§ 5.13.34 - L.R. 11 gennaio 2002, n. 1.
Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:11/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni transitorie per le aziende per il diritto allo studio universitario).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 5.13.34 - L.R. 11 gennaio 2002, n. 1.

Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari.

(B.U. 19 gennaio 2002, n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Alle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, di seguito denominate Aziende, si applicano, nelle more dell'adeguamento della legge medesima alla sopravvenuta normativa statale, le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 2.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie per le aziende per il diritto allo studio universitario).

     1. Gli organi delle Aziende restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.