§ 3.1.8 - L.R. 9 giugno 1975, n. 59.
Modifica ed integrazione della legge regionale n. 45 del 17 settembre 1974.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:09/06/1975
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Omissis).
Art. 2.  I mutui di cui al precedente articolo sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi per una quota pari alla differenza [...]
Art. 3.  (Omissis).
Art. 4.  (Omissis).
Art. 5.  Nel bilancio 1975 la spesa per concorso sugli interessi dei mutui previsti nella presente legge farà carico al cap. 2961 «Concorso sugli interessi per mutui di miglioramento per passività onerose L. [...]
Art. 6.  L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 800.000.000 di cui al precedente articolo verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali fino a [...]


§ 3.1.8 - L.R. 9 giugno 1975, n. 59. [1]

Modifica ed integrazione della legge regionale n. 45 del 17 settembre 1974.

(B.U. 30 giugno 1975, n. 18).

 

Art. 1. (Omissis).

 

     Art. 2. I mutui di cui al precedente articolo sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi per una quota pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e la percentuale che deve restare a carico del beneficiario, ai sensi delle norme vigenti in materia di credito agrario agevolato, al momento della concessione del prestito.

 

     Art. 3. (Omissis).

 

     Art. 4. (Omissis).

 

     Art. 5. Nel bilancio 1975 la spesa per concorso sugli interessi dei mutui previsti nella presente legge farà carico al cap. 2961 «Concorso sugli interessi per mutui di miglioramento per passività onerose L. 800.000.000».

 

     Art. 6. L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 800.000.000 di cui al precedente articolo verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali fino a tutto l'esercizio finanziario 1994.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.