§ 5.5.17 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 75. - Primi indirizzi per la
determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 personale sanitario ed ospedaliero
Data:04/12/1989
Numero:75


Sommario
Art. 1.  1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parità numerica tra le dotazioni dei [...]
Art. 2.  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, [...]
Art. 3.  1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti ai sensi del precedente articolo 2, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei [...]


§ 5.5.17 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 75. - Primi indirizzi per la

determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali.

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 35).

 

Art. 1. 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parità numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori.

 

     Art. 2. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, mediante trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile o rispettivamente veterinario coadiutore.

 

     Art. 3. 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti ai sensi del precedente articolo 2, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei con le procedure di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10.