§ 5.16.10 - L.R. 30 giugno 1984, n. 34. - Interventi regionali per la
celebrazione di ricorrenze di particolare interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.16 celebrazioni e ricorrenze
Data:30/06/1984
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Al fine di approfondire la conoscenza della storia locale, nel quadro di quella regionale, nazionale ed internazionale, e di facilitarne la diffusione tra la popolazione, la Regione [...]
Art. 2.  (Caratteristiche delle iniziative). Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione assume iniziative o contribuisce ad iniziative di altri soggetti i cui programmi prevedano la [...]
Art. 3.  (Modalità di intervento). La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamenti a soggetti pubblici e privati.
Art. 4.  (Proposta di programma). Le amministrazioni provinciali sollecitano e coordinano l'attività degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge [...]
Art. 5.  (Approvazione del programma di intervento). La Giunta regionale, sulla base delle proposte di programma delle amministrazioni provinciali formulate ai sensi del precedente articolo 4 e nei limiti [...]
Art. 6.  (Finanziamento regionale). La determinazione del finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge e l'assunzione del relativo impegno di spesa sono disposte con il provvedimento regionale [...]
Art. 7.  (Erogazione della spesa). Per la realizzazione delle iniziative regionali previste dalla presente legge l'erogazione della spesa è disposta nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
Art. 8.  (Verifica dell'attuazione del programma). La Giunta regionale, in sede di predisposizione del programma di cui al precedente articolo 5, elabora una relazione sullo stato di attuazione delle [...]
Art. 9.  (Interventi diretti della Regione). Per la celebrazione del cinquantenario dell'istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene direttamente per realizzare un programma di attività che [...]
Art. 10.  (Contributi della Regione per la realizzazione del programma provinciale). Per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene altresì con [...]
Art. 11.  (Approvazione del programma ed erogazione del contributo). La Giunta regionale approva il programma formulato dall'amministrazione provinciale di Latina previa verifica di rispondenza del programma [...]
Art. 12.  (Riferimento alla disciplina generale). Per quanto non previsto nel presente titolo è richiamata, se applicabile, la disciplina introdotta dal precedente titolo I, afferente le iniziative di [...]
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie). Agli oneri derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1985, con legge di bilancio.


§ 5.16.10 - L.R. 30 giugno 1984, n. 34. - Interventi regionali per la

celebrazione di ricorrenze di particolare interesse locale.

(B.U. 30 giugno 1984, n. 18, S.O. n. 2).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI REGIONALI

 

Art. 1. (Finalità). Al fine di approfondire la conoscenza della storia locale, nel quadro di quella regionale, nazionale ed internazionale, e di facilitarne la diffusione tra la popolazione, la Regione interviene, con proprie attività o contribuendo alla attuazione di programmi di altri soggetti, per la celebrazione di particolari ricorrenze che abbiano rilevante significato nella vita delle comunità locali.

 

     Art. 2. (Caratteristiche delle iniziative). Per le finalità di cui al precedente articolo 1 la Regione assume iniziative o contribuisce ad iniziative di altri soggetti i cui programmi prevedano la realizzazione di opere o diano luogo ad attività che, ipotizzate per la celebrazione di un evento, incentivino studi, ricerche, approfondimenti e dibattiti per la migliore conoscenza dell'evento stesso.

     In particolare la Regione interviene per il recupero di opere d'arte e di documenti di rilievo storico ed artistico curandone anche la riproduzione, per il restauro e/o il riuso di immobili di particolare interesse storico ed ambientale da destinare ad attività culturali e sociali e, in generale, a servizi pubblici, per studi ed indagini relativi ai terni connessi alle celebrazioni, per la organizzazione di mostre e di seminari e per la pubblicazione di studi e ricerche nonché per attività comunque coerenti con le finalità della presente legge.

 

     Art. 3. (Modalità di intervento). La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge direttamente o mediante affidamenti a soggetti pubblici e privati.

     Sono da annoverare tra i soggetti pubblici e privati che possono beneficiare dei finanziamenti, oltre agli enti locali, enti pubblici o privati che a diverso titolo siano abilitati a promuovere le iniziative di cui al precedente comma.

     In caso di intervento regionale a contributo la misura del finanziamento non può superare il 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del programma di cui al successivo articolo 5 o del provvedimento di concessione del finanziamento di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.

 

     Art. 4. (Proposta di programma). Le amministrazioni provinciali sollecitano e coordinano l'attività degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge ed elaborano proposte di programma annuali comprendenti le iniziative ammissibili a finanziamento e l'indicazione della misura del relativo contributo.

     La deliberazione contenente la proposta di programma di cui al precedente comma è inviata alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredata dalla idonea documentazione che, per quanto concerne gli enti ed organismi privati, deve comprendere:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) relazione sulle attività svolte;

     c) note informative sulle strutture organizzative.

 

     Art. 5. (Approvazione del programma di intervento). La Giunta regionale, sulla base delle proposte di programma delle amministrazioni provinciali formulate ai sensi del precedente articolo 4 e nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, elabora ed approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente, il programma relativo alle iniziative che la Regione intende assumere direttamente ed a quelle degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati ritenute ammissibili a contributo.

     Il 30 per cento della somma totale disponibile sullo stanziamento di bilancio annuale può essere destinato ad iniziative della Regione, degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati non programmabili nei tempi consentiti per l'espletamento delle procedure della presente legge.

 

     Art. 6. (Finanziamento regionale). La determinazione del finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge e l'assunzione del relativo impegno di spesa sono disposte con il provvedimento regionale di approvazione del programma di cui al precedente articolo 5, primo comma.

     Qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 5, secondo comma, la determinazione della misura dell'intervento regionale riferita sia ad iniziative della Regione, sia ad iniziative di enti locali ed enti od organismi pubblici e privati e l'assunzione del relativo impegno di spesa sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Erogazione della spesa). Per la realizzazione delle iniziative regionali previste dalla presente legge l'erogazione della spesa è disposta nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

     La somma ammessa a contributo a favore di enti locali e di enti ed organismi pubblici e privati è erogata in due soluzioni:

     - un primo acconto pari al 70 per cento della spesa ammessa a contributo all'atto dell'approvazione del programma di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge;

     la residua somma, pari al 30 per cento della quota a carico della Regione, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza dell'iniziativa stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo e dopo la presentazione del conto consuntivo, approvato dall'organo deliberante dell'ente od organismo beneficiario.

 

     Art. 8. (Verifica dell'attuazione del programma). La Giunta regionale, in sede di predisposizione del programma di cui al precedente articolo 5, elabora una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative programmate nell'anno precedente, contenente la valutazione dell'attività svolta o, comunque, avviata.

     La relazione di cui al precedente comma è allegata al programma di cui all'articolo 5 della presente legge.

 

Titolo II

     INTERVENTI REGIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DELLA

ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA

 

     Art. 9. (Interventi diretti della Regione). Per la celebrazione del cinquantenario dell'istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene direttamente per realizzare un programma di attività che può comprendere:

     a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;

     b) ristampa di atti o volumi riferiti alla storia provinciale;

     c) convegni e dibattiti sulla evoluzione storica, economica, sociale della provincia o su altri particolari aspetti della vita provinciale;

     d) pubblicazione di cataloghi e volumi che contribuiscano ad una migliore conoscenza dei diversi aspetti della storia e della vita della provincia;

     e) mostre, convegni, seminari;

     f) istituzione di borse di studio per giovani, studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento della conoscenza della realtà provinciale.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il programma di cui al precedente comma nell'ambito di una previsione complessiva di spesa di L. 250 milioni, impegna la relativa spesa che sarà erogata nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

 

     Art. 10. (Contributi della Regione per la realizzazione del programma provinciale). Per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina, la Regione interviene altresì con contributi ad altri soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti di cui al titolo I della presente legge per attività comprese in un programma la cui proposta sarà formulata dall'amministrazione provinciale di Latina.

     L'amministrazione provinciale di Latina formula la proposta di programma sollecitando e coordinando contributi ed iniziative dei comuni della provincia e degli altri soggetti di cui al precedente comma, indicando altresì le risorse da questi messe a disposizione. Detta proposta di programma deve essere riferita, per quanto attiene i contenuti, alle finalità ed alle caratteristiche delle iniziative indicate nei precedenti articoli 1 e 2; per quanto attiene le determinazioni finanziarie dell'intervento regionale, ad una previsione di spesa non superiore a L. 150 milioni.

     L'intervento finanziario regionale è determinato in misura non superiore al 75 per cento della spesa prevista nel programma approvato.

 

     Art. 11. (Approvazione del programma ed erogazione del contributo). La Giunta regionale approva il programma formulato dall'amministrazione provinciale di Latina previa verifica di rispondenza del programma stesso alle finalità ed ai contenuti della presente legge e di compatibilità con le iniziative regionali di cui al precedente articolo 9.

     Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale determina la quota a carico della Regione, assumendo il relativo impegno ed accreditando a favore degli enti locali e degli enti ed organismi pubblici e privati il 70 per cento della quota regionale.

     La somma residua, pari all'ulteriore 30 per cento della quota a carico della Regione, è erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo approvato dall'organo deliberante dell'ente od organismo beneficiario.

 

     Art. 12. (Riferimento alla disciplina generale). Per quanto non previsto nel presente titolo è richiamata, se applicabile, la disciplina introdotta dal precedente titolo I, afferente le iniziative di carattere generale finalizzate agli obiettivi di cui alla presente legge.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie). Agli oneri derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1985, con legge di bilancio.

     All'onere previsto per l'anno 1984 per gli interventi indicati al precedente articolo 9 si farà fronte con lo stanziamento di L. 250 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25165 denominato: «Spese per l'attuazione di interventi diretti della Regione per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina».

     All'onere previsto per il 1984 per la concessione dei contributi indicati al precedente articolo 10 si farà fronte con lo stanziamento di L. 150 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo di nuova istituzione n. 25166 denominato: «Contributi ad enti locali e ad altri enti pubblici e privati per l'attuazione di iniziative per la celebrazione del cinquantenario della istituzione della provincia di Latina».

     Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede mediante riduzione di L. 400 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 29001 del bilancio 1984.