§ 5.3.14 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 10. - Norme transitorie per la
contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:28/01/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali e per il finanziamento degli enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario [...]
Art. 2.  (Contabilità unità sanitarie locali). Per il primo esercizio finanziario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del primo piano socio-sanitario [...]
Art. 3.  (Separazione gestioni e contabilità stralcio). Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che [...]
Art. 4.  (Finanziamento spese correnti unità sanitarie locali). Per l'esercizio finanziario 1980, salve le diverse disposizioni che verranno emanate in sede di approvazione del piano socio-sanitario [...]
Art. 5.  (Finanziamento spese correnti enti operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale). Per l'esercizio finanziario 1980 e fino alla attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni [...]
Art. 6.  (Finanziamento spese correnti enti ospedalieri). In attesa della attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale degli enti ospedalieri, per [...]
Art. 7.  (Enti ospedalieri della città di Roma). Gli enti ospedalieri della città di Roma, per i quali sono stati adottati i provvedimenti previsti all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. [...]
Art. 8.  (Finanziamento delle spese in conto capitale). Per l'esercizio finanziario 1980, il finanziamento delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e degli enti che nel territorio regionale [...]
Art. 9.  (Gestione transitoria degli enti ospedalieri). Nelle more del trasferimento ai comuni e dell'attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti ospedalieri, i relativi consigli di [...]
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua [...]


§ 5.3.14 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 10. - Norme transitorie per la

contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la gestione degli enti ospedalieri.

(B.U. 20 febbraio 1980 n. 5).

 

Art. 1. (Finalità). Per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali e per il finanziamento degli enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale, salva la eventuale diversa disciplina disposta con legge dello Stato, si applicano per l'anno 1980 le disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Contabilità unità sanitarie locali). Per il primo esercizio finanziario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del primo piano socio-sanitario regionale, l'unità sanitaria locale delibera il bilancio di previsione annuale secondo le norme emanate in materia di contabilità delle unità sanitarie locali.

     Fino alla adozione della deliberazione indicata al precedente comma, l'unità sanitaria locale provvede allo esercizio delle funzioni ad essa spettanti attraverso un conto provvisorio di gestione che viene aggiornato in relazione alla progressiva attribuzione di funzioni a norma dell'articolo 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93. Il conto provvisorio di gestione ed i relativi aggiornamenti sono deliberati dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

     Con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, sono dettate disposizioni in ordine ai termini, alle modalità ed ai contenuti del conto provvisorio di gestione.

     Gli enti e gli uffici attualmente titolari delle funzioni del servizio sanitario nazionale, i cui compiti vengono a cessare per effetto del graduale trasferimento ai comuni delle funzioni stesse, sono tenuti a fornire alle unità sanitarie locali tutti i dati e gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione del conto di cui al precedente comma ed alla conseguente gestione finanziaria dei servizi.

     Salvo quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa dell'emanazione delle norme concernenti la contabilità delle unità sanitarie locali, si applica la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali.

 

     Art. 3. (Separazione gestioni e contabilità stralcio). Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che vengono a cessare i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, riferibili al periodo anteriore alla data del 1° gennaio 1980.

     Per gli enti già erogatori di assistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le attività e passività di cui al precedente comma, ove non assunte dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 [1], costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio gestita dai comuni competenti per territorio.

     La Regione nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 47 della legge 6 dicembre 1959, n. 93 può prevedere l'utilizzazione da parte dei comuni del personale delle unità sanitarie locali per la gestione della contabilità stralcio di cui al precedente comma.

     Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione della contabilità stralcio di cui al presente articolo, sono fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale, per essere destinate alla copertura dei disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.

     L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire alla entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli enti ospedalieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 dovranno formare e conservare, separatamente, le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1979 e precedenti e quelle relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1980.

     E' fatto divieto agli stessi di destinare le somme erogate per l'esercizio finanziario 1980 a norma dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 e del quarto comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al pagamento di spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi 1979 e precedenti.

 

     Art. 4. (Finanziamento spese correnti unità sanitarie locali). Per l'esercizio finanziario 1980, salve le diverse disposizioni che verranno emanate in sede di approvazione del piano socio-sanitario regionale, ed in relazione alla progressiva attribuzione di funzioni a norma dell'articolo 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, la Regione assicura con cadenza trimestrale il finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali, sulla base del fabbisogno finanziario risultante dal conto provvisorio di gestione di cui al precedente articolo 2, nei limiti della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Lazio e tenuto conto della spesa sostenuta nell'anno 1979 nel territorio della unità sanitaria locale stessa dagli enti già titolari delle funzioni ad essa attribuite.

     Per il primo trimestre dell'esercizio 1980 e comunque fino alla attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni ad esse spettanti, la Regione assicura comunque alle medesime il fabbisogno finanziario per il funzionamento degli organi istituzionali, nonché per le eventuali spese correnti indispensabili nella fase di prima organizzazione e funzionamento dei relativi uffici.

 

     Art. 5. (Finanziamento spese correnti enti operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale). Per l'esercizio finanziario 1980 e fino alla attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti che nel territorio esercitano le competenze del servizio sanitario nazionale, si applicano le modalità previste dall'articolo 52, quarto e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le somme destinate al finanziamento delle spese correnti da sostenere direttamente dalla Regione o da parte degli enti di cui al precedente comma, fatta eccezione per quelli ospedalieri, sono ripartite, nei limiti della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione stessa, sulla base del fabbisogno finanziario evidenziato per ciascun trimestre e tenuto conto della spesa sostenuta da ciascun ente, nell'anno 1979, nel territorio regionale.

 

     Art. 6. (Finanziamento spese correnti enti ospedalieri). In attesa della attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale degli enti ospedalieri, per l'anno 1980, gli enti stessi, in deroga all'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37, sentiti gli organi delle competenti unità sanitarie locali, deliberano il proprio bilancio di previsione, per quanto riguarda le spese correnti, secondo gli importi determinati in via definitiva dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario 1979, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale medesima.

     Gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980, riferiti agli oneri per il personale, dovranno essere aumentati in relazione alle prevedibili maggiori spese derivanti dalle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 1979 e da quelle da effettuare nell'anno 1980, dalla progressione in carriera del personale in servizio nonché dalle prevedibili variazioni della indennità integrativa speciale.

     La Regione, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 [1], provvederà alla rideterminazione delle quote di finanziamento degli enti ospedalieri, qualora ciò si renda indispensabile in relazione alla data di attribuzione delle funzioni degli enti medesimi alle unità sanitarie locali.

     Per l'esercizio finanziario 1980 è fatto comunque divieto agli enti ospedalieri di assumere impegni di spesa a carattere pluriennale.

 

     Art. 7. (Enti ospedalieri della città di Roma). Gli enti ospedalieri della città di Roma, per i quali sono stati adottati i provvedimenti previsti all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, deliberano il proprio bilancio di previsione secondo quanto previsto al precedente articolo, includendo nelle spese correnti gli oneri riferiti al personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 132 della legge sopracitata, nonché quelli relativi all'acquisto di beni e servizi nella misura determinata nell'esercizio finanziario 1979 a favore degli enti originari, evidenziando, comunque, la spesa inerente i singoli ospedali dipendenti.

     A tal fine, gli enti ospedalieri originari sono tenuti a trasmettere agli enti ospedalieri interessati tutti i dati e le notizie concernenti gli oneri di cui al precedente comma, non più inclusi nei bilanci, riportando per ogni stabilimento ospedaliero, lo stanziamento determinato in via definitiva dalla Giunta regionale per l'anno 1979.

 

     Art. 8. (Finanziamento delle spese in conto capitale). Per l'esercizio finanziario 1980, il finanziamento delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e degli enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale è effettuato secondo quanto disposto dal piano socio-sanitario regionale.

     Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale, nei casi di assoluta urgenza, qualora si renda necessario per le esigenze dell'assistenza provvedere all'acquisto, alla sostituzione o al rinnovo di impianti ed attrezzature e sempreché le esigenze stesse non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione integrata dei beni in dotazione ad altre strutture sanitarie esistenti sul territorio, le unità sanitarie locali e gli altri enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale presentano apposita richiesta di finanziamento, corredata da una relazione illustrativa contenente la valutazione delle spese nonché i motivi che la rendono necessaria.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale determina l'assegnazione dei fondi ritenuti necessari.

 

     Art. 9. (Gestione transitoria degli enti ospedalieri). Nelle more del trasferimento ai comuni e dell'attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti ospedalieri, i relativi consigli di amministrazione provvedono alla gestione dell'assistenza ospedaliera d'intesa con gli organi delle unità sanitarie locali. Detti organi provvedono tra l'altro:

     a) all'adozione di tutti gli atti necessari per l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei beni, delle attrezzature, dei rapporti giuridici ai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) all'adozione degli atti necessari per il trasferimento del personale alle unità sanitarie locali.

     I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri da cui dipendono stabilimenti ubicati nell'ambito territoriale di più unità sanitarie locali provvedono, nei termini che verranno indicati dalla Regione, a predisporre progetti di riparto dei beni, delle attrezzature e del personale da attribuire ad ogni unità sanitaria locale.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] G.U. 28 dicembre 1956, n. 325, «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

[1] G.U. 28 dicembre 1956, n. 325, «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».