§ 4.5.101 - L.R. 6 luglio 1987, n. 37 - Norme per la redazione del piano
generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:06/07/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità obiettivi e contenuti del piano generale dei trasporti del Lazio). La presente legge disciplina la redazione. del piano generale dei trasporti del Lazio, il quale ha natura di piano [...]
Art. 2.  (Redazione del piano generale dei trasporti). Nel limite della complessiva spesa, determinata al successivo articolo 9, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, [...]
Art. 3.  (Procedure per l'approvazione del piano generale dei trasporti). La Giunta regionale adotta, con proprio atto deliberativo, lo schema di piano generale dei trasporti del Lazio e ne dispone la [...]
Art. 4.  (Segreteria tecnica del piano generale dei trasporti). Allo scopo di realizzare un idoneo strumento di conoscenza delle iniziative programmatiche e progettuali degli enti, delle amministrazioni e [...]
Art. 5.  (Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale). Nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano generale dei trasporti del [...]
Art. 6.  (Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale). Nelle more dell'emanazione della normativa regionale prevista nel titolo I della legge 10 [...]
Art. 7.  (Proroga dei termini indicati all'art. 4 ed all'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42). I termini per l'espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all'articolo 4 [...]
Art. 8.  (Norma finale). Spetta alla Giunta regionale disporre il conferimento ad enti od istituzioni pubbliche, a società specializzate, a studiosi ed esperti, singoli od associati, dell'incarico di [...]
Art. 9.  (Norma finanziaria). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 4.000 milioni in ragione di L. 1.000 milioni per l'anno finanziario 1987, di L. 1.500 milioni per [...]


§ 4.5.101 - L.R. 6 luglio 1987, n. 37 - Norme per la redazione del piano

generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 21, S.O. n. 1).

 

Titolo I

NORME PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO

 

Art. 1. (Finalità obiettivi e contenuti del piano generale dei trasporti del Lazio). La presente legge disciplina la redazione. del piano generale dei trasporti del Lazio, il quale ha natura di piano settoriale pluriennale della Regione, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, concernente: «Norme sulle procedure della programmazione».

     Il piano generale dei trasporti, basato su una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, configura un sistema di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale del Lazio.

     A tale scopo il piano stabilisce le modalità attraverso le quali individuare le possibili azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve, medio e lungo periodo; definisce gli interventi, anche di carattere istituzionale, da effettuare, indicandone priorità, durata e tempi di realizzazione; individua i criteri per la localizzazione delle infrastrutture che interessano il settore e determina eventuali vincoli per l'organica impostazione dei problemi attinenti il trasporto. Il piano fornisce, altresì, le indicazioni fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di progetti di interventi di cui all'articolo 18 della citata legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, con specificazione delle amministrazioni o degli enti locali assegnatari, per competenza propria o delegata, e dei parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei progetti stessi e le relative modalità di effettuazione nonché dei costi di investimento e di gestione, delle risorse da impiegare, delle fonti di finanziamento. Il piano individua, infine, i parametri per i controlli di attuazione dei progetti e di efficacia degli interventi ed i soggetti titolari della potestà di vigilanza.

     Per la formulazione del piano si tiene conto dei documenti e dei progetti con particolare riguardo a quelli concernenti l'area metropolitana romana ed il riequilibrio tra detta area e l'intera Regione, i quali abbiano rilievo per la definizione di un nuovo assetto del sistema dei trasporti nel territorio regionale. Tra detti documenti figura anche lo «schema metodologico di riferimento per la formulazione del piano generale dei trasporti della Regione» redatto da apposito comitato tecnico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 1982, n. 746.

     Il piano generale dei trasporti del Lazio è formulato in aderenza agli indirizzi ed agli obiettivi del piano nazionale dei trasporti previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 245 [1].

     Nel caso in cui la Regione, in base a proprie leggi speciali, provveda alla formulazione di piani di settore attinenti ai trasporti prima dell'approvazione del piano generale di cui alla presente legge, nelle metodologie relative a tali piani di settore dovranno essere previste le modalità per il coordinamento degli stessi piani di settore con le elaborazioni concernenti il piano generale suddetto.

 

     Art. 2. (Redazione del piano generale dei trasporti). Nel limite della complessiva spesa, determinata al successivo articolo 9, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 a conferire all'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l'incarico per la redazione del piano di cui al precedente articolo 1.

     Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'I.R.S.P.E.L. non provveda a comunicare alla Regione, sulla base di propri atti adottati nelle forme di legge, la disponibilità ad assumere l'incarico suddetto nel rispetto delle temporalità previste, la Giunta regionale, in conformità all'ordinamento normativo di cui all'articolo 15, primo comma, della legge regionale n. 17 del 1986 ed all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22 è autorizzata a conferire tale incarico, ferma l'osservanza dei principi in materia di contabilità pubblica, a società od ente particolarmente qualificati nel settore della pianificazione e della programmazione dei trasporti.

     Per la disciplina dei rapporti connessi con lo svolgimento dell'incarico predetto, il Presidente della Giunta regionale stipula con l'affidatario dell'incarico medesimo apposita convenzione, secondo lo schema allegato alla presente legge.

     Dopo la sottoscrizione delle parti, la convenzione è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adottare gli atti amministrativi necessari e conseguenti al perfezionamento della convenzione, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario dell'incarico secondo quanto sarà previsto nella stessa convenzione. In tale ambito, il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle relazioni all'uopo predisposte dalla segreteria tecnica del piano, di cui al successivo articolo 4, provvede all'approvazione degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le singole fasi nelle quali si articolerà l'incarico disciplinato dalla convenzione medesima.

     Fermo restando il limite della spesa di cui al successivo articolo 9, alla convenzione potranno essere apportate le modificazioni che, nel quadro degli obiettivi determinati dalla presente legge, si rendessero indispensabili nel corso della sua attuazione per assicurare il miglior conseguimento degli obiettivi medesimi.

     All'approvazione di tali modificazioni provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni.

     Alla stipulazione dei conseguenti atti aggiuntivi alla convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale.

     Le determinazioni della Giunta regionale in ordine al conferimento dell'incarico a soggetti diversi dall'I.R.S.P.E.L. ed alle modificazioni della convenzione, sono assunte sentita la competente Commissione consiliare permanente il cui parere si intende favorevole se non espresso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

 

     Art. 3. (Procedure per l'approvazione del piano generale dei trasporti). La Giunta regionale adotta, con proprio atto deliberativo, lo schema di piano generale dei trasporti del Lazio e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Rispettivamente entro sessanta giorni ed entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali procedono alle consultazioni sullo schema di piano, di cui al precedente comma, con le procedure fissate all'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, al fine di garantire, secondo quanto previsto al titolo VII dello Statuto regionale ed in conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 [2], la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla formulazione ed all'attuazione del piano.

     La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle proprie consultazioni e dei documenti di osservazioni e proposte approvati dalle Amministrazioni provinciali, delibera la proposta di piano.

     Il piano generale dei trasporti del Lazio è approvato mediante deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Segreteria tecnica del piano generale dei trasporti). Allo scopo di realizzare un idoneo strumento di conoscenza delle iniziative programmatiche e progettuali degli enti, delle amministrazioni e degli organismi che operano nel settore del trasporto pubblico nel Lazio e di assicurare, nelle fasi di approntamento del piano, il necessario raccordo e coordinamento tra le iniziative predette, è istituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, una apposita segreteria tecnica del piano dei trasporti.

     Alla segreteria tecnica sono, altresì, attribuiti l'esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano nonché gli adempimenti di supporto relativi alla formazione del piano stesso e le attività afferenti l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, non comprese tra quelle che formano oggetto dell'incarico disciplinato dalla convenzione di cui al precedente articolo 2.

     Per lo svolgimento dei compiti predetti, sono assegnati alla segreteria tecnica dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale ai trasporti.

     La Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, ad attribuire la responsabilità della direzione della segreteria tecnica di cui al presente articolo ad un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alla individuazione ed assegnazione degli altri dipendenti regionali che operano nell'ambito della stessa segreteria.

     Fanno, altresì, parte della segreteria tecnica non più di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, particolarmente qualificati nella materia dei trasporti. I rapporti tra la Regione e detti esperti sono regolati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 49, terzo comma, dello Statuto regionale.

     La segreteria tecnica si avvale altresì, con le modalità previste nello schema di convenzione allegato alla presente legge, di unità di supporto fornite dall'affidatario della redazione del piano.

     La segreteria tecnica è soppressa dopo l'approvazione del piano stesso da parte del Consiglio regionale.

 

Titolo II

    DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE

 

     Art. 5. (Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale). Nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (legge generale sui pubblici trasporti in concessione) e successive integrazioni e modificazioni continuano ad applicarsi, per l'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale in atto gestiti dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, dall'A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti del Lazio), le disposizioni di cui all'articolo 1 dalla legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.

     Nell'ambito delle finalità generali fissate nella vigente normativa della Regione Lazio in materia di pubblico trasporto l'Amministrazione regionale continua ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 ed all'articolo 4 della richiamata legge regionale n. 34 del 1976, adottando provvedimenti di ristrutturazione della rete dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale mediante decreti del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore regionale ai trasporti, all'uopo delegato dallo stesso Presidente.

 

     Art. 6. (Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale). Nelle more dell'emanazione della normativa regionale prevista nel titolo I della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio, per la disciplina dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 [3] e successive modificazioni ed integrazioni, le norme di cui al decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 [4] nonché quelle che seguono.

     L'Amministrazione regionale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle reali esigenze di mobilità e, nel contempo, di garantire il contenimento delle spese di esercizio e di gestione dei servizi di trasporto di persone di competenza comunale nei limiti delle risorse finanziarie attribuite alla Regione, ai sensi delle norme di cui al titolo II della richiamata legge 10 aprile 1981, n. 151 promuove, di concerto con i comuni interessati, verifiche in ordine alla rispondenza dei servizi alle predette esigenze di mobilità nonché in ordine alla economicità dei servizi stessi.

     Il sindaco del comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione, sia successivamente, le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei servizi automobilistici di competenza dello stesso comune, dovrà sentire il parere dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, ai fini della sicurezza, nonché quello dell'Assessorato regionale ai trasporti, ai fini della regolarità dall'esercizio predetto.

     Il parere dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile avrà valore vincolante; quello dell'Assessorato regionale ai trasporti comporterà la valutazione di ogni aspetto connesso con la regolarità dell'esercizio, ivi compreso quello inerente alla economicità della sua gestione, anche in considerazione dei parametri obiettivi di esercizio stabiliti dalla Giunta regionale ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dall'articolo 4 dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42.

     Ai sensi delle disposizioni recate dal decreto dal Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 [5], la vigilanza sui servizi di interesse comunale è esercitata, per quanto di rispettiva competenza, dai predetti uffici statali e regionali.

     Alle riunioni istruttorie di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 partecipa, oltre al rappresentante dell'Amministrazione statale competente, un rappresentante dell'Assessorato regionale ai trasporti.

 

     Art. 7. (Proroga dei termini indicati all'art. 4 ed all'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42). I termini per l'espletamento degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all'articolo 4 ed all'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, sono prorogati al 30 novembre 1987.

 

Titolo III

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 8. (Norma finale). Spetta alla Giunta regionale disporre il conferimento ad enti od istituzioni pubbliche, a società specializzate, a studiosi ed esperti, singoli od associati, dell'incarico di particolari attività e studi e/o di altri progetti, documenti e strumenti che risultino necessari ai fini dell'attuazione della presente legge e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione.

     Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma avverrà con il rispetto dei principi desumibili dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre (rectius: dicembre) 1970, n. 1077.

     La Giunta regionale, con l'osservanza dei principi vigenti in materia di contabilità pubblica, provvede all'acquisto di beni strumentali, di materiali di studio e di particolari prodotti nonché a disporre ogni altra spesa necessaria per l'elaborazione, la formazione, la pubblicazione e la diffusione del piano dei trasporti e per lo svolgimento di ogni attività conseguente all'attuazione della presente legge.

     Alle spese connesse con l'applicazione delle norme di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti disposti al successivo articolo 9.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 4.000 milioni in ragione di L. 1.000 milioni per l'anno finanziario 1987, di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1988 e di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1989.

     Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.000 milioni di cui al precedente comma, relativa all'anno 1987, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera del bilancio di previsione della Regione Lazio per lo stesso anno 1986, concernente: «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma».

     La spesa di cui al precedente secondo comma sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nell'apposito capitolo n. 09500, che si istituisce con la presente legge sul bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1987 con denominazione «Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e per l'attuazione della disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone».

     Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1988 e 1989 si provvederà annualmente con le rispettive leggi di bilancio, in conformità alle indicazioni all'uopo riportate nel bilancio pluriennale regionale 1987-1989.

 

 

Allegato

 

BOZZA DI CONVENZIONE

 

     1. (Oggetto dell'incarico). La Regione Lazio, più sotto indicata come committente, conferisce a .........., di seguito indicato come affidatario, che accetta, l'incarico di elaborare la seconda fase del piano generale dei trasporti della Regione Lazio in conformità agli indirizzi recati dalla legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato, secondo i contenuti e le modalità operative illustrate nel documento «Progetto di lavoro per l'elaborazione del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio» allegato alla presente convenzione.

 

     2. (Prestazioni e compiti dell'affidamento dell'incarico). L'affidatario, per l'espletamento del suo incarico, acquisirà la documentazione ed i dati di base disponibili, provvedendo poi ad integrare le informazioni cosi acquisite con indagini e rilievi che si impegna ad eseguire nel contesto del presente incarico, secondo quanto descritto nell'allegato di cui al precedente articolo 1.

     Per l'esecuzione di queste indagini e rilievi (studi sulla domanda di mobilità, sulla scelta modale e sulle funzioni di costo dei singoli archi delle reti di trasporto disponibili nei bacini di traffico interessati), l'affidatario potrà avvalersi della collaborazione di esperti e ditte specializzate altamente qualificati nei rispettivi settori di competenza, ma ciò senza oneri aggiuntivi per la Regione.

     Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico intenda avvalersi di persone giuridiche ai fini dello svolgimento, in tutto od in parte, del lavoro connesso con la redazione del piano, spetta alla Giunta regionale di esprimere il preliminare gradimento. Per i soggetti fisici che direttamente od indirettamente saranno utilizzati per i compiti inerenti alla formazione del piano, il gradimento è espresso dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale ai trasporti dallo stesso Presidente delegato.

     In conformità agli indirizzi espressi nella legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato l'affidatario svolgerà il suo incarico in stretta collaborazione con la segreteria tecnica per la formazione del piano, istituita presso l'Assessorato ai trasporti della Regione. Il committente, i suoi organismi ed i suoi uffici saranno costantemente tenuti informati dell'andamento e dello sviluppo delle indagini ed elaborazioni affidate.

     L'affidatario dà atto che le funzioni di collegamento e di coordinamento tra Amministrazione regionale e lo stesso affidatario saranno svolte dalla predetta segreteria tecnica cui sono attribuiti l'esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano fornito dall'affidatario.

     Nell'ambito del contratto di cui alla presente convenzione, l'affidatario porrà a disposizione dell'Amministrazione regionale, per l'attività di supporto da svolgersi presso la predetta segreteria tecnica, durante il periodo di elaborazione del piano, le seguenti unità di personale, con le seguenti massime disponibilità:

     a) 2 dattilografe: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;

     b) stenodattilografa: 24 mesi X 1 = 24 mesi totali;

     c) operatore di fotocopie: 24 mesi x 1 = 24 mesi totali;

     d) 2 disegnatori: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;

     e) 2 operatori di computer: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali.

     Detto personale presterà la propria collaborazione presso gli uffici dell'Assessorato ai trasporti della Regione, secondo l'orario di lavoro degli uffici stessi e sarà diretto dal capo della segreteria tecnica e dal responsabile dell'affidatario del progetto nell'ambito di un programma di lavoro concordato tra le parti che specificherà le attività ed i tempi di esecuzione.

 

     3. (Termini di consegna e proprietà degli elaborati di piano). L'affidatario svolgerà il suo incarico nei termini di tempo e con le modalità precisate nei successivi articoli e fornirà al committente i rapporti intermedi in cinque esemplari.

     Il rapporto finale sarà fornito in cinque esemplari unitamente ad una copia riproducibile di tutti i disegni.

     Fermo restando il compenso, indicato al successivo articolo 6, le parti convengono che la proprietà letteraria e scientifica sugli elaborati del piano nonché i diritti di autore, ivi compresi quelli esclusivi, di cui al titolo I, capo III, della legge 22 aprile 1941. n. 633, connessi con gli elaborati medesimi, sono trasferiti all'Amministrazione regionale del Lazio.

     In relazione a quanto convenuto nel precedente terzo comma l'affidatario rilascia sin d'ora formale assenso, ai sensi dell'art. 2577, secondo comma, del codice civile, alle modificazioni che l'Amministrazione regionale riterrà di apportare, a suo insindacabile giudizio, agli elaborati del piano, fatto salvo che tali modifiche dovranno essere segnalate in calce all'elaborato, su eventuale richiesta dell'affidatario.

 

     4. Prestazioni del committente. Il committente fornirà o metterà a disposizione dell'affidatario dell'incarico tutta la documentazione e tutti i dati di base di cui dispone e fornirà all'affidatario medesimo l'assistenza necessaria per l'acquisizione dell'eventuale ulteriore documentazione che fosse disponibile presso altri enti od organismi.

     A tali fini il committente provvederà ad intervenire per ottenere il rilascio all'affidatario di tutti i necessari permessi, nulla-osta, lasciapassare ed assistenza che dovessero essere in qualunque modo necessari per lo svolgimento degli studi, delle indagini e dei rilievi.

 

     5. (Tempi e modalità di esecuzione dell'incarico). L'affidatario svolgerà complessivamente il suo incarico in un periodo massimo di venti mesi, decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sarà divenuta esclusiva ed operante e calcolati al netto delle eventuali interruzioni di termini (di seguito più specificamente precisate) conseguenti a richieste di chiarimenti e/o di modificazioni dei rapporti intermedi e degli elaborati finali del piano, formulate dall'Amministrazione regionale nel corso delle operazione di controllo e di verifica dei rapporti e degli elaborati predetti.

     Secondo il progetto di lavoro di cui all'allegato l'incarico sarà realizzato in 4 fasi temporali, così descritte:

 

 

1ª fase (4 mesi): Impostazione generale

                                                  L. ..... milioni

Raccolta ragionata materiali ed indagini      (di cui L... milioni

già effettuate                                relativi alle

Quadro normativo e tecnico                    competenze delle

Consultazioni e rilevazioni dirette presso    unità di personale

operatori, aziende, enti locali               di cui all'articolo

analisi di gestione delle aziende di          2)

trasporto

Elaborazione della metodologia operativa

 

2° fase (5 mesi): Analisi condizioni strutturali

                                                  L. ..... milioni

Prima definizione del sistema informativo     (di cui L... milioni

(banca dati)                                  relativi alle

Consultazioni e rilevazioni dirette presso:   competenze delle operatori

pubblici e privati del trasporto    unità di personale

utenti economici, aziende                     di cui all'articolo

utenti individuali (ca. 2.000)                2)

Prima definizione di modelli previsivi

Implementazione ed aggiornamenti dati tecnici

e matrici origine-destinazione

 

3ª fase (4 mesi): Quadro delle opzioni

                                                  L. ..... milioni

Realizzazione dei modelli di simulazione      (di cui L... milioni

Analisi del rapporto costo-benefici           relativi alle

Definizione grafi modali e intermodali        competenze delle

Definizione criteri per la valutazione di     unità di personale

impatto ambientale                            di cui all'articolo

tale                                          2)

 

4 ª fase (3 mesi): Redazione del piano regionale

                                                  L. ..... milioni

Definizione quadro ipotesi operativa          (di cui L... milioni

Caratteristiche tecnico-gestionali degli      relativi alle

interventi previsti                           competenze delle

Individuazione priorità modali                unità di personale

                                              di cui all'articolo

                                              2).

 

 

     Al termine della prima, della seconda e della terza fase di lavoro, l'affidatario dell'incarico consegnerà al committente, dietro rilascio di ricevuta, un rapporto intermedio conclusivo della singola fase che sarà esaminato e valutato dalla segreteria tecnica ed approvato

dall'Amministrazione regionale entro il tempo, rispettivamente di trenta giorni e quarantacinque giorni dalla data di consegna da parte dell'affidatario medesimo al fine di consentire il rispetta dei tempi complessivi.

     L'Amministrazione regionale ha, peraltro, facoltà di chiedere all'affidatario, chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai rapporti trasmessi, purché questi attengano alle indicazioni contenute nel Progetto di lavoro di cui al precedente articolo 1 a cui lo stesso affidatario non avesse dato sviluppo. Alla richiesta dell'Amministrazione regionale l'affidatario darà seguita provvedendo a fornire detti chiarimenti e/o procedere a dette integrazioni, senza che ciò comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carica della Regione.

     In tali casi, verrà stabilita di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/o per la consegna degli elaborati intermedi modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/o di modificazione e l'approvazione del lavoro non verrà computato al fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall'Amministrazione regionale per le unità di personale poste a disposizione dall'affidatario per le attività della segreteria tecnica del piano.

     All'inizio del lavoro l'affidatario comunicherà al committente i nominativi dei tecnici incaricati di dirigere operativamente il progetto.

     A conclusione della quarta fase e comunque entra e non oltre ventuno mesi decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sarà divenuta esecutiva ed operante (cioè dalla data di comunicazione, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'avvenuta approvazione della presente convenzione da parte della Commissione di controllo), e calcolati al netto delle eventuali interruzioni dei termini di approvazione dei rapporti intermedi innanzi precisati, l'affidatario fornirà al committente gli elaborati finali della schema del piano.

     Gli elaborati finali dello schema del Piano saranno esaminati e valutati dalla segreteria tecnica ed adottati dalla Giunta regionale entra il tempo, rispettivamente, di quarantacinque giorni e di novanta giorni dalla data di consegna da parte dell'affidatario.

     L'Amministrazione regionale ha, peraltro, facoltà di chiedere all'affidatario, chiarimenti e/o integrazioni in ordine agli elaborati trasmessi purché questi attengano alle indicazioni contenute nel «Progetto di lavoro» di cui al precedente articolo 1 a cui l'affidatario medesimo non avesse dato sviluppo.

     Alla richiesta dell'Amministrazione regionale l'affidatario darà seguita provvedendo a fornire detti chiarimenti e/o a procedere a dette modificazioni senza che ciò comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carico della Regione.

     In tali casi, verrà stabilito di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/o per la consegna degli elaborati finali modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/o di modificazioni e l'approvazione del lavoro non verrà computato ai fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall'Amministrazione regionale per le unità di personale poste a disposizione dell'affidatario per le attività della segreteria tecnica del piano.

     Qualora la consegna, da parte dell'affidatario, degli elaborati finali venga ritardata, per responsabilità dello stesso affidatario, oltre i termini previsti dal presente articolo (ventuno mesi) verrà applicata, per ogni sette giorni compiuti di ritardo, una penale di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire) da detrarre sull'ultima pagamento da effettuarsi all'affidatario.

 

     6. (Compenso). A fronte delle prestazioni fornite dall'affidatario dell'incarico per la redazione del piano secondo le modalità previste nella presente convenzione, verrà riconosciuta all'affidatario medesimo un compenso forfettario di L. ..... milioni (.....) più IVA, da erogarsi dal committente seconda le modalità ed i termini previsti al successiva articolo 8. Tale compenso è comprensivo di spese e costi generali, di costi di segreteria e dattilografia, dei costi delle copie della documentazione nel numero indicata al precedente articolo 3, nonché dei costi afferenti il personale che l'affidatario porrà a disposizione della segreteria tecnica del piano in conformità alle disponibilità massime convenute in proposito nel precedente articolo 2.

     Il compenso totale per il personale che opera presso la segreteria tecnica pari a L. ...... milioni (........) più IVA è casi suddivisa:

     a) dattilografe: 20 per cento;

     b) stenodattilografe: 12 per cento;

     c) operatore per fotocopie: 10 per cento;

     d) disegnatore: 28 per cento;

     e) operatore computer: 30 per cento.

 

     7. (Garanzie). A garanzia di buona esecuzione l'affidatario dell'incarico presterà, all'atto del pagamento dell'ultima fattura di cui al seguente articolo 8, una fidejussione di pari importo di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione, estesa fino alla approvazione definitiva degli elaborati finali del piano da parte del Consiglio regionale.

 

     8. (Fatturazioni e pagamenti). La fatturazione ed il pagamento del compenso di cui al precedente articolo 6 sarà effettuata in cinque rate alle seguenti scadenze e con i seguenti importi:

     L. ...... milioni più IVA, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, fatturati alla data in cui la convenzione è divenuta esecutiva:

     pagamento con valuta trenta giorni dalla data della fattura;

     L. ...... milioni più IVA, pari all'80 per cento dei costi totali della prima fase fatturati alla consegna del rapporto:

     pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

     L. ..... milioni più IVA, pari all'80 per cento dei costi totali della seconda fase fatturati alla consegna del rapporto:

     pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

     L. ..... milioni più IVA, pari all'80 per cento del costo della terza fase fatturati alla consegna del rapporto: pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

     L. ..... milioni più IVA, pari all'80 per cento dei costi della quarta fase fatturati alla consegna degli elaborati finali dello schema del piano:

     pagamento con valuta a novanta giorni data della fattura previa prestazione di fidejussione di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione estesa fino all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale degli elaborati finali dei piano.

     Il pagamento dei compensi come sopra indicati sarà effettuato dall'Amministrazione regionale mediante accredito sul conto corrente n. ..... intestato all'affidatario dell'incarico.

     Sui pagamenti in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati verrà applicato il tasso di interesse interbancario vigente al momento.

 

     9. (Revisione prezzi). Ai soli fini della revisione prezzi l'importo forfettario di ..... milioni più IVA è considerato fisso ed invariabile con riferimento alle prestazioni dovute, secondo i tempi stabiliti nel presente capitolato, entro il 31 dicembre 1988.

     Gli importi fatturati altre tale data per cause non dovute all'affidatario dell'incarico saranno aggiornati secondo la seguente formula di revisione:

RI = Rc. (0,10 0,90 TI/To).

dove RI = importo aggiornato di ogni singola fase;

     Rc = importo iniziale di ogni singola fase;

     Ta = retribuzione mensile contrattuale dell'impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) al 1 gennaio 1986;

     TI = retribuzione mensile contrattuale dell'impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) alla data di emissione delle singole fatture.

     Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, la revisione stessa potrà riguardare esclusivamente la parte dei lavori non eseguita e consegnata nel termine per cause non dovute all'affidatario dell'incarico e diverrà operante, giusto il disposto recato dall'articolo 33, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),- soltanto nel caso in cui la variazione dei prezzi, calcolata con la formula innanzi riportata, risulti superiore al 10 per cento del corrispettivo convenuto, commisurato alla quota dei predetti lavori non eseguita.

 

     10. (Condizioni per lavori aggiuntivi e variazioni di utilizzo del personale fornito dall'affidatario dell'incarico). Studi e lavori aggiuntivi, integrativi e di assistenza, copie dei documenti in più richiesti dal committente durante il periodo di elaborazione del piano e, successivamente, durante la fase di attuazione del piano stesso, ulteriori prestazioni del personale di cui al precedente articolo 2 saranno forniti dall'affidatario dell'incarico e con tempi e costi secondo accordi convenuti caso per caso tra le parti.

     Se all'atto della definizione del programma di lavoro, di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, verrà concordato un utilizzo del personale fornito dall'affidatario inferiore al massimo previsto dallo stesso articolo 2, il relativo importo verrà proporzionato all'effettivo utilizzo stabilito e ripartito nelle singole fasi.

 

     11. (Giurisdizione). Per qualunque controversia comunque nascente, anche indirettamente dalla presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

 

     12. (Spese contrattuali). Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della presente convenzione sono a carico del committente.

 

     13. (Domicilio). Per tutti gli effetti del presente atto l'affidatario dell'incarico elegge domicilio legale presso la propria sede in ......... e la Regione Lazio presso la propria sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

 

 

ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987. N. 37

 

  Progetto di lavoro per l'elaborazione del piano regionale dei trasporti

della Regione Lazio

 

1. PREMESSA

 

     Il ruolo potenzialmente crescente delle Regioni nell'ambito della programmazione riferita alle infrastrutture di trasporto ed alla mobilità di merci e persone, trova una sua profonda opportunità nella necessità:

     a) di garantire un adeguato quadro settoriale di riferimento alle politiche nazionali, al fine di «mirarle» e, quindi, di consentirne il successo di fronte alla domanda;

     b) di «costringere» gli obiettivi settoriali del piano ad una integrazione funzionale allo sviluppo di aree culturalmente ed economicamente definite;

     c) di attivare le potenzialità presenti su scala locale, sia istituzionali che imprenditoriali ed economica-finanziarie, al fine di produrre una opportuna sinergia ed ottimizzare gli sforzi realizzativi.

     Da questa punto di vista la Regione Lazio con il «programma regionale» 1976/1979 si è impegnata proseguire in un piano di interventi infrastrutturali che tendessero a rompere il disequilibrio storico tra le cinque province laziali, dove Roma, polo di attrazione di flussi e traffici nazionali ed internazionali altre che regionale, continuava a rappresentare «la testa troppo grande di un corpo gracilissimo».

     L'impostazione secondo la quale le realizzazioni e/o i potenziamenti infrastrutturali sana strumenti attivi dello sviluppo socio-economico e riescono dunque in parte a determinarla, ha progressivamente rappresentata un `adeguata metodologia di intervento tesa al più generale riequilibrio delle opportunità economiche, sociali ed individuali di mobilità.

     In questa quadro sembra necessario, nella fase attuale, non perdere di vista la ricchezza per molti versi nuova ed articolata della realtà socio- economica laziale che, pur continuando ad essere profondamente influenzata dal ruolo svolto dalla capitale, ha visto consolidare, negli ultimi anni, poli territoriali con vocazioni economiche autonome e con robusti «trend» di crescita demografica. Basti ricordare:

     a) nell'alto Lazio, il ruolo crescente, nel sistema energetico non solo regionale, dei poli di Civitavecchia e Montalto ed il consolidarsi dei processi di industrializzazione nell'area di Civitacastellana;

     b) nel basso Lazio, l'ormai consistente realtà industriale delle aree di Latina, di Anagni e di Frosinone;

     c) nell'area romana, l'autonomia crescente dal punto di vista delle esigenze infrastrutturali, dei poli industriali di Pomezia e dell'area dei Castelli.

     Alcuni dati desunti dal recente censimento possono poi aiutare a cogliere con maggiore attenzione questa diversa immagine regionale:

     a) nell'industria ad un aumento degli addetti nel capoluogo pari all'11 per cento corrisponde un aumento nel resto della Regione del 40 per cento;

     b) nelle attività terziarie riferite al comparto del commercio e dei trasporti, ad un 8 per cento di incremento di addetti riferito a Roma, risponde il 32,5 per cento del resto della Regione;

     c) perfino nelle attività di terziario cosiddetto avanzato al tradizionale ed insostituibile ruolo della grande concentrazione urbana, di accentramento di servizi evoluti all'impresa ed all'economia (non si trascuri tra l'altro che Roma è capitale della nazione), si affianca una altrettanto significativa tendenza alla crescita di addetti nel resto della Regione,

     Di fronte a questa evoluzione nuova rispetto agli anni 1960, il problema che sembra porsi e allora non più soltanto quello di definire politiche infrastrutturali, mirate al riequilibrio socio-economico regionale, ma contestualmente di operare per una qualificazione specifica delle aree vitali della Regione, con raccordi e relazioni crescenti all'interno eu all'esterno della Regione stessa.

     In questo senso una politica adeguata della Regione Lazio nel campo dei trasporti dovrebbe puntare a garantire condizioni più favorevoli di sviluppo a quei sottosistemi socio-economici e territoriali regionali che esprimono potenzialità significative, non limitandosi quindi alla progettazione dei soli grandi assi infrastrutturali ma definendo interventi particolari e puntuali riferiti a singole realtà.

     Il progetto mirato per l'area metropolitana romana, mentre risponde all'esigenza fondamentale di affrontare sistematicamente ed in modo integrato i problemi di mobilità di un'area affetta da una crisi acuta, può rappresentare anche una metodologia di intervento in particolari sub-zone regionali da considerare complementare all'ipotesi generale di piano. Questo è tanto più necessario se non si vuole che il pur doveroso progetto per l'area romana, finisca per assorbire completamente forze e potenzialità mobilitate a livello nazionale frustrando nel contempo le disponibilità collaborative, oltre che le domande, del reticolo istituzionale ed imprenditoriale delle altre province.

     Da questa impostazione deriva la necessità di una opportuna integrazione tra piano regionale trasporti ed ipotesi di pianificazione urbanistica, così come obbligato appare il collegamento con piani di settore, deleghe regionali agli enti e procedure individuate in sede di legislazione regionale.

 

2. IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

 

2.1. Gli obiettivi

     Una programmazione dei trasporti integrata deve dunque mirare a garantire migliori e più efficienti condizioni di mobilità, individuandone l'evoluzione nel tempo in base al modificarsi della situazione socio- economica e dell'assetto degli insediamenti sul territorio.

     L'obiettivo principale del piano deve essere quello di collegare strettamente le componenti modali del sistema alle esigenze di sviluppo delle attività economiche e dell'insieme delle strutture di servizi pubblici e sociali.

     In alcuni casi si tratterà di individuare interventi di breve, medio o lungo termine finalizzati alla valorizzazione socio-economica di zone e/o bacini regionali; in altri di realizzare infrastrutture, ammodernare e potenziare sistemi modali in grado di raggiungere obiettivi di decongestionamento e razionalizzazione territoriale o di sostegno ad attività economiche più sviluppate.

     In ogni caso qualsiasi metodologia di approccio alla definizione di un piano integrato regionale deve, contestualmente alla individuazione delle specifiche problematiche trasportiste ed alla definizione dei modi, dei tempi e dei costi degli interventi realizzativi, sviluppare una analisi socio-economica territoriale in grado di proporre una adeguata gerarchizzazione delle realizzazioni infrastrutturali e di mobilità, consentendo anche, attraverso precise strumentazioni metodologiche, proiezioni future sul grado di sviluppo dei parametri socio-economici determinanti.

     Passando a definire, per linee generali, alcuni degli elementi qualificanti della realizzazione del piano, per quanto concerne gli aspetti più direttamente propri del sistema di trasporto, si può affermare che esso deve essenzialmente prevedere iniziative che tendono:

     a) ad un miglioramento degli «standards» qualitativi del trasporto pubblico nella coscienza di una evoluzione e maturazione non solo quantitativa della domanda, favorendo in questo modo lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto collettivo rispetto a quello privato. Ciò può esprimersi: in una puntuale ristrutturazione ed ammodernamento di infrastrutture, mezzi di trasporto e criteri gestionali ambientali; nell'adeguamento di tempi e periodicità di percorso; ma anche e soprattutto nella realizzazione di un sistema integrato di trasporto che consenta l'incontro funzionale tra mezzo pubblico e privato (parcheggi di attestamento ed altro) tra mezzo su gomma e su rotaia, raggiungendo un obiettivo di sistematicità ed efficienza nei processi di scambio tanto più importante in quanto interessante un'area a forte pendolarismo quale è appunto, quella laziale; privilegiando, per quanto attiene al trasporto nelle medie-lunghe distanze, il trasporto per ferrovia;

     b) ad una evoluzione dei sistemi intermodali di trasporto e delle infrastrutture ad essi necessari, per consentire il raggiungimento di adeguati «standards» di efficienza nel trasporto merci. Questo deve voler dire l'attrezzamento dei punti terminali dei flussi di traffico merci (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie) in senso plurimodale e la progettazione e realizzazione su aree territoriali idonee di strutture interportuali;

     c) ad una rivalutazione del trasporto locale in funzione culturale e turistica. Anche in questo senso sembra necessario il superamento di un'ottica puramente settoriale nella definizione di un programma regionale di trasporto che facendo riferimento a costi di esercizio e necessità di bilancio non abbia il coraggio di puntare su di una scommessa di immagine e valorizzazione del territorio i cui risultati economici potrebbero comunque essere significativi in tempi differenziati;

     d) ad una sempre maggiore integrazione di reti infrastrutturali in grado di ottimizzare la sinergia dei settori della telecomunicazione, dell'energia, dei trasporti, nel quadro di una strategia unitaria che veda nello sviluppo delle forme di comunicazione e dei processi di informazione la condizione ineliminabile di ogni progresso futuro.

 

2.2. Le compatibilità nazionali e locali del piano regionale.

     La definizione del piano regionale richiede di procedere ad una integrazione con gli obiettivi del piano generale dei trasporti nazionali (PGT).

     Il rispetto degli interessi funzionali della società e della economia regionale va commisurato alla logica complessiva che sottende la programmazione su scala nazionale, alle sue compatibilità tecniche ed economiche.

     Contemporaneamente la realizzazione del piano regionale del Lazio, così come degli altri Piani regionali, è contributo essenziale al raggiungimento degli scopi del piano nazionale, fornendo ad esso una maggiore precisione nella analisi dell'offerta e della domanda potenziale di trasporto.

     Tale processo intrecciato e sinergico tra scala regionale e nazionale va considerato valido anche in relazione a livelli territoriali inferiori. Da questo punto di vista la realizzazione del piano regionale del Lazio deve sostanziarsi con la contestuale realizzazione di piani di bacino e contemporaneamente avvalersi del sistema di realizzazione, studi e sinergie operative presenti nel quadro del «piano integrato» per l'area metropolitana romana.

     La valorizzazione delle aree di vitalità economica ed il rispetto delle esigenze delle domande di trasporto e mobilità della società locale laziale, sono condizioni irrinunciabili di una programmazione insieme democratica ed efficiente.

     La definizione dei piano regionale richiede quindi, per rispondere a questa esigenza, di avvalersi di una adeguata individuazione degli areali di bacino.

     Essi vanno ovviamente considerati a prescindere da una presenza istituzionale specifica ed interpretati come dimensione di pianificazione dei trasporti intermedia tra Regione e comuni.

     Ciò non di meno essi vanno individuati come numero, confini geografici, competenze ed organizzazione funzionale che ne assicurino l'integrazione con i piani comunali e comprensoriali.

     Questo impegno di individuazione dei bacini e la realizzazione di piani relativi può consentire il reale coinvolgimento di istituzioni ed enti locali, di imprenditoria e società, di risorse e disponibilità economiche nella programmazione e consentire la compatibilità degli obiettivi complessivi con la domanda reale di trasporto e mobilità.

 

2.3. I contenuti del piano.

     Tenendo conta che l'impegno realizzativo riguardante infrastrutture e mobilità riferite ad uno dei modi di trasporto va proporzionato e modellato contestualmente a quello riferito agli altri, evitando settorialismi e parzialità che impedirebbero l'ottimizzazione del successo del singolo progetto, il lavoro per la realizzazione del piano dovrà occuparsi di:

 

1 - Mobilità ed infrastrutture viarie

     1. 1. autostradali (nuovi caselli locali ed altro)

     1. 2. interregionali

     1. 3. locali

     1. 4. urbane

 

2 - Infrastrutture ferroviarie

     2. 1. fondamentali

     2. 2. complementari

     2. 3. secondarie

     2. 4. stazioni

 

3 - Infrastrutture portuali e trasporto per via d'acqua

     3. 1. porti commerciali

     3. 2. porti turistici

 

4 - Infrastrutture aeroportuali

 

5 - Infrastrutture per nodi intermodali

 

6 - Gestione, organizzazione, ammodernamento del sistema delle autolinee

urbane ed extraurbane

 

     Per quanto riguarda la rete viaria si tratta di sviluppare una analisi tesa ad individuare sia lo stato fisico e l'utilizzazione degli elementi componenti la rete, sia il ruolo funzionale di ciascun elemento.

     Sotto il profilo operativo il piano dovrà puntare:

     a) a verificare l'adeguatezza della rete viaria regionale in relazione alla evoluzione nel tempo dell'assetto economico e territoriale della Regione;

     b) a raggiungere obiettivi di efficienza e funzionalizzazione interna al sistema di trasporto, puntando, soprattutto, all'integrazione delle reti stradali e ferroviarie;

     c) ad individuare un programma di interventi sulla rete capace di garantire una distribuzione più equilibrata delle correnti di traffico locali ed interregionali;

     d) a definire gli interventi di integrazione, rafforzamento e manutenzione permanente della viabilità minore.

     Per quanto riguarda il sistema ferroviario, cui la prima fase della programmazione regionale ha già assegnato una funzione fondamentale relativa al soddisfacimento delle esigenze di mobilità regionale ed interregionale per quanto attiene sia merci che soprattutto persone, si tratta di:

     a) affrontare i problemi di frequenze, velocità commerciali, più generale efficienza di servizio in relazione alla esigenza di rispondere convenientemente ai bisogni di mobilità attuale e di quella futura prevedibile;

     b) favorire l'integrazione tra servizi pubblici ferroviari e stradali con la selezione di nodi di interscambio più validi;

     c) definire l'esigenza e la localizzazione di interporti per il trasporto merci al fine di lavori pre l'uso di tecniche intermodali che siano in grado di garantire la ottimizzazione dell'intero sistema del trasporto merci;

     d) garantire obiettivi di rafforzamento e riorganizzazione della rete al fine di rendere realistica l'opzione strategica del trasporto su ferro.

     Per quanto riguarda il sistema portuale, tenendo conto del relativamente alto sviluppo delle coste nella Regione ed il sostanziale sottoutilizzo delle potenzialità delle infrastrutture portuali presenti, si tratta di:

     a) potenziare le funzioni connesse alle attività di movimentazione merci, garantendo inoltre idonei collegamenti alle reti stradali e ferroviarie, nella coscienza delle difficoltà proprie degli scali di Civitavecchia e Gaeta per quanto attiene carenza di spazi ed attrezzature e delle loro potenzialità in relazione alle necessità dei bacini di sviluppo economico regionali ed in alcuni casi extraregionali;

     b) definire la classificazione funzionale degli scali e la specializzazione dei terminali in relazione alle rispettive vocazioni, al fine di evitare l'effetto concorrenziale tra i porti regionali e quelli nazionali e mirare l'utilizzo delle risorse;

     c) analizzare le potenzialità future, oltre alle esigenze attuali del trasporto passeggeri, soprattutto in relazione al collegamento con le isole e la Sardegna;

     d) avviare un processo omogeneo di valorizzazione turistica della costa laziale, coordinando e migliorando l'offerta di servizi per la nautica da diporto.

     Per quanto riguarda il sistema aeroportuale il piano dovrà:

     a) individuare adeguate specializzazioni funzionali mirando a recuperare la piena efficienza di scali attualmente trascurati come quelli di Viterbo e Rieti, nella interpretazione delle strutture puntuali del traffico aereo come nuove occasioni di supporto e promozione socio- economica d'area;

     b) garantire l'attuazione delle opere infrastrutturali di raccordo necessarie, aggiuntive a quelle già previste per lo scalo di Fiumicino nella prima fase del piano regionale.

     Per quanto riguarda i sistemi intermodali, tenendo conto dell'attuale tendenza del trasporto merci ad orientarsi verso l'autotrasporto nonostante la ricca dotazione ferroviaria regionale il piano dovrà:

     a) proporre gli interventi per eliminare tale squilibrio a favore di un sistema basato sull'integrazione di modi di trasporto;

     b) individuare necessità, opportunità e conseguentemente localizzazione e caratteristiche di centri intermodali (interporti) il cui compito è anche quello di favorire il riassetto economico del territorio.

     L'impegno del piano regionale deve essere anche rivolto ad affrontare i problemi tecnico-organizzativi che contraddistinguono il settore delle autolinee urbane ed extraurbane rispetto alle quali già è presente un preciso schema di intervento razionalizzatore della Regione Lazio.

     In particolare il piano dovrà:

     a) individuare le modalità tecnico-economiche per interventi idonei a risolvere il degrado del settore;

     b) predisporre l'armonizzazione dei diversi mezzi e servizi di trasporto con lo scopo di fornire agli utenti migliori «standards» qualitativi ti servizio e contemporaneamente contenere i costi nei limiti accettabili di una logica di produttività aziendale;

     c) individuare le soluzioni di ristrutturazione funzionale più adatte a garantire il servizio nelle varie aree regionali favorendo eventualmente l'integrazione con il traffico privato interno ai singoli bacini di traffico.

 

2.4. I tempi del piano regionale.

     Il raggiungimento degli obiettivi del piano richiede ovviamente la predisposizione di una tempistica che preveda momenti differenziati di attuazione.

     Sinteticamente si può affermare che il piano regionale deve essere un piano di lungo periodo in grado di articolarsi in scadenze brevi e medie già caratterizzate da ipotesi operative.

     Il livello di elevata maturità di alcuni progetti infrastrutturali regionali sia dal punto di vista tecnico che legislativo e finanziario richiede che nel breve periodo si proceda alla definizione attuativa delle opere intervenendo solo nel senso di migliorarne l'integrazione con la programmazione nazionale e la domanda locale e controllandone le funzionalità alle ipotesi complessive regionali, che il piano va definendo.

     Nel medio periodo si deve essere in grado di sviluppare l'integrazione trasporto territorio regionale puntualizzando le strategie operativa in relazione alle previsioni di sviluppo insediativo demografico, economico dei singoli bacini, delle sub-aree e della Regione nel suo complesso.

     Una tale articolazione prevede, dunque, il raggiungimento progressivo degli obiettivi di lungo periodo attraverso la metodologia ormai nota del piano-processo la cui funzione risulta essere quella di tendere alla ottimizzazione delle risorse e delle forze aziendali, imprenditoriali e locali presenti nel territorio, permettendo una verifica costante dei suoi intendimenti e quindi la capacità di coinvolgimento e controllo della comunità locale.

     La flessibilità del piano è necessaria, del resto, per garantire l'accuratezza della sua caratteristica di integrazione con la realtà socio- economica in evoluzione e per consentire strategie mirate e puntuali relative al territorio.

 

3. PIANO REGIONALE ED AREA METROPOLITANA ROMANA

 

     Operare nell'ottica della definizione di un piano integrato dei trasporti, che ponga in relazione l'area romana con le problematiche di assetto a livello regionale, richiede la attivazione della lettura intrecciata di una pluralità di aspetti articolati tra loro quali:

     a) la realtà delle infrastrutture di trasporto collettivo metropolitano attuali, dei loro limiti e potenzialità.

     b) la nuova domanda della società locale espressa nel corso delle sue tendenze evolutive sia economiche che civili;

     c) l'analisi del rapporto costi-benefici degli interventi realizzativi programmati;

     d) l'individuazione dei tempi e dei modi più adeguati di progettazione esecutiva.

     La contemporaneità e l'intersecazione funzionale di queste letture è condizione essenziale per operare un approccio operativo al problema del trasporto collettivo metropolitano.

     La crescita spesso caotica ed abusiva del tessuto urbano romano rende arduo l'impegno di programmazione territoriale degli interventi ma insieme ne costituisce la condizione principale.

     L'obiettivo di riqualificazione dello sviluppo terziario dell'area con la progettazione del S.D.O. (sistema direzionale orientale) costituisce uno stimolo all'approntamento di una rete infrastrutturale adeguata alle future ambizioni della capitale.

     La stessa situazione demografica attuale più volte letta come stazionaria, nasconde in realtà «trend» di crescita nell'area dei comuni con termini che solo una interpretazione miope potrebbe non valutare come direttamente interessanti i progetti di sviluppo del trasporto collettivo dell'area romana.

     Sviluppo territoriale, nuova qualificazione di attività economiche, incremento demografico sono dunque alcuni degli sfondi sui quali collocare ogni programmazione in grado di alleviare gli insopportabili carichi di trasporto attuali ed insieme prevedere le condizioni di più equilibrato futuro.

     Ragionare su Roma è dunque già da tempo ragionare su una dimensione metropolitana territorialmente più ampia rispetto ai semplici confini comunali.

     Affrontare il problema della realizzazione e gestione di un programma di trasporti collettivi nell'area di Roma, richiede obbligatoriamente di fare i conti con le strutture e gli organismi che possono essere in grado di operare tali intrecci funzionali e di governo.

     Appare evidente intanto la necessità di un coordinamento operativo dei soggetti chiamati a realizzare, nell'ambito delle loro competenze, le previste opere infrastrutturali. La individuazione operata dal protocollo d'intesa firmato dal Ministero dei trasporti, dalle Ferrovie dello Stato, Regione Lazio, comune di Roma, di una commissione mista tra i firmatari, al fine di predisporre le convenzioni relative alla progettazione ed attuazione del sistema, sembra rappresentare una risposta adeguata a questa esigenza. Bisogna infatti tener presente il ruolo non solo locale ma anche regionale, nazionale, internazionale ed intercontinentale che i vari progetti ricoprono e la necessità dunque di un processo di programmazione che sia in grado di ottimizzare risorse e capacità disponibili su area larga.

 

3.1. Il quadro di riferimento

     In relazione alle necessità del piano regionale trasporti sarà necessario suddividere le problematiche dell'«area metropolitana» di Roma su tre livelli di lettura:

     a) il livello urbano: legato al sistema metropolitano del trasporto;

     b) il livello regionale: legato al bacino di utenza caratterizzato da un forte pendolarismo e da una accentuata movimentazione merci;

     c) il livello internazionale ed intercontinentale,

     In relazione ai tre livelli individuati, si dovranno scegliere i criteri direttivi per l'inserimento di un sistema integrato di trasporti per l'area romana, nel quadro complessivo del piano regionale dei trasporti: tali criteri debbono indirizzare la strategia di piano nel senso di garantire:

     1) la compatibilità con gli ambiti territoriali di pianificazione dei trasporti;

     a) rapporto con gli obiettivi generali del piano generale dei trasporti;

     b) rapporto di interscambio dialettico con le direttive di assetto territoriale regionale e con gli obiettivi e le indicazioni operative emergenti dallo stesso piano nazionale dei trasporti;

     2) coordinamento tra i vari enti istituzionali, centrali e periferici, gli organi preposti alla elaborazione, esecuzione e gestione degli interventi sul sistema dei trasporti;

     3) verifica di fattibilità degli interventi, sulla base sia della economicità intrinseca degli stessi (intesa come efficacia nel rapporto costi-benefici), sia della capacità potenziale di attingere a più fonti di finanziamento diversificate.

 

3.2. Gli indirizzi realizzativi

     I principali indirizzi realizzativi che dovranno essere perseguiti a livello di area metropolitana in relazione alle sue valenze funzionali riferibili alla pianificazione regionale sono, in relazione ai singoli modi, i seguenti:

 

A) Sistema ferroviario

     Il sistema ferroviario, al di là del suo ruolo tradizionale di collegamento alla grande e media scala, assume una importanza strategica come ossatura portante del ridisegno della riqualificazione della maglia dei trasporti urbani e delle sue interconnessioni a livello di «hinterland» metropolitano e di bacino di utenza territoriale.

     In questo senso il piano regionale dovrà fornire riferimento e legittimazione programmatica a scelte attualmente già definite che siano coerenti con tale disegno.

     In questa direzione vanno, nel breve medio termine alcuni obiettivi realizzativi quali:

     1) collegamento con l'aeroporto di Fiumicino;

     2) completamento della cintura ferroviaria nord, tra le stazioni di Roma-San Pietro (bivio Viterbo) e Roma-Tiburtina, da valutare nelle sue valenze sia a livello urbano che a scala regionale.

     Nel contesto di tale struttura dovrebbe in futuro inserirsi buona parte dei treni regionali che troveranno nell'itinerario circolare corrispondenza con le attuali linee metropolitane, a Tiburtina ed Ostiense con la «linea B», a Tuscolana e Valle Aurelia con la «linea A»;

     3) potenziamento e ristrutturazione dei poli ferroviari di Tiburtina ed Ostiense e delle relative aree adiacenti;

     4) incremento e completamento delle linee metropolitane con l'obiettivo di creare una vera e propria rete urbana, di cui la «linea D» dovrà rappresentare uno degli assi portanti;

     5) la valorizzazione di reti ferroviarie dello «hinterland» romano e di funzione interprovinciale, al fine di realizzare linee di metropolitane leggere;

     6) ristrutturazione, riqualificazione funzionale e miglioramento dello standard qualitativo del servizio su alcune linee di interconnessione tra centro urbano e bacino di utenza:

     a) Piramide-Lido di Ostia;

     b) Roma-Prima Porta;

     c) Roma-San Cesareo.

     In particolare nel ridisegno gerarchico e funzionale della maglia del trasporto urbano, i nodi-stazione dovranno assumere un nuovo ruolo strategico di punti di interscambio e di integrazione tra modalità di trasporto diverse e, di conseguenza, come elemento di riferimento per l'organizzazione dell'intero tessuto cittadino.

     In questo senso diventa decisiva la progettazione del recupero e della trasformazione delle grandi aree demaniali di proprietà delle Ferrovie dello Stato adiacenti alle principali stazioni di Termini, Tiburtina ed Ostiense.

     Tali aree potrebbero validamente essere riutilizzate per migliorare l'accesso tattico, ottimizzando l'uso degli spazi e riqualificando le «condizioni al contorno» nel rapporto col contesto urbano.

 

B) Mobilità ed infrastrutture viarie

     L'analisi per la definizione degli obiettivi del piano potrà essere sviluppata su due fronti principali:

     1) valutazione delle potenzialità e degli effetti indotti sulla scala territoriale, romana e regionale, dalla realizzazione di grandi infrastrutture di collegamento, quali la bretella autostradale Fiano-San Cesareo ed i sistemi tangenziali dell'area comunale romana;

     2) potenziamento, razionalizzazione e riqualificazione della offerta del trasporto pubblico su gomma, attraverso una riorganizzazione delle aziende municipalizzate di trasporto urbano ed extraurbano, attuando per queste ultime una programmazione basata su servizi modellati in funzione del nuovi «bacini di utenza».

 

C) Sistema aeroportuale

     L'attuale assetto delle infrastrutture e la loro organizzazione gerarchica appare sostanzialmente confermata nel breve periodo. Soltanto un eventuale futuro sviluppo del trasporto passeggeri e merci a carattere regionale ed interregionale potrebbe favorire, nel medio e lungo periodo, una nuova rete di collegamento tra aeroporti di terzo livello, cui potrebbero essere eventualmente assimilati (previa ristrutturazione) gli scali minori dell'Urbe, di Rieti, di Viterbo e di Aquino.

 

4. CRITERI DI FLESSIBILITA' E CONDIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

 

     La realizzazione del piano regionale dei trasporti della Regione Lazio dovrà rispondere a criteri di flessibilità ed essere predisposto secondo metodiche che consentano suoi successivi aggiornamenti ed adeguamenti, in questo modo esso si caratterizzerà come un piano-processo.

     A tal fine è necessario prevedere iniziative tese:

 

A) Al coinvolgimento operativo degli enti locali.

     L'attenzione del reticolo istituzionale regionale all'insieme delle problematiche legate al trasporto ed alla mobilità è una condizione irrinunciabile di ogni programma zone che prevede una articolazione per bacini ma anche della necessaria operatività dei progetti.

     L'ente locale può e deve essere in grado di cogliere in modo esaustivo e dettagliato l'insieme delle esigenze e delle domande di trasporto espresse dalla società locale nel suo insieme e ciò può essere garanzia di una adeguata qualificazione programmatica,

     Contemporaneamente l'ente locale, adeguatamente coordinato dall'iniziativa regionale, deve farsi promotore dei progetti operativi stessi ed individuare le forme migliori, dal punto di vista giuridico e tecnico, della loro realizzazione.

     Solo con l'opportuna individuazione dei soggetti e delle responsabilità è del resto possibile ottenere i finanziamenti necessari ed attivare forme di raccolta complementare ottimizzando l'impegno dei privati.

     Operando in tal senso sarà possibile definire una metodologia di confronto e di scambio informativo-operativo valida per la realizzazione del piano-processo.

 

B) Alla definizione di strumentazioni informative appropriate.

     Per la realizzazione del piano sarà importante definire i primi elementi di un sistema informativo adeguato.

     Il sistema informativo dovrà essere progressivamente in grado di raccogliere, selezionare e soprattutto fornire, secondo prefissati criteri, i dati di natura fisica, tecnica e socio-economica che caratterizzano il bacino di riferimento ed essere ovviamente predisposto ad implementarli.

     Per ottenere una efficace utilizzazione dei dati di archivio è necessario che il sistema informativo consenta:

     1) facilità di consultazione dei dati di archivio. Ovvero l'informazione deve poter essere reperita con notevole facilità da personale anche non particolarmente specializzato. Ciò significa che le modalità di archiviazione devono essere particolarmente studiate per rendere agevole la consultazione;

     2) presentazione del dato in forma agevole, il più possibile prossima alle consuete forme di rappresentazione in modo da creare il minimo imbarazzo agli addetti alla consultazione;

     3) possibilità di accesso ad altre banche dati che custodiscono dati di interesse connesso con quello prevalente, reperibile nella banca dati principale.

     A tale sistema informativo dovranno fare riferimento i modelli matematici, le metodologie predisposte per valutare e gestire le risorse in relazione alle diverse esigenze del territorio.

     Con una metodologia così concepita diviene plausibile prevedere la possibilità di aggiornamenti progressivi e successivi del «Piano», evitandone in questo modo la staticità e garantendone la flessibilità necessaria all'adeguamento alle tendenze dello sviluppo regionale, che peraltro il «Piano» stesso, nelle sue fondamentali realizzazioni, avrà contribuito a determinare.

 

5. PIANO DI LAVORO

 

     Il lavoro per la definizione del Piano regionale dei trasporti si potrà articolare in quattro fasi:

 

     Prima fase: impostazione generale, definizione della metodologia operativa e del quadro interpretativo riferito alla situazione in atto, attraverso la raccolta dei dati disponibili.

     In questa prima fase si procederà tra l'altro:

     a) all'acquisizione del materiale informativo e di studio precedentemente elaborato sia in sede regionale che locale per quanto attiene trasporto, viabilità e problemi territoriali connessi, allo scopo di omogeneizzare i livelli necessari di conoscenza della realtà regionale e insieme cogliere orientamenti e opzioni differenziate utili al confronto critico e alla razionalizzazione delle ipotesi avanzate;

     b) all'acquisizione dei dati disponibili sull'offerta e domanda di trasporto merci e persone relative ai vari modi;

     c) alla definizione dei criteri di identificazione dei bacini regionali sulla base di parametri di mobilità, demografici, sociali ed economici, in sintonia e collaborazione con le istanze avanzate dagli enti locali territoriali;

     d) alla individuazione dei criteri giuridici normativi e istituzionali di coordinamento ed integrazione del Piano regionale dei trasporti cori il Piano generale dei trasporti nazionali;

     e) alla prima interpretazione dei problemi di organizzazione e di gestione di enti e aziende impegnati nel settore del trasporto pubblico, iniziando, cosi, ad attivare con essi, in modo permanente, un momento di intesa e collaborazione sull'insieme dei problemi del Piano regionale.

 

     Seconda fase: analisi delle condizioni strutturali di definizione del Piano.

     In particolare si prevede:

     A) la messa a punto di un sistema informativo regionale riguardante:

     1) assetto e utilizzazione del territorio;

     2) situazione demografica, occupazionale, economica regionale e di bacino;

     3) mobilità regionale e di attraversamento relativo a passeggeri e merci (domanda di trasporto);

     4) condizioni e caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di trasporto (offerta di trasporto).

     La raccolta e l'ottimizzazione di questi dati disponibili presso varie fonti o direttamente rilevabili (per quanto riguarda la domanda di mobilità, attraverso matrici origine/destinazione) è anche l'occasione per determinare una opportuna sinergia di fonti istituzionali pubbliche e private ai fini del Piano;

     B) la realizzazione di rilevamenti e ricerche di base anche utili a definire il sistema informativo nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi. Tali rilevamenti e ricerche potranno riguardare:

     1) le caratteristiche della nuova qualità della domanda di trasporto passeggeri attraverso indagini di campo, su base campionaria, riferita ai diversi modi di trasporto;

     2) le esigenze e i problemi del trasporto merci attraverso un'indagine tra gli operatori del settore;

     3) la domanda di nuove infrastrutture e trasporto avanzate dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali e di categoria locali;

     C) la definizione delle caratteristiche dei modelli di riproduzione della domanda di trasporto da costruire, per prevedere il comportamento del sistema di trasporto al variare degli «inputs» socio-economici e territoriali e tenendo conto della loro necessaria verifica periodica al fine di ricalibrarli rispetto all'evoluzione dei fattori che li determinano.

 

     Terza fase: puntualizzazione tecnico operativa delle ipotesi di Piano. Quadro delle opzioni.

     In questa fase si procederà alla realizzazione di adeguati supporti alle ipotesi di Piano attraverso:

     1) la più puntuale individuazione delle interdipendenze tra assetto del territorio e sistema dei trasporti attraverso la definizione di un idoneo modello previsivo;

     2) l'analisi del rapporto costi-benefici relativo a diversi modi di trasporto e alle ipotesi di loro riorganizzazione;

     3) l'analisi del rapporto costi-benefici relativo alle ipotesi di nuove realizzazioni infrastrutturali;

     4) la definizione di grafi modali ed intermodali in grado di riprodurre gli effetti delle ipotesi avanzate;

     5) definizione dei criteri per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) attivabile in relazione alle scelte operative di cui alla fase quarta.

 

     Quarta fase: definizione del piano regionale dei trasporti.

     In quest'ultima fase si procedere alla redazione del Piano regionale dei trasporti attraverso:

     a) la definizione di un quadro di ipotesi operative derivanti dalle analisi e la selezione delle varie soluzioni alternative riguardanti:

     1) l'insieme dei nuovi collegamenti e delle nuove opere da aggiungere alla rete esistente e gli interventi di riqualificazione, integrazione e gerarchizzazione necessari;

     2) gli standards e le prestazioni da raggiungere per adeguare i servizi alla domanda;

     b) l'individuazione delle caratteristiche tecniche e gestionali di qualsiasi intervento previsto;

     c) l'individuazione delle priorità di ciascun comparto di trasporto;

     d) la definizione della ripartizione delle opere e degli interventi nelle varie fasi del Piano regionale.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 23/6/1984, n. 172, concerne la «Elaborazione del piano generale dei trasporti».

[2] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

[3] Pubblicata sulla G.U. 18/12/1938, n. 292, concerne la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per i viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata)».

[4] Pubblicato sulla G.U. 14/10/1955, n. 238, concerne le «Direttive per l'assolvimento da parte dei comuni e delle giunte provinciali delle funzioni loro demandate dal decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti».

[5] Pubblicato sulla G.U. 22/1/1972, n. 19 (S.O.), concerne il «Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici».