§ 93.3.10 - Legge 15 giugno 1984, n. 245.
Elaborazione del piano generale dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:15/06/1984
Numero:245


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi [...]
Art. 2.      Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      In sede di discussione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, il Ministro dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano [...]
Art. 5.      All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 93.3.10 - Legge 15 giugno 1984, n. 245.

Elaborazione del piano generale dei trasporti.

(G.U. 23 giugno 1984, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano generale dei trasporti, secondo le procedure previste dal successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.

     Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

     A norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.

     Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.

     Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.

     Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

     Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     In sede di discussione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, il Ministro dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano generale dei trasporti.

     (Omissis) [2]

     Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 5.

     All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1984.

     All'uopo la predetta somma sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo stesso anno 1984.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 4 giugno 1991, n. 186.

[2]  Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 e abrogato dall'art. 2 della L. 4 giugno 1991, n. 186.