§ 4.1.71 - L.R. 18 settembre 1978, n. 55. - Rifinanziamento per l'esercizio
finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48concernente il finanziamento delle opere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:18/09/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Per le finalità previste dalla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, relativa al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali è [...]
Art. 2.  (Omissis).
Art. 3.  (Omissis).
Art. 4.  (Omissis).


§ 4.1.71 - L.R. 18 settembre 1978, n. 55. - Rifinanziamento per l'esercizio

finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

(B.U. 20 ottobre 1978, n. 29).

 

Art. 1. Per le finalità previste dalla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, relativa al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 3.000 milioni in termini di competenza e di L. 500 milioni in termini di cassa.

     Tale somma viene iscritta nel cap. 207253 concernente le spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendono indispensabili per la funzionalità degli ospedali.

     All'onere relativo si provvede riducendo di pari importo il cap. 207250, concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, delle somme, rispettivamente di L. 3.000 milioni in termini di competenza e di L. 500 milioni in termini di cassa.

     In conseguenza delle suddette variazioni si provvederà ad apportare le corrispondenti modificazioni al bilancio pluriennale 1978-1981, area progettuale 0300.

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto alla quantificazione delle spese occorrenti mediante leggi di bilancio.

 

     Art. 2. (Omissis).

 

     Art. 3. (Omissis).

 

     Art. 4. (Omissis).