§ 3.7.14 - L.R. 23 dicembre 1982, n. 60.
Approvazione statuto ente autonomo Fiera di Roma. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:23/12/1982
Numero:60


Sommario
Art. unico.  Lo statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545 e 14 settembre 1957, n. 1607, è abrogato ed è istituito con quello allegato [...]


§ 3.7.14 - L.R. 23 dicembre 1982, n. 60.

Approvazione statuto ente autonomo Fiera di Roma. [*]

(B.U. 10 gennaio 1983, n. 1).

 

Art. unico. Lo statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545 e 14 settembre 1957, n. 1607, è abrogato ed è istituito con quello allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

 

ALLEGATO

 

Statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma

 

     1. E' costituito, con sede in Roma, l'ente autonomo denominato «Fiera di Roma».

     L'ente ha lo scopo di:

     organizzare ed attuare annualmente una «fiera campionaria» ed altre manifestazioni fieristiche campionarie e specializzate di cui al regio decreto legge n. 454 (convertito ella legge n. 1697 del 5 luglio 1934) ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 3 giugno 1955, dirette a favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione di beni e servizi del Lazio e dell'Italia, nonché a promuovere ed intensificare gli scambi nazionali ed internazionali con particolare riguardo alle esigenze commerciali delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione. L'ente si propone altresì di organizzare servizi anche permanenti diretti a favorire lo scambio, la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti regionali e nazionali. Esso intende inoltre sviluppare l'attività congressuale, con particolare riferimento alle mostre-congresso. L'ente potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa alle finalità predette.

     L'ente non ha fini di lucro e svolge attività di pubblico interesse.

 

     2. Sono soci fondatori dell'ente e concorrono alla formazione del capitale di fondazione:

     a) la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma;

     b) il comune di Roma;

     c) l'amministrazione provinciale di Roma;

     d) l'associazione provinciale degli agricoltori di Roma;

     e) l'ente provinciale per il turismo di Roma.

 

     3. Il patrimonio dell'ente è costituito:

     a) dalle attività mobiliari ed immobiliari e riferite dai fondatori od in qualsiasi altro modo acquisite in proprietà dall'ente;

     b) da quote conferite dai soci sostenitori benemeriti;

     c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto;

     d) dall'eccedenza attiva di ciascun esercizio per la parte destinata ad aumento del patrimonio.

 

     4. L'ente provvede al raggiungimento degli scopi, per i quali è costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attività, con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

     Alle manifestazioni fieristiche organizzate dall'ente o tenute nel quartiere fieristico dell'ente stesso dovrà essere assicurata la partecipazione indistintamente ad ogni categoria di espositori in relazione alla natura e caratteristica delle manifestazioni, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le norme e dei regolamenti di manifestazione.

 

     5. Organi dell'ente sono:

     a) il presidente;

     b) il consiglio generale;

     c) la giunta esecutiva;

     d) il segretario generale;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

     6. 1. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     2. Egli ha legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'ente.

     3. E' coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento.

     4. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente più anziano in carica, e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

     5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti.

     5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti.

     6. Il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

     7. Il consiglio generale dell'ente stabilirà, con proprio atto deliberativo, le modalità e la determinazione delle indennità di carica [1].

 

     7. Il consiglio generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

     1) due in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e del Ministero dell'agricoltura;

     2) quattro in rappresentanza della Regione Lazio;

     3) tre in rappresentanza del comune di Roma;

     4) due in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Roma;

     5) due in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

     6) uno in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Roma;

     7) uno in rappresentanza dell'associazione provinciale degli agricoltori di Roma;

     8) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende;

     9) due in rappresentanza rispettivamente della confesercenti e della confcommercio;

     10) due in rappresentanza rispettivamente della confindustria e della confapi;

     11) tre in rappresentanza degli artigiani rispettivamente della confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.), della confederazione generale italiana dell'artigianato (C.G.I.A.) e della confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.);

     12) due esperti rispettivamente in merceologia e grafica pubblicitaria, marketing e disegno industriale;

     13) tre in rappresentanza ciascuno delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     14) due in rappresentanza della confederazione coltivatori diretti e della confcoltivatori;

     15) un rappresentante di ciascun socio sostenitore di cui al primo comma dell'articolo 3;

     16) un rappresentante degli espositori designato dal presidente dell'ente.

     I membri di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono designati dai rispettivi consigli.

     I membri di cui al n. 1, dal n. 5 al n. 11 e ai numeri 13 e 14 sono designati dalle rispettive amministrazioni d organizzazioni.

     I membri di cui al n. 12 sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato.

     I consiglieri durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati.

     Essi prestano la loro opera gratuitamente.

     Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'ente verranno rimborsate le spese per la loro partecipazione ai lavori del consiglio.

     In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro cui è succeduto.

     Il consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'ente, ne fissa direttive, ne regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

     Spetta, inoltre, al consiglio generale deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnano il bilancio per oltre un esercizio.

 

     8. Il consiglio generale è convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

     Esso deve essere, inoltre, convocato qualora almeno un terzo dei suoi membri ed il collegio dei revisori dei conti ne faccia richiesta scritta e motivata al presidente.

     Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

     Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione.

     Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovrà avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

     Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta far constatare la validità della seduta medesima.

     Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

 

     9. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dai due vice presidenti e da sei membri, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, uno tra i rappresentanti del comune di Roma ed uno fra i rappresentanti della Regione nominati dal consiglio generale tra i propri componenti.

     La durata in carica della giunta è quella stessa del consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

     La giunta esecutiva provvede all'ordinaria amministrazione dell'ente, secondo le direttive del consiglio generale, nonché al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'ente stesso.

     Essa può adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del consiglio generale, salvo ratifica da parte del consiglio stesso nella sua prima adunanza.

     La giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente e, secondo la necessità, quando ne facciano domanda due membri.

     Le prestazioni dei membri della giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'ente sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della giunta.

     Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

     Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il consiglio generale.

 

     10. Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente, previo parere della giunta esecutiva, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ed ha lo stato giuridico dei dirigenti d'azienda.

     Egli è il capo degli uffici e del personale e cura l'osservanza e l'esecuzione delle direttive impartite dal consiglio generale e dalla giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

 

     11. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti:

     a) due in rappresentanza della Regione Lazio, designati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) uno in rappresentanza del comune di Roma;

     c) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Roma

     d) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.

     Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza della Regione Lazio ed uno in rappresentanza del comune di Roma.

     I revisori durano in carica cinque esercizi finanziari e possono essere confermati.

     Essi assistono alle sedute del consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

     Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal consiglio generale.

 

     12. L'esercizio finanziario dell'ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono essere trasmessi all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

     Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti. Debbono, inoltre, essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

 

     13. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

     - il 90 per cento ad incremento del patrimonio e delle riserve;

     - il 10 per cento a disposizione della giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonché per eventuali provvidenze a favore del personale.

 

     14. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, nel caso di impossibilità di funzionamento

dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può, nell'interesse del miglior andamento dell'ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

 

     15. L'ente può essere sciolto per deliberazione del consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

     L'ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per la manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini per motivi di interesse pubblico.

     In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     Il rendiconto finale del liquidatore è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

 

     16. In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verrà, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, devoluto a finalità di ordine culturale ed assistenziale, con particolare riguardo alla città di Roma ed alla sua Regione.

 

 


[*] L'Ente autonomo fiera di Roma è soppresso dall'art. 1 della L.R. 1° dicembre 1995, n. 56.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1994, n. 9.