§ 4.5.1 - L.R. 20 marzo 1973, n. 10. - Norme transitorie per l'esercizio di
pubblici servizi di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/03/1973
Numero:10


Sommario
Art. 1.  La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali e delle Organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del [...]
Art. 2.  Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore di cui all'art. 1 e delle conseguenti determinazioni della Regione, l'esercizio delle linee dell'intero territorio resta affidato, fino al 31 [...]
Art. 3.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 4.5.1 - L.R. 20 marzo 1973, n. 10. - Norme transitorie per l'esercizio di

pubblici servizi di trasporto.

(B.U. 23 marzo 1973, n. 7).

 

Art. 1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali e delle Organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del Consiglio regionale un piano generale dei trasporti che preveda lo sviluppo equilibrato dei pubblici trasporti regionali in diretta connessione con le linee di sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione.

     Il piano generale dei trasporti regionali può articolarsi per bacini di traffico e può essere pluriennale [1].

 

     Art. 2. Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore di cui all'art. 1 e delle conseguenti determinazioni della Regione, l'esercizio delle linee dell'intero territorio resta affidato, fino al 31 ottobre 1973, in via precaria alle aziende che alla data del 31 dicembre 1972 le gestivano anche in base all'art. 23 della legge n. 1822 del 1939.

     Sono fatti salvi gli eventuali conseguenti provvedimenti per situazioni emergenti dopo tale data.

     La Giunta è altresì autorizzata ad adottare i provvedimenti concernenti le modalità di utilizzo degli impianti, del personale e dei mezzi, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli Enti locali interessati. In tal caso resta salvo l'intervento sostitutivo o integrativo della Regione mediante propri contributi [1].

 

     Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 1 della L.R. 38/1973.

[1] Vedi l'art. 1 della L.R. 38/1973.