§ 16.1.3A - Legge 16 gennaio 1981, n. 9.
Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:16/01/1981
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 16.1.3A - Legge 16 gennaio 1981, n. 9. [1]

Proroga del termine di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.

(G.U. 17 gennaio 1981, n. 16)

 

     Art. 1.

     Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso art. 36 non siano state trasformate, è data facoltà alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.

     Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino all'adozione della relativa deliberazione del competente organo regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.