§ 4.5.80 - L.R. 17 dicembre 1982, n. 56. - Interventi regionali
straordinari per il Collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:17/12/1982
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al [...]
Art. 2.  (Destinatari della legge). I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi all'esercizio di collegamenti marittimi che siano [...]
Art. 3.  (Indirizzi regionali). La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, determina gli indirizzi ai quali l'amministrazione provinciale di Latina deve attenersi per [...]
Art. 4.  (Piano di interventi). L'amministrazione provinciale di Latina, in attuazione di quanto disposto al precedente articolo 3, elabora d'intesa con i comuni di Ponza e di Ventotene ed approva il piano [...]
Art. 5.  (Formulazione del piano). Per la formulazione del piano di cui al precedente articolo 4, le aziende interessate devono far pervenire all'amministrazione provinciale di Latina entro il 30 aprile [...]
Art. 6.  (Determinazione della misura del contributo).
Art. 7.  (Approvazione del piano). La Giunta regionale, sulla base della deliberazione dell'amministrazione provinciale di Latina di cui al precedente articolo 4, approva, con propria deliberazione, il piano [...]
Art. 8.  (Erogazione del contributo). L'amministrazione provinciale di Latina provvede alla erogazione dei contributi di cui alla presente legge, a consuntivo, in relazione all'effettivo disavanzo annuo di [...]
Art. 9.  (Convenzione). L'erogazione dei contributi previsti nel piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l'altro:
Art. 10.  (Efficacia della legge ed abrogazione delle normative pregresse). Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.


§ 4.5.80 - L.R. 17 dicembre 1982, n. 56. - Interventi regionali

straordinari per il Collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio.

(B.U. 30 dicembre 1982, n. 36).

 

Art. 1. (Finalità). Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuità ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell'intero corso dell'anno, la Regione concede contributi a favore di aziende che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico.

     I servizi di trasporto di cui al precedente comma riguardano il collegamento delle isole pontine con i porti regionali del Lazio.

 

     Art. 2. (Destinatari della legge). I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi all'esercizio di collegamenti marittimi che siano fornite di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata e che non abbiano ottenuto con leggi statali e regionali per lo stesso esercizio finanziario altri finanziamenti per le medesime finalità.

 

     Art. 3. (Indirizzi regionali). La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, determina gli indirizzi ai quali l'amministrazione provinciale di Latina deve attenersi per l'elaborazione del piano biennale di interventi, articolato per esercizi finanziari, riferito ai contributi di cui alla presente legge.

     Contestualmente la Giunta stessa indica la dimensione economica dell'intervento complessivo sulla base delle somme iscritte nel bilancio regionale per il primo anno di articolazione del piano stesso e della medesima somma maggiorata del 15 per cento per il secondo anno.

 

     Art. 4. (Piano di interventi). L'amministrazione provinciale di Latina, in attuazione di quanto disposto al precedente articolo 3, elabora d'intesa con i comuni di Ponza e di Ventotene ed approva il piano biennale di interventi articolato per esercizi finanziari.

     La deliberazione di approvazione del piano, di cui al precedente primo comma, è trasmessa alla Regione per gli adempimenti di cui al successivo articolo 5.

     In considerazione del carattere di straordinarietà del contributo, alla scadenza di ciascun biennio, la Regione, in sede di formulazione del bilancio di previsione, valuta, sulla base delle esigenze locali di collegamento marittimo e per le finalità della presente legge, l'opportunità di finanziare o meno il piano per il successivo biennio.

 

     Art. 5. (Formulazione del piano). Per la formulazione del piano di cui al precedente articolo 4, le aziende interessate devono far pervenire all'amministrazione provinciale di Latina entro il 30 aprile dell'anno cui i contributi si riferiscono:

     a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e relativa documentazione;

     b) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi con l'indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e della dotazione organica;

     c) piano economico finanziario di gestione;

     d) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità.

     Il piano di interventi è elaborato dall'amministrazione provinciale di Latina sulla base delle somme iscritte nel bilancio regionale per il primo anno di articolazione del piano stesso e sulla base della medesima somma maggiorata del 15 per cento per il secondo anno.

     Le aziende ammesse a beneficiare del contributo di cui alla presente legge e la misura del contributo concedibile a ciascuna di esse sono individuate nel primo anno di riferimento del piano di interventi.

     Per il secondo anno di articolazione del piano sono confermati i destinatari dei finanziamenti, a meno che non si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 9, ed è maggiorata la misura del contributo secondo la percentuale prevista al secondo comma del presente articolo.

     La misura del contributo di cui ai precedenti terzo e quarto comma può essere variata, a consuntivo, sulla base del disavanzo effettivamente accertato e con le modalità indicate al successivo articolo 8.

 

     Art. 6. (Determinazione della misura del contributo).

L'amministrazione provinciale di Latina propone per ciascun intervento

programmato la misura del contributo di cui alla presente legge in

proporzione al disavanzo annuo di esercizio della relativa linea,

documentato ed accertato, sulla base dei criteri indicati

dall'amministrazione provinciale stessa in sede di elaborazione del piano

di cui al precedente articolo 4 e tenendo conto delle risorse finanziarie

disponibili.

     Il conteggio del disavanzo di esercizio è riferito ad un numero di corse annuo non superiore ad una corsa giornaliera di andata e ritorno. L'eventuale cumulo delle corse è consentito soltanto nell'ambito di ciascun trimestre.

     La riduzione eccedente un quarto del numero delle corse in ciascun trimestre e, comunque, per un numero di giorni superiore a trenta, determina la perdita dell'intero finanziamento annuo, a meno che non ricorrano cause di forza maggiore connesse alle condizioni di navigabilità del mare, adeguatamente documentate dalla capitaneria di porto e dagli uffici locali marittimi della località di partenza della corsa.

 

     Art. 7. (Approvazione del piano). La Giunta regionale, sulla base della deliberazione dell'amministrazione provinciale di Latina di cui al precedente articolo 4, approva, con propria deliberazione, il piano di interventi, assume l'impegno di spesa per la parte del piano riferita al primo anno ed autorizza l'accreditamento a favore dell'amministrazione provinciale di Latina della somma finanziata.

     L'impegno di spesa e l'autorizzazione al relativo accreditamento riferiti al secondo anno di articolazione del piano sono effettuati dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio per il relativo esercizio finanziario.

     Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvederà per gli anni 1983 e successivi con la legge regionale di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, previa istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 8. (Erogazione del contributo). L'amministrazione provinciale di Latina provvede alla erogazione dei contributi di cui alla presente legge, a consuntivo, in relazione all'effettivo disavanzo annuo di esercizio e tenendo conto dei criteri di determinazione della misura del contributo di cui al precedente articolo 6.

     La dichiarazione del numero delle corse effettuate deve recare la convalida della capitaneria di porto o dell'ufficio locale marittimo competenti.

     Qualora il contributo commisurato al disavanzo effettivo accertato risulti superiore alle previsioni del piano, la Regione, previa valutazione delle condizioni oggettive che hanno determinato l'eccedenza e sulla base delle disponibilità di bilancio, può disporre la totale o parziale copertura finanziaria della differenza. In tal caso l'erogazione del contributo è effettuata nei limiti della previsione del piano; la maggiore spesa ammessa a finanziamento è erogata dopo il ripristino di apposita copertura finanziaria in sede di assestamento del bilancio regionale.

     L'amministrazione provinciale di Latina è tenuta ad inviare entro il 28 febbraio di ogni anno apposito rendiconto riferito alle somme ad essa accreditate ai sensi del precedente articolo 7 e successivamente erogate a favore delle aziende beneficiarie dei finanziamenti di cui alla presente legge.

     La rendicontazione delle somme erogate ai sensi del quarto comma del presente articolo è effettuata entro trenta giorni dall'ultima erogazione.

 

     Art. 9. (Convenzione). L'erogazione dei contributi previsti nel piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l'altro:

     l'obbligo, per i collegamenti ammessi a contributo, di osservare le tariffe autorizzate dai competenti organi;

     il divieto di apportare variazioni o interruzioni anche temporanee al programma dei servizi autorizzati;

     l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;

     l'obbligo dell'osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva lo schema di convenzione-tipo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La convenzione di cui al precedente primo comma è stipulata dal presidente dell'amministrazione provinciale di Latina, su conforme deliberazione della giunta provinciale, e dal legale rappresentante dell'azienda destinataria del contributo.

     L'inosservanza delle clausole previste nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 10. (Efficacia della legge ed abrogazione delle normative pregresse). Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

     Da tale data è abrogata la legge regionale 18 luglio 1979, n. 54, concernente «Erogazione di un contributo straordinario "una tantum" al comune di Ponza».