§ 4.5.105 - L.R. 24 marzo 1989, n. 20. - Norme integrative sugli interventi
finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività di interesse turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:24/03/1989
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione della legge). 1. La Regione, nel quadro degli interventi finanziari per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività turistiche e del patrimonio [...]
Art. 2.  (Soggetti ammessi a contributo). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore dei soggetti che esercitano attività di noleggio [...]
Art. 3.  (Iniziative ammesse a contributo). 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:
Art. 4.  (Forma e misura dei contributi). 1. Per le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:
Art. 5.  (Convenzione con istituti di credito e società di «leasing»). 1. La Regione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), potrà stipulare apposita convenzione con istituti di credito [...]
Art. 6.  (Domande di contributo). 1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo e devono [...]
Art. 7.  (Istruttoria delle domande). 1. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite.
Art. 8.  (Servizi generali). 1. la Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese, di cui alla presente legge, maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante [...]
Art. 9.  (Programmi di intervento). 1. La Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge 17 maggio 1983, n. 217 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge [...]
Art. 10.  (Non cumulabilità dei contributi). 1. Per la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cassa per il [...]
Art. 11.  (Condizioni per l'erogazione dei contributi). 1. L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata:
Art. 12.  (Veicolo ed obbligo di destinazione). 1. Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per i lavori e per gli acquisti di cui al precedente articolo 3, sono vincolati alla destinazione [...]
Art. 13.  (Liquidazione dei contributi). 1. La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all'accertamento [...]
Art. 14.  (Revoca della concessione). 1. La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) relativi [...]
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.
Art. 16.  1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente normativa.
Art. 17.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul [...]


§ 4.5.105 - L.R. 24 marzo 1989, n. 20. - Norme integrative sugli interventi

finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività di interesse turistico.

(B.U. 10 aprile 1989, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge). 1. La Regione, nel quadro degli interventi finanziari per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività turistiche e del patrimonio turistico, riconosce fra le attività inscindibilmente comuni all'attività turistica il noleggio di autobus con conducente.

     2. A tal fine interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge in conformità ai principi posti con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge-quadro per il turismo, e con legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale ed al fine del riequilibrio economico-territoriale.

 

     Art. 2. (Soggetti ammessi a contributo). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore dei soggetti che esercitano attività di noleggio autobus con conducenti, a norma delle leggi vigenti, sia in forma individuale che collettiva nel territorio regionale, con priorità per le piccole e medie imprese.

     2. Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92.

 

     Art. 3. (Iniziative ammesse a contributo). 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

     a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire alle attività di noleggio autobus con conducente nonché ad attrezzature, attinenti ed impianti complementari allo stesso esercizio;

     b) acquisto di autobus nuovi granturismo in sostituzione di autobus da granturismo muniti di licenza comunale di noleggio da rimessa con una anzianità non inferiore a quattro anni e comunque non superiore a dieci;

     c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti messa a tetra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre;

     d) acquisto dell'area per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2;

     e) acquisto dell'area o dell'immobile o porzione di esso, già adibiti all'uso delle attività indicate nel precedente articolo 2 da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6;

     f) iniziative da realizzare mediante ricorso ad operazioni di «leasing» immobiliare;

     g) opere di superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     2. Le opere indicate nelle precedenti lettere c) e g) sono ammissibili con priorità ai contributi di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 4. (Forma e misura dei contributi). 1. Per le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:

     a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

     b) contributi annuali nella misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo viene di regola corrisposto al beneficiario in quindici rate annuali. Su richiesta del beneficiario, con il provvedimento di vincolo di cui al successivo articolo 12 può essere stabilito che:

     1) in correlazione ad apposita cessione di credito il contributo venga corrisposto al cessionario istituto di credito per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'iniziativa finanziata dalla Regione;

     2) le annualità del contributo vengano corrisposte al beneficiario in unica soluzione al netto del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo;

     c) contributi annuali fino a cinque anni per iniziative non finanziate con i contributi, di cui alle precedenti lettere a) e b), realizzate con il ricorso ad operazioni di locazione finanziaria mobiliare stipulate con società operanti nel settore turistico, in misura parametrata proporzionalmente ai contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5. (Convenzione con istituti di credito e società di «leasing»). 1. La Regione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), potrà stipulare apposita convenzione con istituti di credito e società di «leasing», autorizzandoli, di volta in volta, a stipulare con gli assegnatari dei contributi, e sulla base dei medesimi, i contratti di mutuo e di locazione finanziaria a condizioni di particolare favore.

 

     Art. 6. (Domande di contributo). 1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, assessorato al turismo e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

 

     Art. 7. (Istruttoria delle domande). 1. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite.

     2. Per l'istruzione delle domande stesse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), ed all'articolo 19, primo comma, lettera c) della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

 

     Art. 8. (Servizi generali). 1. la Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese, di cui alla presente legge, maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati la realizzazione e la gestione dei servizi generali, quali banca dati, osservatori di mercato, consulenza promo-pubblicitaria, studi, convegni, pubblicazioni, ricerche e rilevazioni statistiche, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese ricettive di cui alla presente legge.

     2. La Giunta regionale, delibera sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, con le procedure previste dal successivo articolo 9.

 

     Art. 9. (Programmi di intervento). 1. La Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge 17 maggio 1983, n. 217 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale, propone le direttive generali per i programmi pluriennali ed annuali di intervento al Consiglio regionale che le adotta secondo gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della Regione.

     2. le direttive generali di cui al precedente comma prevedono:

     a) gli obiettivi, i criteri e le priorità dell'intervento regionale;

     b) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

     c) le dimensioni massime globali delle iniziative.

     3. In conformità alle direttive generali di cui al precedente comma, ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore regionale al turismo, delibera sulle singole iniziative.

     4. La deliberazione della Giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso tra le iniziative previste, i criteri per l'accoglimento delle domande dei contributi, relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, le iniziative di cui al precedente articolo 3 ammesse a contributo, con la fissazione sia dei termini iniziali, tenuto conto di quelli indicati dagli interessati nella domanda, sia di quelli finali dei lavori nonché le istanze respinte o dichiarate improcedibili ed i servizi di carattere generale che si intendono realizzare e gestire.

     5. Il provvedimento è comunque comunicato dall'assessorato regionale al turismo al richiedente.

     6. Le domande non accolte per indisponibilità di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi, previa istanza degli interessati.

 

     Art. 10. (Non cumulabilità dei contributi). 1. Per la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Regione e da altri enti locali.

 

     Art. 11. (Condizioni per l'erogazione dei contributi). 1. L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata:

     a) alla rispondenza dell'iniziativa da finanziare al progetto o al preventivo o al contratto di acquisto o al contratto di «leasing», presentati a corredo della domanda;

     b) all'osservanza dei termini stabiliti per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori;

     c) all'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 12;

     d) esclusivamente per le opere di costruzione di esercizi ricettivi indicati nel precedente articolo 2, all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle «barriere architettoniche».

 

     Art. 12. (Veicolo ed obbligo di destinazione). 1. Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per i lavori e per gli acquisti di cui al precedente articolo 3, sono vincolati alla destinazione specifica per la durata di quindici anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

     2. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita per la durata di cinque anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

     3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale e visto il parere del comune e dell'ente turistico periferico, può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario sia accertata:

     a) la sopravvenuta impossibilità della destinazione:

     b) la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione.

 

     Art. 13. (Liquidazione dei contributi). 1. La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all'accertamento dell'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 11.

 

     Art. 14. (Revoca della concessione). 1. La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) relativi all'aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando:

     a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente articolo 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

     b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, nella ipotesi di difformità parziale, la Giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

     c) non venga rispettato il termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

     d) venga rescisso il contratto di «leasing» mobiliare;

     e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

     f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione prescritta dalle norme vigenti.

     2. Contestualmente all'autorizzazione di cui al precedente articolo 12, ultimo comma, la Giunta regionale dispone la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi erogati, maggiorati solamente degli interessi legali.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

     2. La spesa di L. 2.000 milioni è scritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo.

     3. Capitolo n. 05259 «spese per la realizzazione e la gestione dei servizi generali per le attività connesse all'attività turistica», L. 75.000.000;

     capitolo n. 05260 «contributi in conto capitale per le iniziative connesse all'attività turistica», L. 1.250.000.000;

     capitolo n. 05261 «contributi annuali per le iniziative connesse all'attività turistica», L. 500.000.000;

     capitolo n. 05262 «contributi annuali per le iniziative connesse all'attività turistica con il ricorso al leasing», L. 175.000.000.

     4. Alla copertura finanziaria complessiva della suddetta spesa di L. 2.000 milioni si provvede in termini di competenza mediante riduzione dell'importo di L. 1.825 milioni e L. 175 milioni rispettivamente dagli stanziamenti dei capitoli n. 05255 e n. 05258 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.

 

     Art. 16. 1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente normativa.

 

     Art. 17. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.