§ 4.1.29 - L.R. 5 febbraio 1975, n. 23. -Provvidenze per l'apprestamento di
aree attrezzate per iniziative a carattere produttivo .


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/02/1975
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Al fine di agevolare l'incremento dell'occupazione mediante la realizzazione di iniziative a carattere produttivo ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio [...]
Art. 2.  Per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente, gli Enti interessati devono inoltrare domanda all'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, allegando la seguente [...]
Art. 3.  Tenuto conto delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo economico e avuto particolare riguardo, sotto il profilo prioritario in rapporto alle disponibilità [...]
Art. 4.  Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'Ente interessato nella misura del 50% dell'importo complessivamente [...]
Art. 5.  I concorsi in conto capitale non sono cumulabili con quelli previsti ad eguale titolo da altre leggi regionali e dallo Stato.
Art. 6.  La Regione, con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge, concede altresì finanziamenti per l'acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi fino alla concorrenza [...]
Art. 7.  Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974, la spesa di L. 800 milioni e per quelle previste dall'art. 6, la spesa di L. 200 milioni.
Art. 8.  All'onere di L. 1 miliardo, previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1974, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di [...]
Art. 9.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia, in quanto non contrastanti con la legge stessa.


§ 4.1.29 - L.R. 5 febbraio 1975, n. 23. -Provvidenze per l'apprestamento di

aree attrezzate per iniziative a carattere produttivo [1].

(B.U. 10 febbraio 1975, n. 4, S.O. n. 1).

 

Art. 1. Al fine di agevolare l'incremento dell'occupazione mediante la realizzazione di iniziative a carattere produttivo ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 [2], la Regione ha facoltà di concedere ai comuni, anche riuniti in forme consorziali ed associative con organismi pubblici o privati, contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa complessivamente necessaria per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria all'interno ed a servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione delle infrastrutture tecniche.

     Le aree degli insediamenti produttivi di cui al precedente comma devono essere inserite negli strumenti urbanistici approvati o almeno adottati nelle forme di legge. Devono altresì essere previste misure idonee affinché gli stessi insediamenti produttivi offrano garanzie di adeguata salvaguardia dell'ambiente, anche sotto il profilo della difesa dall'inquinamento.

 

     Art. 2. Per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente, gli Enti interessati devono inoltrare domanda all'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, allegando la seguente documentazione:

     a) un progetto di massima recante un analitico preventivo della spesa complessiva dell'area e delle opere che si intendono realizzare per l'insediamento produttivo;

     b) una relazione illustrativa dalla quale emerga una previsione motivata dell'insediamento produttivo medesimo con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale si è riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale della iniziativa;

     c) estratto dello strumento di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area prescelta è destinata ad insediamenti produttivi;

     d) copia della deliberazione dell'Ente con la quale:

     e) si approva il progetto di massima per la realizzazione delle opere da realizzare per l'insediamento produttivo;

     2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

     3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso, allegando una dichiarazione di adesione di massima di concessione del mutuo da parte di Istituti di credito autorizzati a compiere tali operazioni.

 

     Art. 3. Tenuto conto delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo economico e avuto particolare riguardo, sotto il profilo prioritario in rapporto alle disponibilità finanziarie, alle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti indotti sull'economia locale, l'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato istruisce le domande presentate, e sente poi la settima Commissione consiliare permanente.

     Sulla proposta di assegnazione dei contributi preliminarmente esaminati dalla Giunta, viene acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

     I contributi vengono erogati con successive deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

     Art. 4. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'Ente interessato nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto a presentazione del verbale di consegna dei lavori; per un ulteriore 45% a presentazione dello stato d'avanzamento emesso al raggiungimento del 60% dei lavori; il residuo 5% o il minore importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

     Le somme suddette sono erogate con ordinanze del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, sulla base degli stati di avanzamento vistati soltanto dal capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente beneficiario, oppure, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

     Le somme di cui al primo comma dovranno essere introitate dagli Enti nel titolo «Partite di giro» del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono e sotto tale titolo gestite, con obbligo di presentazione di apposito rendiconto finale alla Regione.

     Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme che dovrà comprendere l'eventuale movimento degli interessi maturati.

 

     Art. 5. I concorsi in conto capitale non sono cumulabili con quelli previsti ad eguale titolo da altre leggi regionali e dallo Stato.

     Qualora le aree o parte di esse, al cui servizio sono state apportate le opere di urbanizzazione primaria assistite dall'intervento finanziario della Regione, non siano destinate ad insediamenti produttivi, le somme erogate devono essere restituite, gravate degli interessi legali, all'Amministrazione regionale concedente.

     Tali somme, una volta restituite, vanno iscritte nel bilancio regionale dell'anno successivo per un reimpiego ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. La Regione, con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge, concede altresì finanziamenti per l'acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi fino alla concorrenza massima del 50% della spesa occorrente.

     Le somme successivamente recuperate dai Comuni, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 affluiranno, per la quota relativa ai contributi regionali, al bilancio della Regione, su un apposito fondo di rotazione, per essere utilizzate per l'attuazione di altri interventi diretti allo stesso fine.

 

     Art. 7. Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974, la spesa di L. 800 milioni e per quelle previste dall'art. 6, la spesa di L. 200 milioni.

     Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del II comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. All'onere di L. 1 miliardo, previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1974, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.

     Le spese stesse graveranno sui seguenti capitoli del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1974, di nuova istituzione:

     - cap. 2816 con denominazione: «Contributi in conto capitale a comuni e consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno ed a servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione delle infrastrutture tecniche e dei servizi indispensabili» per L. 800 milioni;

     - cap. 2845 con denominazione: «Fondo di rotazione per i finanziamenti ai Comuni per l'acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi» per L. 200 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia, in quanto non contrastanti con la legge stessa.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 10/8/1956, n. 200, concerne le «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane».

[2] Vedi L.R. 60/1978.