Comune di Roma, resta fermo quanto disposto all'articolo 22 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. 1. Le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, previa autorizzazione regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici già espletati alla data di entrata in vigore della predetta legge, in applicazione dell'articolo 9, quindicesimo comma, della legge medesima, nel territorio di riferimento. Tale utilizzazione deve avvenire secondo l'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie da parte dei comitati di gestione.

 

 


[1] G.U. 28/5/1985, n. 124, «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali».

[2] G.U. 15/2/1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».