§ 3.10.10 - L.R. 22 luglio 1974, n. 33. - Esercizio provvisorio da parte
della Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:22/07/1974
Numero:33


Sommario
Art. 1.  I ricorsi inoltrati alla Regione, avverso le classificazioni di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975


§ 3.10.10 - L.R. 22 luglio 1974, n. 33. - Esercizio provvisorio da parte

della Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere attribuite dagli Enti provinciali per il turismo.

(B.U. 30 luglio 1974, n. 2 (S.O.).

 

Art. 1. I ricorsi inoltrati alla Regione, avverso le classificazioni di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 [1] e successive modificazioni, attribuite dagli Enti provinciali per il turismo, sono decisi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere di una Commissione presieduta dall'Assessore competente in materia turistica ed alberghiera e cosi costituita:

     a) un rappresentante regionale degli operatori del settore turistico ricettivo designato dall'organismo regionale più rappresentativo;

     b) un rappresentante regionale dei lavoratori del settore alberghiero da scegliersi da una terna proposta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     Un funzionario del Settore del turismo assolve le funzioni di relatore e di segretario.

     Il parere della Commissione viene espresso secondo la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la tesi del Presidente della Commissione. La decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale è definitiva.

 

 


[1] Pubblicato sulla G.U. 5/7/1937, n. 153, concerne la «Classificazione degli alberghi e delle pensioni».