§ 4.1.70 - L.R. 11 settembre 1976, n. 48. - Finanziamento delle opere di
ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/09/1976
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale, la Regione provvede al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili [...]
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, a [...]
Art. 4.  I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato ai lavori pubblici di intesa con l'Assessorato alla sanità, sentita [...]
Art. 5.  Per far fronte alle spese relative ai finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni dei quali L. 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e L. 2.000 [...]
Art. 6.  Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge anche la cliniche universitarie e gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. [...]
Art. 7.  (Omissis)
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


§ 4.1.70 - L.R. 11 settembre 1976, n. 48. - Finanziamento delle opere di

ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

(B.U. 21 settembre 1976, n. 26, S.O.).

 

Art. 1. Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale, la Regione provvede al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalità degli ospedali, con priorità per quelle opere che non beneficiano dei contributi di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni o di quelli comunque previsti da altre leggi dello Stato o della Regione.

 

     Art. 2. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, a ripartire tra gli enti ospedalieri i fondi indicati nel precedente art. 1 per il finanziamento delle opere di cui alla presente legge, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 ed in base alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali [2].

 

     Art. 4. I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato ai lavori pubblici di intesa con l'Assessorato alla sanità, sentita la competente commissione consiliare [3].

     A tal fine gli Enti ospedalieri devono produrre per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, apposita istanza diretta all'Assessorato ai lavori pubblici corredata dalla seguente documentazione:

     progetto esecutivo delle opere completo del preventivo di spesa e di tutti gli altri elaborati tecnico-amministrativi;

     deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di approvazione del progetto.

     La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo vale quale preventiva autorizzazione alla esecuzione delle opere di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7.

     L'erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all'assessorato ai lavori pubblici e corredata dalla documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori.

     I finanziamenti possono essere corrisposti fino al novantacinque per cento dell'intero ammontare, in unica soluzione, ovvero in corso d'opera mediante acconti in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dall'Assessorato ai lavori pubblici.

     Il rimanente cinque per cento viene corrisposto dopo l'omologazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 5. Per far fronte alle spese relative ai finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni dei quali L. 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e L. 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     A tal fine nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976, è istituito sotto il Titolo II Sezione IV - Rubrica 17 - Categoria XI, il capitolo 24.17.21 «spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalità degli ospedali», con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

     Alla spesa di cui al primo comma relativamente all'esercizio 1976 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 27.27.60 (elenco n. 4, partita n. 4).

     La spesa di cui al primo comma relativamente all'esercizio 1977 farà carico al capitolo del bilancio di previsione per il suddetto esercizio corrispondente al capitolo 24.17.21.

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto al rifinanziamento della presente legge con appositi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 6. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge anche la cliniche universitarie e gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

 

     Art. 7. (Omissis) [4].

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo soppresso dall'art. 4 della L.R. 55/1978.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 55/1978.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 55/1978.

[4] Articolo soppresso dall'art. 4 della L.R. 55/1978.