§ 5.3.11 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 5. - Norme sulle associazioni
intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:07/01/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Principi ed obiettivi). In armonia con l'articolo 45 dello Statuto regionale, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 2.  (Soggetti istituzionali). I servizi sociali e sanitari sono gestiti in forma coordinata ed integrata dai comuni negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 18 settembre 1979, n. 75 e [...]
Art. 3.  (Associazioni intercomunali). Qualora negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2 siano compresi più comuni, questi si costituiscono in associazioni.
Art. 4.  (Statuto dell'associazione). Ciascuna associazione ha un proprio statuto il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, [...]
Art. 5.  (Organi dell'associazione). Sono organi dell'associazione intercomunale:
Art. 6.  (Assemblea dell'associazione intercomunale). L'assemblea dell'associazione intercomunale, i cui componenti sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati, con le modalità previste nei [...]
Art. 7.  (Elettori dell'assemblea dell'associazione intercomunale). I componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale sono eletti dai consiglieri comunali dei comuni associati riuniti in unico [...]
Art. 8.  (Indizione dell'elezione dell'assemblea dell'associazione intercomunale). Le elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale [...]
Art. 9.  (Ufficio elettorale). L'ufficio elettorale si costituisce, ai fini dell'elezione dell'assemblea, presso il comune sede dell'associazione intercomunale.
Art. 10.  (Presentazione delle liste). Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi, arrotondati all'unità, dei consiglieri da eleggere.
Art. 11.  (Operazioni di voto, proclamazione degli eletti). Nel giorno fissato per le elezioni, a ciascun consigliere elettore è consegnata una scheda di votazione nella quale è indicato di quale consiglio [...]
Art. 12.  (Unità sanitaria locale). L'unità sanitaria locale è la struttura operativa e cioè il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, [...]
Art. 13.  (Distretti socio-sanitari di base). I comuni singoli od associati e le comunità montane, in conformità alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, articolano le unità sanitarie locali [...]
Art. 14.  (Attribuzioni e prestazioni dell'unità sanitaria locale). L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:
Art. 15.  (Organi dell'unità sanitaria locale). Gli organi dell'unità sanitaria locale sono:
Art. 16.  (Comitato di gestione). Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è così composto:
Art. 17.  (Attribuzioni del comitato di gestione). Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai [...]
Art. 18.  (Attribuzioni del presidente del comitato di gestione). Il presidente del comitato di gestione predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, [...]
Art. 19.  (Collegio dei revisori). Il collegio dei revisori di cui all'articolo 13 della legge 25 (rectius: 26) aprile 1982, n. 181
Art. 20.  (Compiti del collegio dei revisori). Il collegio dei revisori è l'organo cui spetta la vigilanza e la verifica dell'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale sotto il profilo contabile e [...]
Art. 21.  (Attribuzioni del consiglio comunale, dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del consiglio della comunità montana). Al consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria [...]
Art. 22.  (Comune di Roma). In attesa dell'attuazione della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, il comune di Roma, nell'ambito del proprio territorio, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza, [...]
Art. 23.  (Incompatibilità). Al presidente ed ai membri del comitato di gestione si applicano le norme sull'incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154
Art. 24.  (Indennità). Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile pari a quella prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816
Art. 25.  (Regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un [...]
Art. 26.  (Rapporti tra il sindaco e l'unità sanitaria locale). Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della [...]
Art. 27.  (Servizi dell'unità sanitaria locale). 1. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi:
Art. 28.  (Ufficio di direzione). Presso ogni unità sanitaria locale è istituito un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 27.
Art. 29.  (Coordinamento dell'ufficio di direzione). Il comitato di gestione nomina tra i componenti dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della [...]
Art. 30.  (Criteri organizzativi). L'organizzazione dei presidi e dei servizi dell'unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:
Art. 31.  (Regolamento di organizzazione). Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento tipo per l'organizzazione ed il [...]
Art. 32.  (Struttura interna degli ospedali). Fermo restando l'inserimento delle attività ospedaliere nel servizio di cui al precedente articolo 27, lettera e), in relazione alle funzioni a ciascuno di esse [...]
Art. 32 bis.  (Organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale delle unità sanitarie locali ubicate nel comune di Roma). 1. Ferma restando l'unicità del servizio dipartimentale di salute mentale, per [...]
Art. 33.  (Controllo sugli atti delle unità sanitarie locali). Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 21, è esercitato, in unica sede, dal [...]
Art. 34.  (Poteri sostitutivi). La Regione esercita nei confronti delle unità sanitarie locali i poteri sostitutivi ad essa attribuiti dalla vigente legislazione ed in particolare dall'articolo 11 della legge [...]
Art. 35.  (Programmazione regionale). La Regione provvede all'attuazione del servizio sanitario regionale in base a piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale.
Art. 36.  (Attività programmatoria delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al [...]
Art. 37.  (Servizi sociali). I comuni provvedono all'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in materia di servizi sociali negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2 attraverso le [...]
Art. 38.  (Coordinamento tra unità sanitarie locali e servizi sociali). Qualora i comuni singoli od associati e le comunità montane si avvalgano, per la gestione dei servizi sociali, delle unità sanitarie [...]
Art. 39.  (Finanziamento dei servizi sociali). La Regione ed i comuni provvedono ad assicurare alle associazioni di comuni ed alle comunità montane i mezzi finanziari necessari alla gestione in forma [...]
Art. 40.  (Norme transitorie per lo svolgimento delle prime elezioni delle assemblee intercomunali). In sede di prima attuazione le elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali di cui ai [...]
Art. 41.  (Norme transitorie per la gestione delle unità sanitarie locali). In sede di prima applicazione le assemblee delle associazioni intercomunali ed i consigli comunali provvedono alla elezione dei [...]
Art. 42.  (Primo piano sanitario regionale). Per il triennio 1986-1988 il piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di concerto con gli [...]
Art. 43.  (Disposizioni transitorie in materia di attività socio- assistenziali). Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui [...]
Art. 44.  (Norme transitorie per il funzionamento dell'assemblea delle associazioni intercomunali). Fino all'approvazione degli statuti di cui al precedente articolo 4, le modalità di funzionamento delle [...]
Art. 45.  (Abrogazione di norme). Sono abrogati i titoli I, II, III, VI, VII e VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 5.3.11 - L.R. 7 gennaio 1987, n. 5. - Norme sulle associazioni

intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali.

(B.U. 30 gennaio 1987, n. 3).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi ed obiettivi). In armonia con l'articolo 45 dello Statuto regionale, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1], e con i principi contenuti nella legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, in quanto applicabili, la Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.

     La Regione assume altresì come obiettivo prioritario l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione.

     I servizi sanitari sono organizzati secondo i modelli ed i criteri previsti dal piano sanitario regionale e le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2. (Soggetti istituzionali). I servizi sociali e sanitari sono gestiti in forma coordinata ed integrata dai comuni negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 18 settembre 1979, n. 75 e successive modificazioni, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [2].

     I comuni, le associazioni di comuni, le comunità montane e le province concorrono alla programmazione sociale e sanitaria della Regione secondo i principi e le indicazioni contenute nello Statuto regionale, nelle norme legislative regionali e nella presente legge.

 

Titolo II

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

 

     Art. 3. (Associazioni intercomunali). Qualora negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2 siano compresi più comuni, questi si costituiscono in associazioni.

     Tali associazioni, fino alla riforma delle autonomie locali, sono costituite secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le modalità indicate nella presente legge.

     Qualora l'ambito territoriale di cui al precedente articolo 2 coincida con quello di una comunità montana, l'associazione intercomunale non si costituisce e la comunità montana provvede alla gestione dei servizi sociali e sanitari.

 

     Art. 4. (Statuto dell'associazione). Ciascuna associazione ha un proprio statuto il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, i compiti ed il funzionamento dei suoi organi, le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati, le modalità della preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali, le modalità per il coordinamento delle funzioni trasferite e delegate ai comuni, i casi di esercizio, da parte dei comuni, della facoltà di richiedere il riesame degli atti dell'associazione, la pubblicità della seduta dell'assemblea e dei provvedimenti dell'associazione, le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare all'attività dell'associazione.

     In ordine alle forme di partecipazione lo statuto deve in particolare prevedere:

     a) la promozione di conferenze di servizio al fine di assicurare la partecipazione degli operatori in ordine agli obiettivi della programmazione;

     b) la possibilità che, allo scopo di approfondire specifici argomenti, siano istituiti gruppi di lavoro composti anche da operatori, esperti e rappresentanti delle forze sociali presieduti da un membro

dell'associazione intercomunale.

     Il Consiglio regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, con propria deliberazione, formula gli indirizzi cui le associazioni intercomunali devono attenersi per la formulazione del proprio statuto.

     Il Consiglio regionale in detta deliberazione indica altresì le modalità attraverso le quali possono stabilirsi rapporti fra le associazioni dei comuni e le amministrazioni provinciali al fine di un migliore concorso agli adempimenti di cui agli articoli 25, 26 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed agli articoli 12 e 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Lo statuto dell'associazione è deliberato dall'assemblea dell'associazione intercomunale, previo parere obbligatorio dei singoli comuni interessati, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di indirizzo di cui al comma precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     Il parere dei singoli comuni interessati, previsto dal quinto comma del presente articolo, deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta di statuto.

     Scaduto il termine di cui al comma precedente, senza che i singoli comuni interessati abbiano formulato eventuali osservazioni, il parere richiesto deve intendersi come favorevole.

 

     Art. 5. (Organi dell'associazione). Sono organi dell'associazione intercomunale:

     a) l'assemblea;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il presidente.

 

     Art. 6. (Assemblea dell'associazione intercomunale). L'assemblea dell'associazione intercomunale, i cui componenti sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati, con le modalità previste nei successivi articoli, è così composta:

     a) trenta componenti per le associazioni intercomunali fino a trentamila abitanti, o che comprendono un numero di comuni non superiore a cinque;

     b) quaranta componenti per le associazioni intercomunali fino a centomila abitanti;

     c) cinquanta componenti per le associazioni intercomunali con oltre centomila abitanti.

     I dati della popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.

     L'assemblea dell'associazione dei comuni viene eletta per cinque anni e viene rinnovata integralmente in caso di rinnovo di consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione di tutti i comuni associati ovvero alla metà del numero dei comuni associati nonché in caso di variazione del relativo ambito territoriale.

     L'assemblea dell'associazione intercomunale elegge a maggioranza assoluta, nel suo seno, un presidente. Qualora non venga raggiunta la maggioranza prescritta dopo due turni di votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

     L'assemblea intercomunale nomina altresì, nella prima seduta, un segretario scelto tra i funzionari amministrativi dei comuni interessati.

     Il presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale convoca e presiede l'assemblea stessa ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

     Il presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale può essere revocato dall'assemblea stessa con la maggioranza assoluta dei componenti e con deliberazione motivata proposta da almeno un terzo dei componenti.

     Il presidente ed i membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

 

     Art. 7. (Elettori dell'assemblea dell'associazione intercomunale). I componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale sono eletti dai consiglieri comunali dei comuni associati riuniti in unico collegio elettorale.

     Al fine di conseguire una partecipazione elettorale dei singoli comuni proporzionale alla rispettiva popolazione residente, ciascun consigliere di uno stesso comune dispone di un numero di voti x ottenuto attraverso la seguente formula:

 

     Pt:M = y

     Pt:y = Pc:Z

     Z :N = x

 

     dove

     Pt rappresenta la popolazione complessivamente residente nell'associazione;

     M rappresenta il numero dei componenti da eleggere;

     Pc rappresenta la popolazione residente nel comune ove è stato eletto;

     Z rappresenta il numero dei voti complessivamente a disposizione del consiglio comunale di cui fa parte;

     N rappresenta il numero dei componenti del consiglio comunale di cui fa parte.

     Il numero dei voti di cui ciascun consigliere elettore dispone è arrotondato all'unità superiore per frazioni superiori allo 0,50. Ciascun consigliere elettore dispone in ogni caso di almeno un voto.

     I dati relativi alla popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.

     Almeno venti giorni prima della data fissata per l'elezione, ciascuno dei sindaci dei comuni associati provvede, relativamente al proprio comune, ad effettuare i conteggi di cui al secondo comma del presente articolo, assistito dal segretario comunale e da due consiglieri, uno dei quali della minoranza, scelti dal sindaco stesso.

     Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione dell'assemblea dell'associazione intercomunale, ciascun sindaco provvede, relativamente al proprio comune, a far pervenire all'ufficio elettorale di cui al successivo articolo 9, un elenco nominativo dei consiglieri comunali, unitamente ai loro dati anagrafici, attestando il numero di voti di cui ciascuno di essi dispone per i fini previsti nel presente articolo.

 

     Art. 8. (Indizione dell'elezione dell'assemblea dell'associazione intercomunale). Le elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di durata in carica dell'assemblea stessa.

     Il decreto, che indica il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgono le elezioni, nonché il termine per la presentazione delle liste di cui al successivo articolo 10, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 9. (Ufficio elettorale). L'ufficio elettorale si costituisce, ai fini dell'elezione dell'assemblea, presso il comune sede dell'associazione intercomunale.

     Tale ufficio è composto dal sindaco del comune sede dell'associazione, con funzioni di presidente, e da quattro consiglieri del comune stesso, di cui due appartenenti alle minoranze, scelti dal sindaco predetto.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.

     Il comune sede delle votazioni provvede a mettere a disposizione il personale necessario per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari.

 

     Art. 10. (Presentazione delle liste). Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi, arrotondati all'unità, dei consiglieri da eleggere.

     Nessun consigliere può presentare la propria candidatura in più di una lista.

     Le liste sono presentate all'ufficio elettorale da uno o più consiglieri dei comuni appartenenti all'associazione. Ciascun consigliere non può presentare più di una lista.

     L'ufficio elettorale riceve le liste che vengono contrassegnate con un numero progressivo.

     Le liste regolarmente presentate sono affisse all'albo pretorio del comune sede dell'associazione intercomunale dal giorno successivo a quello fissato quale termine per la presentazione, fino al giorno delle elezioni compreso.

 

     Art. 11. (Operazioni di voto, proclamazione degli eletti). Nel giorno fissato per le elezioni, a ciascun consigliere elettore è consegnata una scheda di votazione nella quale è indicato di quale consiglio comunale fa parte.

     Ogni elettore può votare una sola lista e non può esprimere più di quattro preferenze tra i candidati della lista stessa.

     Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procede pubblicamente allo spoglio delle schede e redige il verbale della elezione indicando i seggi ottenuti da ciascuna lista.

     La ripartizione dei seggi è effettuata in maniera proporzionale con il metodo del quoziente semplice ed attribuendo i seggi residui alle liste che hanno i maggiori resti.

     Risultano eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. A parità di voti preferenziali nell'ambito della medesima lista, viene seguito l'ordine in essa indicato fino alla concorrenza dei seggi attribuiti.

     Il sindaco del comune sede dell'elezione provvede alla proclamazione degli eletti.

     In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di un componente dell'assemblea dell'associazione intercomunale, subentra il candidato che nella medesima lista risulta primo dei non eletti.

     Entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il consigliere eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze convoca l'assemblea dell'associazione intercomunale con all'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea stessa.

 

Titolo III

FUNZIONI ED ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

     Art. 12. (Unità sanitaria locale). L'unità sanitaria locale è la struttura operativa e cioè il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, mediante la quale, nell'ambito territoriale di cui al precedente articolo 2, si provvede alla gestione unitaria degli interventi diretti alla salute dei cittadini nonché degli interventi sociali ad essa connessi.

 

     Art. 13. (Distretti socio-sanitari di base). I comuni singoli od associati e le comunità montane, in conformità alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, articolano le unità sanitarie locali in distretti socio-sanitari di base quali ambiti territoriali per l'organizzazione e l'integrazione funzionale delle attività di base e quale livello specifico di esercizio della partecipazione democratica dei cittadini, delle loro formazioni associative e del personale per la verifica sul funzionamento dei servizi.

     Nella definizione degli ambiti territoriali dei distretti dovranno essere seguiti, in ogni caso, i seguenti criteri:

     a) l'ampiezza del distretto deve essere tale da garantire il maggior grado di partecipazione ed il maggior livello di efficienza ed efficacia del servizio, tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio;

     b) il distretto deve coincidere possibilmente con l'area di uno o più comuni;

     c) nel caso si debba procedere alla suddivisione del territorio di un comune in distretti, deve essere privilegiata l'individuazione di aree a composizione omogenea;

     d) nei comuni ove siano individuati gli ambiti territoriali del decentramento amministrativo, in armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278 [6], il distretto dovrà, di norma, coincidere con tali ambiti ove questi non si identifichino con quelli delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 14. (Attribuzioni e prestazioni dell'unità sanitaria locale). L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:

     a) all'educazione sociale e sanitaria;

     b) alla formazione permanente del personale;

     c) all'igiene dell'ambiente;

     d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

     e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

     f) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     g) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

     h) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

     i) all'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale;

     l) all'assistenza medico-specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

     m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

     n) alla riabilitazione;

     o) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie;

     p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     q) alla profilassi ed alla polizia veterinaria; all'ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     r) agli accertamenti, alle certificazioni ed ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le forze armate, per i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai servizi dell'ente Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

     L'unità sanitaria locale, nell'esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazioni previste dal capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

 

     Art. 15. (Organi dell'unità sanitaria locale). Gli organi dell'unità sanitaria locale sono:

     a) il comitato di gestione;

     b) il presidente del comitato di gestione;

     c) il collegio dei revisori.

 

     Art. 16. (Comitato di gestione). Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è così composto:

     a) il presidente e quattro membri per le unità sanitarie locali con popolazione fino a centomila abitanti;

     b) il presidente e sei membri per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a centomila abitanti, per le unità sanitarie locali il cui territorio comprende i comuni capoluogo di provincia e per le unità sanitarie locali comprese nel comune di Roma.

     I dati della popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.

     Il presidente ed i membri del comitato di gestione sono eletti, con separate votazioni e con la presenza di almeno i due terzi dei componenti, dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'associazione intercomunale, secondo i rispettivi ambiti territoriali, anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum che deve essere depositato a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale almeno cinque giorni prima dell'elezione.

     Il presidente ed i membri del comitato di gestione sono eletti con la maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei componenti del consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale ovvero non venga conseguita la maggioranza prescritta, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a una nuova votazione purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti stessi. Nel caso in cui anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra un numero di candidati doppio rispetto a quelli da eleggere ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. Partecipano al ballottaggio i candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.

     Il comitato di gestione resta in carica per cinque anni e viene rinnovato in caso di rinnovo del consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale che lo ha eletto, nonché in caso di modifica dell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

     Il presidente ed i membri del comitato di gestione possono essere revocati, anche individualmente, a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale che li ha eletti, in caso di persistente violazione di leggi o di regolamenti o del piano sanitario o di indirizzi e direttive vincolanti.

     Il presidente ed i membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

     Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, la competenza del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente alla giunta ed al presidente della comunità montana.

     Il presidente del comitato di gestione designa il membro del comitato stesso che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che assume la qualifica e le funzioni di vice presidente.

 

     Art. 17. (Attribuzioni del comitato di gestione). Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi od uffici.

     Al comitato di gestione spetta in particolare:

     a) adottare le proposte da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale o del consiglio della comunità montana;

     b) nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;

     c) nominare i dirigenti dei servizi dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio di direzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [7] e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) deliberare la revoca dei coordinatori dell'ufficio di direzione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti e con provvedimento motivato;

     e) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti.

Il comitato di gestione nomina un segretario tra i funzionari amministrativi dell'unità sanitaria locale con il compito di verbalizzare le sedute del comitato stesso e di trasmettere, unitamente al presidente, le deliberazioni assunte agli organi ed agli uffici competenti per l'ulteriore corso.

 

     Art. 18. (Attribuzioni del presidente del comitato di gestione). Il presidente del comitato di gestione predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, ne assicura l'unitarietà di indirizzi ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati alla unità sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.

     Il presidente può delegare la firma di specifici atti a dirigenti dei servizi dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 19. (Collegio dei revisori). Il collegio dei revisori di cui all'articolo 13 della legge 25 (rectius: 26) aprile 1982, n. 181 [8], è nominato con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea intercomunale o del consiglio della comunità montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali ed è così composto:

     a) un membro eletto dal Consiglio regionale con funzioni di presidente;

     b) un membro eletto dal consiglio comunale o dell'assemblea dell'associazione intercomunale o dal consiglio della comunità montana;

     c) un membro designato dal Ministero del tesoro.

     I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma debbono essere iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri.

     I membri del collegio dei revisori restano in carica per cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla loro sostituzione.

 

     Art. 20. (Compiti del collegio dei revisori). Il collegio dei revisori è l'organo cui spetta la vigilanza e la verifica dell'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale sotto il profilo contabile e finanziario.

     In particolare esso è tenuto:

     a) a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo- contabile dell'unità sanitaria locale da trasmettere alla Regione, ai Ministeri del tesoro e della sanità, al consiglio comunale od all'assemblea dell'associazione intercomunale od al consiglio della comunità montana, secondi i rispettivi ambiti territoriali;

     b) a sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58;

     c) a trasmettere al consiglio comunale od all'assemblea dell'associazione intercomunale od al consiglio della comunità montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali, una relazione sulla conformità del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, predisposti dal comitato di gestione ai sensi degli articoli 9 e 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, alle norme di legge;

     d) ad esercitare le altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti.

     I consigli comunali dei comuni compresi nell'associazione intercomunale o nella comunità montana possono prendere visione dei verbali e delle relazioni del collegio dei revisori.

 

     Art. 21. (Attribuzioni del consiglio comunale, dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del consiglio della comunità montana). Al consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o parte di esso ovvero all'assemblea dell'associazione intercomunale, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati, ovvero al consiglio della comunità montana, se l'ambito territoriale della stessa coincide con quello dell'unità sanitaria locale, sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) eleggere il presidente ed i membri del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con le modalità previste dall'articolo 16 della presente legge;

     b) approvare il regolamento relativo al funzionamento degli organi dall'unità sanitaria locale, dell'ufficio di direzione e del personale, nonché la disciplina relativa agli organismi di partecipazione;

     c) adottare annualmente un programma generale di indirizzi per il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

     d) approvare, mediante apposite deliberazioni e su proposta del comitato di gestione, gli atti dell'unità sanitaria locale concernenti:

     1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

     2) spese che vincolano il bilancio per oltre un anno;

     3) l'adozione e le modificazioni delle piante organiche;

     4) le convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     5) l'articolazione dei distretti socio-sanitari di base;

     e) vigilare sull'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale.

     L'approvazione, anche con modificazioni degli atti di cui al punto d) del comma precedente, deve Intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione delle proposte.

     A tal fine il presidente del comitato di gestione è tenuto ad inviare le proposte stesse entro otto giorni dalla loro adozione.

     Decorso inutilmente il termine di cui al precedente secondo comma, il competente comitato regionale di controllo nomina, previa diffida ad ottemperare nel termine di dieci giorni, un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le finalità previste dalla lettera e) del precedente primo comma, il presidente del comitato di gestione riferisce almeno ogni sei mesi al consiglio comunale ovvero all'assemblea dell'associazione intercomunale ovvero al consiglio della comunità montana, con apposita relazione, sull'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale, sullo stato dei servizi, sugli interventi realizzati nonché sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi. Lo statuto, di cui al precedente articolo 4, disciplina i casi e le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni dell'associazione alle sedute dell'assemblea. I presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate possono partecipare alle sedute dell'assemblea dell'associazione intercomunale o del consiglio comunale con diritto di parola in ordine alle proposte di cui al punto d) del precedente primo comma e senza diritto di voto.

 

     Art. 22. (Comune di Roma). In attesa dell'attuazione della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, il comune di Roma, nell'ambito del proprio territorio, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza, sulle attività delle unità sanitarie locali per la più ampia uniformità di assistenza ai cittadini, per realizzare la piena e razionale utilizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, per garantire il rispetto dell'indirizzo legislativo ed amministrativo della Regione nonché per l'attuazione del piano sanitario regionale.

     A tal fine il consiglio comunale di Roma:

     a) acquisisce dalle unità sanitarie locali i dati e le notizie necessarie per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e di vigilanza ad esso attribuite;

     b) disciplina, nell'ambito degli indirizzi emanati dalla Regione, le modalità di erogazione delle prestazioni;

     c) persegue il riequilibrio del personale delle unità sanitarie locali tramite l'approvazione delle piante organiche complessive;

     d) coordina i piani territoriali delle unità sanitarie locali;

     e) delibera il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 25 della presente legge nonché quello per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione di cui al successivo articolo 31;

     f) adotta il piano sanitario cittadino, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario regionale;

     g) formula proposte per conseguire la più efficiente, razionale ed economica utilizzazione delle risorse finanziarie delle unità sanitarie locali. Le proposte di cui alla presente lettera g) sono valutate dalla Regione in sede di adozione della deliberazione di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58;

     h) esercita ogni altra funzione demandata da leggi e regolamenti.

 

     Art. 23. (Incompatibilità). Al presidente ed ai membri del comitato di gestione si applicano le norme sull'incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 [9].

     Ai componenti del collegio dei revisori si applicano le norme sull'incompatibilità previste dalla legge di cui al comma precedente per i membri del comitato di gestione.

     La funzione di membro del collegio dei revisori è incompatibile con quella di presidente o membro del comitato di gestione.

 

     Art. 24. (Indennità). Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile pari a quella prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 [1]0, per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale, escluso quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo 3.

     Agli altri componenti del comitato di gestione compete una indennità mensile pari al 50 per cento di quella prevista per il presidente.

     Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile pari rispettivamente al 70 per cento ed al 50 per cento di quella prevista per il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

     A ciascun componente dell'assemblea dell'associazione intercomunale spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a quella spettante ai consiglieri comunali di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.

     Ai presidenti ed ai membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori sono corrisposti i rimborsi spese e le indennità di missione nella misura e con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     Le indennità di carica previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle derivanti da altre cariche elettive.

 

     Art. 25. (Regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento-tipo per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del regolamento-tipo di cui al primo comma del presente articolo, l'assemblea dell'associazione intercomunale, il consiglio della comunità montana ed il consiglio comunale approvano, secondo i rispettivi ambiti territoriali, il regolamento di funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 26. (Rapporti tra il sindaco e l'unità sanitaria locale). Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale direttamente dei presidi e dei servizi dell'unità sanitaria locale.

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

     Art. 27. (Servizi dell'unità sanitaria locale). 1. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi:

     a) servizio amministrativo affari generali, personale e formazione professionale;

     b) servizio amministrativo bilancio e programmazione finanziaria;

     c) servizio amministrativo provveditorato, economale, patrimoniale e tecnico;

     d) servizio materno-infantile e dell'età evolutiva, per la procreazione cosciente e responsabile;

     e) servizio per l'assistenza ospedaliera pubblica, convenzionata e privata;

     f) servizio per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale;

     g) servizio dipartimentale di salute mentale;

     h) servizio per l'igiene pubblica e ambientale;

     i) servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     l) servizio farmaceutico;

     m) servizio veterinario [1]2.

     2. Nelle unità sanitarie locali che non gestiscono direttamente presidi ospedalieri pubblici il servizio di cui alla lettera e) è unificato con il servizio previsto alla lettera f) [1]2.

     3. Il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o il consiglio della comunità montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle dimensioni dell'unità sanitaria locale nonché dei relativi presidi, possono concentrare i servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo in un minor numero di servizi [1]2.

     4. Presso la unità sanitaria locale RM/4 è istituito il servizio interzonale con i settori: esame progetti, abitabilità, acque potabili, con la competenza su tutto il territorio del comune di Roma. La gestione del servizio è affidata alla stessa unità sanitaria locale RM/4, che provvede con apposite intese, a disciplinare i rapporti con le altre unità sanitarie locali operanti nell'ambito del comune di Roma [1]3.

     I servizi di cui ai precedenti commi sono dotati di autonomia tecnico- funzionale, intesa come capacità di autonoma organizzazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza e dell'erogazione delle prestazioni, nell'ambito del coordinamento dell'ufficio di direzione e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale.

     Ai predetti servizi fanno capo tutti i settori ed i presidi dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

     Le attività epidemiologiche e statistiche sono svolte attraverso i servizi dell'unità sanitaria locale secondo i programmi formulati dall'ufficio di direzione ed approvati dal comitato di gestione in attuazione della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.

     A ciascun servizio è preposto un dirigente responsabile, nominato nel rispetto delle norme delegate di cui all'articolo 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 28. (Ufficio di direzione). Presso ogni unità sanitaria locale è istituito un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 27.

     L'ufficio di direzione assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal comitato di gestione ed è collegialmente preposto all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e vigila sul loro funzionamento.

     L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale, può proporre ogni provvedimento che rientri nelle competenze del comitato di gestione ed esercita ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti.

     Ciascun responsabile di servizio deve esprimere un parere in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto. Del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.

     Spetta a ciascun responsabile di servizio il controllo del personale allo stesso assegnato in ordine all'osservanza dei doveri d'ufficio ed alla sua ottimale utilizzazione.

     Ciascun responsabile di servizio dispone, nella misura fissata dal comitato di gestione, di una quota del fondo economale nei limiti della quale può ordinare spese urgenti che si rendono indispensabili per garantire la continuità di funzionamento dei servizi.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, emana un regolamento-tipo per l'effettuazione delle spese di cui al precedente sesto comma, stabilendo in particolare i limiti di somme per i singoli oggetti di spesa e le modalità per l'effettuazione delle spese stesse.

 

     Art. 29. (Coordinamento dell'ufficio di direzione). Il comitato di gestione nomina tra i componenti dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, due coordinatori, uno sanitario ed uno amministrativo, i quali provvedono unitariamente al coordinamento generale dell'ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilità dei servizi cui sono preposti.

     I due coordinatori, che partecipano alle sedute del comitato di gestione con voto consultivo, sono responsabili del funzionamento dell'ufficio di direzione e del puntuale adempimento da parte dei responsabili dei servizi delle decisioni adottate dal comitato di gestione e dall'ufficio di direzione stesso.

     Gli incarichi di coordinamento sono conferiti per tre anni, sono rinnovabili e possono essere revocati con deliberazione motivata adottata con voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del comitato di gestione.

 

     Art. 30. (Criteri organizzativi). L'organizzazione dei presidi e dei servizi dell'unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

     a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

     b) attuare l'integrazione tra i servizi ed i presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psicofisico della popolazione;

     c) assicurare nell'ambito di ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;

     d) assicurare l'integrazione dei presidi e del personale dei diversi servizi;

     e) prevedere l'impiego di équipes multidisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

     f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale ed in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;

     g) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche al domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'unità sanitaria locale;

     h) assicurare il collegamento con le realtà sociali e sindacali nel territorio di competenza;

     i) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'unità sanitaria locale;

     l) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell'unità sanitaria locale, secondo procedure previste da un apposito regolamento;

     m) assicurare che tutte le attività dei presidi dell'unità sanitaria locale facciano capo ai servizi di cui al precedente articolo 27 in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

 

     Art. 31. (Regolamento di organizzazione). Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento tipo per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

     Tale regolamento deve, tra l'altro, prevedere:

     a) le attribuzioni ed i compiti di ciascun servizio e delle sue articolazioni;

     b) le attribuzioni ed i compiti dei responsabili dei servizi e dei responsabili delle sue articolazioni;

     c) le attribuzioni ed i compiti dell'ufficio di direzione e dei coordinatori;

     d) l'organizzazione e le modalità di funzionamento di ciascun servizio e dell'ufficio di direzione;

     e) la disciplina per le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese sia in forma diretta che convenzionata.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del regolamento tipo di cui al primo comma del presente articolo, l'assemblea dell'associazione intercomunale, il consiglio della comunità montana ed il consiglio comunale approvano, secondo i rispettivi ambiti territoriali e su proposta del comitato di gestione, il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 32. (Struttura interna degli ospedali). Fermo restando l'inserimento delle attività ospedaliere nel servizio di cui al precedente articolo 27, lettera e), in relazione alle funzioni a ciascuno di esse attribuite, con successivo provvedimento legislativo, nell'ambito del piano sanitario regionale, è disciplinata l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio della integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed i servizi materno-infantile e di salute mentale e presidi ambulatoriali extraospedalieri, in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare il lavoro di gruppo [1]5.

     Presso le unità sanitarie locali con presidi ospedalieri superiori a 400 posti letto è istituita, nell'ambito del servizio previsto dal precedente articolo 27, lettera a), un'apposita struttura di coordinamento delle attività amministrative inerenti al funzionamento degli stessi presidi ospedalieri [1]5.

 

     Art. 32 bis. (Organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale delle unità sanitarie locali ubicate nel comune di Roma). 1. Ferma restando l'unicità del servizio dipartimentale di salute mentale, per le unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma, le unità operative previste dall'articolo 4 del regolamento per il servizio di salute mentale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1224 del 27 marzo 1985, sono istituite per ciascun territorio circoscrizionale compreso nelle unità sanitarie locali stesse [1]6.

 

Titolo V

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

 

     Art. 33. (Controllo sugli atti delle unità sanitarie locali). Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 21, è esercitato, in unica sede, dal comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge per gli enti locali territoriali.

     Per il controllo degli atti di cui al precedente comma il comitato di controllo è integrato da un esperto in materia sanitaria e da un suo sostituto designati dal Consiglio regionale tra i dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale alla sanità, e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

     Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi al comitato di cui al precedente primo comma entro otto giorni dalla data della loro adozione.

     Gli atti che impegnano spese a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale debbono contenere l'esatta e pertinente imputazione della spesa all'esercizio ed al capitolo di bilancio, la dichiarazione attestante l'esistenza della sufficiente disponibilità sul capitolo stesso, nonché gli estremi di registrazione della prenotazione dell'impegno effettuata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

     Tutti gli atti delle unità sanitarie locali comportanti impegni di spesa, che non trovano copertura nello stanziamento di competenza dell'apposito capitolo di bilancio, sono nulli di diritto con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli atti non soggetti a controllo sono eseguibili il giorno della loro adozione.

 

     Art. 34. (Poteri sostitutivi). La Regione esercita nei confronti delle unità sanitarie locali i poteri sostitutivi ad essa attribuiti dalla vigente legislazione ed in particolare dall'articolo 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 [1]8.

     Il controllo sostitutivo per l'adozione degli atti obbligatori delle unità sanitarie locali è esercitato, salvo quanto previsto al successivo comma, dall'organo di controllo nei modi e con le forme stabilite dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

     Il controllo sostitutivo sulle attività delle unità sanitarie locali, nei casi previsti dalla legge, nonché sugli atti soggetti ad approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale, è esercitato dalla Giunta regionale, previa diffida dell'Assessore competente, con assegnazione di un congruo termine.

     Qualora le unità sanitarie locali omettano reiteratamente l'adozione di provvedimenti obbligatori, la Giunta regionale promuove la procedura per lo scioglimento dei relativi organi e per il commissariamento delle stesse in conformità alle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

 

Titolo VI

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 35. (Programmazione regionale). La Regione provvede all'attuazione del servizio sanitario regionale in base a piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale.

     I piani sanitari regionali sono approvati con legge regionale su proposta della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale ed assicurando il necessario raccordo con la programmazione regionale dei servizi sociali.

     Il progetto di piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale, ai sensi degli articoli 11, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria di cui alla legge regionale 29 settembre 1982, n. 49.

     Nel predetto progetto di piano sono indicati:

     a) gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione nell'ambito regionale del servizio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo e della programmazione regionale dei servizi sociali al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione di tali servizi con quelli sanitari anche con riferimento alla programmazione;

     b) gli indici e standards per il funzionamento e la distribuzione territoriale dei servizi;

     c) gli interventi da realizzare e le relative priorità per i singoli anni di validità del piano, con individuazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;

     d) i tempi di realizzazione degli interventi;

     e) l'individuazione dei presidi e servizi multizonali previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'organizzazione dei servizi a bacino di utenza comprendente ambiti territoriali di più unità sanitarie locali;

     f) le risorse finanziarie disponibili in ciascun triennio separatamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale destinate complessivamente nel triennio, e distintamente per i singoli anni di validità del piano, alla realizzazione degli interventi;

     g) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie locali;

     h) le modalità delle verifiche annuali del piano sanitario regionale in rapporto allo stato di attuazione dei servizi ed alla definizione delle risorse resesi disponibili nei successivi anni del triennio.

     Per le unità sanitarie locali rientranti nell'ambito territoriale del comune di Roma, le funzioni e gli adempimenti esercitati dalla provincia a norma dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, sono esercitati dal comune stesso.

     La Giunta regionale, in sede di discussione del bilancio di previsione, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sulle attività svolte dalle unità sanitarie locali, nonché sul funzionamento degli organi di partecipazione.

 

     Art. 36. (Attività programmatoria delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al metodo della programmazione annuale e pluriennale, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di cui al precedente articolo 35.

     In particolare, gli organi di gestione delle unità sanitarie locali, in conformità alle indicazioni del piano sanitario regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adottano piani territoriali e programmi annuali e pluriennali di intervento nei singoli settori di attività, nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale 8 settembre 1983, n. 58.

 

Titolo VII

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

 

     Art. 37. (Servizi sociali). I comuni provvedono all'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in materia di servizi sociali negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2 attraverso le associazioni intercomunali ovvero le comunità montane, nel caso gli ambiti territoriali stessi coincidano con il territorio della comunità montana.

     I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma sono indicati dalla programmazione regionale dei servizi sociali e nella legge regionale per il riordino delle funzioni socio- assistenziali.

     I comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane possono provvedere alla gestione, in tutto od in parte, dei servizi sociali mediante le unità sanitarie locali.

 

     Art. 38. (Coordinamento tra unità sanitarie locali e servizi sociali). Qualora i comuni singoli od associati e le comunità montane si avvalgano, per la gestione dei servizi sociali, delle unità sanitarie locali, il consiglio comunale, l'assemblea dell'associazione intercomunale od il consiglio delle comunità montane stabiliscono le modalità di collegamento tra l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale con il responsabile od i responsabili dei servizi sociali, anche a livello del coordinamento dell'ufficio di direzione stesso.

     In particolare può essere previsto l'inserimento a livello di ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale del responsabile dei servizi sociali.

     Per lo svolgimento delle attività relative ai servizi sociali facenti capo all'unità sanitaria locale, i comuni singoli od associati e le comunità montane mettono a disposizione il personale occorrente in relazione alle indicazioni deliberate a norma del precedente primo comma, previa consultazione con i comuni stessi.

 

     Art. 39. (Finanziamento dei servizi sociali). La Regione ed i comuni provvedono ad assicurare alle associazioni di comuni ed alle comunità montane i mezzi finanziari necessari alla gestione in forma associata dei servizi sociali. Per la gestione dei predetti servizi dovranno essere comunque tenuti contabilità, bilanci e conti consuntivi separati, rispetto a quelli dell'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse fonti normative e di finanziamento.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. (Norme transitorie per lo svolgimento delle prime elezioni delle assemblee intercomunali). In sede di prima attuazione le elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali di cui ai precedenti articoli 6 e seguenti, sono indette nella prima domenica successiva al quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si svolgono dalle ore 8 alle ore 18 nella sede del comune facente parte dell'associazione intercomunale, con il maggior numero di abitanti.

     L'elenco dei consiglieri elettori, redatto a norma del precedente articolo 7, ultimo comma, deve pervenire al sindaco del comune sede delle elezioni entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il sindaco provvede alla costituzione dell'ufficio elettorale entro il medesimo termine a norma del precedente articolo 9.

     Le liste dei candidati di cui al precedente articolo 10, sono presentate almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, e vengono affisse all'albo pretorio del comune sede delle elezioni dal giorno successivo alla loro presentazione fino a quello fissato per l'elezione compreso.

     Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, il sindaco del comune sede delle elezioni provvede alla proclamazione degli eletti.

     L'assemblea dell'associazione si riunisce entro il decimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.

     Provvede alla convocazione e presiede l'assemblea fino alla elezione del presidente il consigliere eletto che ha riportato il maggior numero di voti.

     L'ordine del giorno della prima seduta deve comprendere l'elezione del presidente e dei membri del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 41. (Norme transitorie per la gestione delle unità sanitarie locali). In sede di prima applicazione le assemblee delle associazioni intercomunali ed i consigli comunali provvedono alla elezione dei nuovi comitati di gestione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. (Primo piano sanitario regionale). Per il triennio 1986-1988 il piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti, avvalendosi del comitato tecnico- scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 29 settembre 1982, n. 49, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella legge 23 ottobre 1985, n. 595 [2]0, e nel piano sanitario nazionale, in armonia con la programmazione regionale dei servizi sociali.

     Il progetto di piano, nel quale devono essere contenute le indicazioni di cui al precedente articolo 35, sesto comma, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione, gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte, alla definitiva formulazione del piano. Entro la stessa data, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione del piano stesso.

     Scaduto il termine previsto dal precedente comma, il progetto di piano, corredato delle osservazioni e proposte pervenute, è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 43. (Disposizioni transitorie in materia di attività socio- assistenziali). Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1985, in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, individua, con propria deliberazione, ai fini dell'imputazione della spesa, le attività di competenza dei comuni singoli od associati direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecantesi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino, che non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, fissando nello stesso provvedimento la data di entrata in vigore del nuovo regime di erogazione dell'assistenza. Fino a tale data le unità sanitarie locali continuano ad assicurare le prestazioni nei confronti dei cittadini aventi diritto salvo il successivo rimborso alle medesime delle relative spese da parte dei comuni singoli od associati.

     Nella predetta deliberazione saranno indicate le modalità operative per consentire il rimborso alle unità sanitarie locali delle spese di cui al comma precedente.

 

     Art. 44. (Norme transitorie per il funzionamento dell'assemblea delle associazioni intercomunali). Fino all'approvazione degli statuti di cui al precedente articolo 4, le modalità di funzionamento delle assemblee delle associazioni intercomunali sono disciplinate dalle norme contenute nei regolamenti delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, in quanto compatibili.

 

     Art. 45. (Abrogazione di norme). Sono abrogati i titoli I, II, III, VI, VII e VIII della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.

     Sono altresì abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 58 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 46. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] G.U 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[2] G.U. 29/8/1977. n. 234 (S.O.), «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

[6] G.U. 20/5/1976, n. 133, «Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune».

[7] G.U. 15/2/1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

[8] G.U. 26 aprile 1982, n. 113 (S.O.), «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)».

[9] G.U. 27/4/1981, n. 114, «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale».

[1]10 G.U. 10/1/1986, n. 7 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali».

[1]12 Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 16/12/1988, n. 85. Tali commi erano già stati sostituiti dall'art. 1 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]12 Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 16/12/1988, n. 85. Tali commi erano già stati sostituiti dall'art. 1 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]12 Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 16/12/1988, n. 85. Tali commi erano già stati sostituiti dall'art. 1 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]13 Comma aggiunto dalla L.R. 24/5/1990, n. 65.

[1]15 Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]15 Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]16 Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 10/11/1988, n. 65.

[1]18 G.U. 11/11/1983, n. 310, concerne la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (G.U. 12/9/1983, n. 250) «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini».

[2]20 G.U. 5/11/1985, n. 260, «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88».