§ 5.3.5 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 93. - Costituzione, organizzazione,
gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:06/12/1979
Numero:93


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 22.  (Presidi e servizi multizonali). I presidi e servizi multizonali sono i presidi e servizi sanitari che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche [...]
Art. 23.  (Gestione dei presidi e servizi multizonali). I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità e secondo gli indirizzi [...]
Art. 24.  (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali). Le unità sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il [...]
Art. 25.  (Riordinamento dei presidi e servizi multizonali). L'organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi quelli di prevenzione e veterinari, verrà [...]
Art. 26.  (Forme di collaborazione). L'unità sanitaria locale può stabilire intese ed altre forme di collaborazione con altre unità sanitarie locali ai fini della utilizzazione dei servizi di comune interesse [...]
Art. 27.  (Personale: stato giuridico, regolamento e pianta organica). Alle unità sanitarie locali è addetto il personale di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unità sanitarie locali [...]
Art. 28.  (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale [...]
Art. 29.  (Omissis)
Art. 30.  (Omissis)
Art. 31.  (Omissis)
Art. 32.  (Omissis)
Art. 33.  (Omissis)
Art. 34.  (Omissis)
Art. 35.  (Omissis)
Art. 36.  (Omissis)
Art. 37.  (Partecipazione e consultazione). La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più [...]
Art. 38.  (Partecipazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto). I comuni singoli o associati e le comunità montane devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278
Art. 39.  (Partecipazione del personale ed organismi di consultazione a livello di unità sanitarie locali). Gli organi delle unità sanitarie locali stabiliscono le modalità per garantire la più ampia [...]
Art. 40.  (Consulta socio-sanitaria regionale). E' istituita la consulta socio-sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Giunta regionale per la determinazione delle [...]
Art. 41.  (Informazione). La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti istituzionali del [...]
Art. 42.  (Costituzione delle associazioni di comuni). Entro il 30 novembre 1979, i comuni costituiscono le associazioni di cui al precedente articolo 2. Ai fini della costituzione delle unità sanitarie [...]
Art. 43.  (Integrazione degli organi delle comunità montane). Entro il 30 novembre 1979 le comunità montane e i consigli comunali interessati provvedono alle integrazioni di cui al punto d) del precedente [...]
Art. 44.  (Elezione del comitato di gestione). Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni o dall'assemblea della comunità montana [...]
Art. 45.  (Comune di Roma). Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione dei comitati di gestione delle unite sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad [...]
Art. 46.  (Durata degli organi in sede di prima costituzione). In sede di prima costituzione, le assemblee delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 nonché i comitati di gestione delle [...]
Art. 47.  (Costituzione delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali sono costituite con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre [...]
Art. 48.  (Scioglimento di enti e consorzi). A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti [...]
Art. 49.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua [...]


§ 5.3.5 - L.R. 6 dicembre 1979, n. 93. - Costituzione, organizzazione,

gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. 6 dicembre 1979, n. 33, S.O. n. 2).

 

Titolo I

 

Art. 1. (Omissis) [1]

 

     Art. 2. (Omissis) [1]

 

     Art. 3. (Omissis) [1]

 

Titolo II

 

     Artt. 4. - 16. (Omissis) [1]

 

Titolo III

 

     Artt. 17. - 21. (Omissis) [1]

 

Titolo IV

PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI

 

     Art. 22. (Presidi e servizi multizonali). I presidi e servizi multizonali sono i presidi e servizi sanitari che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

     L'individuazione dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano socio-sanitario regionale.

 

     Art. 23. (Gestione dei presidi e servizi multizonali). I presidi e servizi multizonali sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità e secondo gli indirizzi previsti nella presente legge.

     L'unità sanitaria locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun servizio e presidio multizonale da allegare al conto generale di gestione.

 

     Art. 24. (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali). Le unità sanitarie locali in cui hanno sede presidi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle altre unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:

     a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da servire;

     b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;

     c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

     Al fine di realizzare la consultazione di cui al comma precedente, ciascuna unità sanitaria locale interessata delega un membro del proprio comitato di gestione.

 

     Art. 25. (Riordinamento dei presidi e servizi multizonali). L'organizzazione interna dei presidi e servizi multizonali ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi quelli di prevenzione e veterinari, verrà disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite.

     Fino all'emanazione delle predette leggi regionali e per quanto non previsto dalla presente legge, ai presidi e servizi multizonali continua ad applicarsi la normativa in vigore.

 

     Art. 26. (Forme di collaborazione). L'unità sanitaria locale può stabilire intese ed altre forme di collaborazione con altre unità sanitarie locali ai fini della utilizzazione dei servizi di comune interesse che non siano stati individuati quali presidi multizonali dal piano socio-sanitario regionale.

 

Titolo V

PERSONALE

 

     Art. 27. (Personale: stato giuridico, regolamento e pianta organica). Alle unità sanitarie locali è addetto il personale di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unità sanitarie locali si avvalgono altresì di personale a rapporto convenzionale a norma dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata.

     La gestione amministrativa del personale è demandata al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal quale il personale stesso dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

     Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego sulla base delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale predispone il regolamento organico del personale e la pianta organica da sottoporre all'approvazione della assemblea generale.

 

     Art. 28. (Formazione del personale). La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali, ivi comprese quelle previste al penultimo comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

 

Titolo VI

 

     Art. 29. (Omissis) [2]

 

     Art. 30. (Omissis) [2]

 

Titolo VII

 

     Art. 31. (Omissis) [2]

 

     Art. 32. (Omissis) [2]

 

     Art. 33. (Omissis) [2]

 

Titolo VIII

 

     Art. 34. (Omissis) [2]

 

     Art. 35. (Omissis) [2]

 

     Art. 36. (Omissis) [2]

 

Titolo IX

PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

 

     Art. 37. (Partecipazione e consultazione). La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione democratica nonché la consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a livello informativo, propositivo, consultivo e di verifica dei risultati.

     La Regione promuove le forme di partecipazione che i comuni singoli o associati e le comunità montane devono assicurare a livello delle singole unità sanitarie locali e dei distretti di base.

     I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carattere volontaristico possono inviare proposte, pareri, esposti e osservazioni agli organismi di partecipazione a livello di unità sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascoltati dagli organismi stessi.

 

     Art. 38. (Partecipazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto). I comuni singoli o associati e le comunità montane devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 [3] ed alle leggi regionali, nelle forme ritenute più idonee, la più ampia partecipazione dei cittadini, delle fo-azioni sociali democratiche esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [4] nonché degli enti convenzionati, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari e sociali nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi della programmazione. Per le predette finalità i comuni singoli o associati e le comunità montane istituiscono, tra l'altro, apposite consulte sia a livello di unità sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

 

     Art. 39. (Partecipazione del personale ed organismi di consultazione a livello di unità sanitarie locali). Gli organi delle unità sanitarie locali stabiliscono le modalità per garantire la più ampia partecipazione degli operatori alla organizzazione dei servizi e alla definizione dei programmi e delle attività da svolgere, anche attraverso periodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attività, di distretto e di unità sanitaria locale. Tali modalità debbono, comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli operatori a livello di unità sanitaria locale, il quale assume, fra l'altro, le funzioni e le competenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [5].

     Sono soppressi i consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 [6].

 

     Art. 40. (Consulta socio-sanitaria regionale). E' istituita la consulta socio-sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Giunta regionale per la determinazione delle scelte di politica socio-sanitaria e per l'elaborazione e l'attuazione del piano socio-sanitario regionale.

     La consulta socio-sanitaria regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.

     La consulta socio-sanitaria è costituita da:

     - Assessori regionali alla sanità e ai servizi sociali che la presiedono a rotazione;

     - due rappresentanti per ciascuna unità sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;

     - un rappresentante per ciascuna provincia;

     - dieci membri dei quali sei scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale e quattro competenti in materia di servizi sociali;

     - nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio- sanitario [7].

     I membri della Commissione consiliare permanente competente per materia sono membri di diritto della consulta socio-sanitaria regionale [8].

     Le funzioni di segretario della consulta socio-sanitaria regionale sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione.

     La Regione può prevedere anche altre forme di consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 41. (Informazione). La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

     La Regione provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale delle seguenti informazioni:

     1) deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali riguardanti la materia socio-sanitaria;

     2) proposte di legge riguardanti la materia socio-sanitaria;

     3) progetto del piano socio-sanitario regionale e piano definitivo;

     4) leggi e provvedimenti statali di maggior rilievo in materia socio- sanitaria.

     I comuni singoli o associati e le comunità montane stabiliscono le modalità per la pubblicazione delle seguenti informazioni:

     elenco delle deliberazioni degli organi delle unità sanitarie locali;

     testo integrale del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché delle deliberazioni di maggior rilievo degli organi delle unità sanitarie locali.

     I comuni singoli o associati e le comunità montane stabiliscono, inoltre, le modalità per consentire l'accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali.

     Gli organi delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste in ordine all'attuazione e al funzionamento del servizio sanitario nazionale.

 

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

 

     Art. 42. (Costituzione delle associazioni di comuni). Entro il 30 novembre 1979, i comuni costituiscono le associazioni di cui al precedente articolo 2. Ai fini della costituzione delle unità sanitarie locali, l'associazione si intende costituita con l'avvenuta nomina da parte dei comuni interessati della maggioranza dei membri dell'assemblea generale. In tal caso, l'assemblea provvederà successivamente ad integrarsi fino al completamente del numero dei membri da eleggere a seguito della elezione da parte degli altri comuni dei propri rappresentanti.

     Entro il 15 dicembre 1979, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la prima riunione dell'assemblea generale ai fini della elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

     Gli atti di nomina dei membri dell'assemblea generale e dei comitati di gestione, entro tre giorni dalla loro adozione, devono essere comunicati alla Giunta regionale.

 

     Art. 43. (Integrazione degli organi delle comunità montane). Entro il 30 novembre 1979 le comunità montane e i consigli comunali interessati provvedono alle integrazioni di cui al punto d) del precedente articolo 7.

     Entro il 15 dicembre 1979, il presidente della comunità montana convoca l'assemblea integrata ai fini della elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che, nella prima applicazione della presente legge, è costituito dalla giunta della comunità montana integrata da tre membri eletti dai rappresentanti dei comuni non montani.

 

     Art. 44. (Elezione del comitato di gestione). Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni o dall'assemblea della comunità montana integrata nella prima riunione convocata a norma dei precedenti articoli.

     Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con il territorio di un singolo comune, questo provvede alla elezione del comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 15 dicembre 1979.

     Fino alla individuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al titolo IV della presente legge, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono composti a norma delle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9.

 

     Art. 45. (Comune di Roma). Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione dei comitati di gestione delle unite sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai consigli circoscrizionali a norma del precedente articolo 13. In tal caso i consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei comitati di gestione entro il 15 dicembre 1979.

 

     Art. 46. (Durata degli organi in sede di prima costituzione). In sede di prima costituzione, le assemblee delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 nonché i comitati di gestione delle unità sanitarie locali restano in carica fino al 31 dicembre 1980.

     Per le unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma i relativi comitati di gestione restano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge [9].

     Restano altresì in carica fino al rinnovo dei relativi consigli comunali i rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni amministrative per l'anno 1981 in seno alle assemblee generali delle associazioni di comuni di cui al precedente articolo 2 [9].

 

     Art. 47. (Costituzione delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali sono costituite con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1979. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il comune con il maggior numero di abitanti.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma devono fra l'altro contenere la presa d'atto dell'avvenuta elezione da parte dei comuni interessati dei propri rappresentanti in seno alla associazione o in seno alla assemblea della comunità montana integrata e della elezione dei comitati di gestione, ovvero la nomina del collegio di gestione commissariale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Con lo stesso provvedimenti sono dettate disposizioni:

     a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

     b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata;

     c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

     In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione permanente alla sanità del Consiglio regionale, nomina un collegio di gestione commissariale composto da tre membri il quale compie ogni atto necessario alla sua amministrazione. Il collegio di gestione commissariale resta in carica fino alla costituzione degli organi della unità sanitaria locale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Ai membri del predetto collegio spetta l'indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 14 e il rimborso spese di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

 

     Art. 48. (Scioglimento di enti e consorzi). A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti locali per la gestione di servizi sociali e sanitari, ivi compresi quelli costituiti a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, i consorzi provinciali antitubercolari, gli enti ospedalieri nonché i comitati provinciali antimalarici ancora esistenti.

     Nel Provvedimento di cui al precedente articolo 47, sono dettate disposizioni per la liquidazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei predetti enti e consorzi.

 

     Art. 49. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[1] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[1] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[1] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[1] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[2] Titoli abrogati dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5, sostituiti dalla stessa legge.

[3] G.U. 20/5/1976, n. 133, «Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune».

[4] G.U. 12/3/1968, n. 68, «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».

[5] G.U. 12/3/1968, n. 68, concerne gli «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».

[6] G.U. 21/4/1961, n. 99, «Disciplina degli organi consultivi, del Ministero della Sanità e dell'Ufficio medico legale».

[7] Comma così sostituito dalla L.R. 2/6/1980, n. 46, art. 3.

[8] Comma aggiunto dalla L.R. 2/6/1980, n. 46, art. 3.

[9] Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 7/2/1981, n. 10.

[9] Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 7/2/1981, n. 10.