§ 4.4.73 - Legge Regionale 8 luglio 1991, n. 25.
Concessioni di deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/07/1991
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 4.4.73 - Legge Regionale 8 luglio 1991, n. 25. [1]

Concessioni di deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici.

(B.U. n. 20 del 20 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. La Regione può concedere deroghe temporali per l'adeguamento delle caratteristiche delle acque di scarico provenienti da impianti pubblici di fognatura e di depurazione ai limiti previsti dalle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34, ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta e che documentino le obiettive difficoltà che non hanno consentito la realizzazione o l'ultimazione degli impianti medesimi.

     2. Le deroghe temporali, di cui al precedente comma sono concesse dalla Giunta regionale previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Le richieste di cui al precedente articolo sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale e sono presentate all'assessorato ai lavori pubblici, corredate dalla documentazione prescritta dalla deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 1987, n. 362.

     2. Le richieste e la documentazione, di cui al precedente comma devono pervenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella richiesta devono essere indicati gli scarichi pubblici per i quali i comuni, singoli o associati intendono usufruire della deroga temporale, i corpi ricettori degli scarichi medesimi, nonché i motivi che non hanno consentito l'adeguamento degli scarichi alle disposizioni della normativa vigente.

     3. Le richieste prive della documentazione e/o delle indicazioni, di cui ai precedenti commi, si intendono non presentate.

     4. Le deroghe sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, previa verifica della rispondenza della documentazione di cui ai precedenti commi.

     5. Gli enti beneficiari della deroga, con propria relazione da inviare semestralmente, informano l'assessore regionale ai lavori pubblici in merito alle iniziative attuate.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.