§ 3.1.1 - R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975.
Classificazione degli alberghi e delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.1 classificazione
Data:18/01/1937
Numero:975


Sommario
Art. 1.      Gli alberghi, le pensioni e le locande sono classificati nelle seguenti categorie
Art. 2.      Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande delle rispettive province
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Avverso la classifica deliberata dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente [...]
Art. 6.      Il Ministro per la stampa e la propaganda decide in merito a ricorsi, sentita una Commissione centrale presieduta dal direttore generale per il turismo e composta
Art. 7.      Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmetteranno al Ministero per la stampa e la [...]
Art. 8.      Gli elenchi contenenti le classifiche definitive sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda che verrà pubblicato nella [...]
Art. 9. 
Art. 10.      L'Ente provinciale per il turismo delibererà preliminarmente se sia in massima accoglibile la domanda di miglioramento della classifica ed in caso affermativo accerterà [...]
Art. 11.      Il titolare dell'esercizio darà comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministro per la stampa e la propaganda chiedendo il suo consenso per [...]
Art. 12.      I lavori di miglioramento dello stabile saranno in ogni caso eseguiti dal titolare dell'esercizio a proprie spese
Art. 13. 
Art. 14.      Nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, indipendentemente da [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Il conduttore che, nei termini stabiliti dall'art. 3 del presente regio decreto, non provveda ad effettuare al rispettivo Ente provinciale per il turismo la denuncia del [...]
Art. 17.      Il conduttore di un esercizio di albergo, pensione o locanda il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini [...]
Art. 18.      Il conduttore di un esercizio di albergo, pensione o locanda il quale attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 8 le Associazioni di categoria dovranno rivedere i salari per adeguarli alla nuova classifica
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione [...]


§ 3.1.1 - R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975. [1]

Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

(G.U. 5 luglio 1937, n. 153).

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Gli alberghi, le pensioni e le locande sono classificati nelle seguenti categorie:

     Alberghi: di lusso, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria e di quarta categoria.

     Pensioni: di prima categoria, di seconda categoria e di terza categoria.

     Locande: categoria unica [2].

     L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione, trascritta sulla licenza di pubblico esercizio. I requisiti ai quali ciascuna categoria dovrà corrispondere, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

 

          Art. 2.

     Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande delle rispettive province [3].

     La classifica ha efficacia a tutti gli effetti, per un biennio. Qualora, peraltro, durante il biennio, e purchè manchi almeno un semestre al compimento di esso siansi verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica può, d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni [4].

     Per gli esercizi nuovi, aperti durante il biennio, la classifica ha valore per la frazione del biennio in corso [5].

 

          Art. 3. [6]

     I titolari o gli aspiranti alla licenza di pubblico esercizio degli alberghi, delle pensioni e delle locande, dovranno, entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il biennio per gli esercizi già classificati o prima di richiedere la licenza all'autorità di pubblica sicurezza per quelli nuovi, far pervenire agli Enti provinciali per il turismo una denunzia, nella quale saranno segnati tutti gli elementi necessari per la classifica e relativi alla ubicazione, alla attrezzatura ed al genere della clientela dell'albergo, della pensione e della locanda. Gli Enti provinciali per il turismo potranno richiedere agli interessati nuovi o maggiori elementi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati che riterranno indispensabili per procedere alla classifica.

 

          Art. 4. [7]

     Entro il termine di giorni 20 dalla data nella quale gli Enti provinciali per il turismo avranno deliberato sulla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande delle rispettive province, gli elenchi saranno pubblicati nel foglio degli annunzi legali delle province ed affissi negli albi pretorii dei comuni ove si trovano gli alberghi, le pensioni o le locande.

 

          Art. 5.

     Avverso la classifica deliberata dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al Ministero per la stampa e la propaganda entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

     Potranno ricorrere tanto i titolari degli esercizi classificati nella provincia, quanto i proprietari degli stabili locati ad uso degli esercizi stessi. Da parte del titolare di un esercizio è ammesso ricorso sia avverso la classifica attribuita al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda, sia avverso quella attribuita ad altri esercizi [8].

     Il Ministero per la stampa e la propaganda comunicherà di ufficio copia del ricorso al titolare dell'esercizio di cui viene impugnata la classifica, quando il ricorso non provenga dallo stesso. Il detto titolare entro trenta giorni dalla comunicazione potrà far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per la stampa e la propaganda decide in merito a ricorsi, sentita una Commissione centrale presieduta dal direttore generale per il turismo e composta:

     1) da un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza);

     2) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio);

     3) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

     4) da un rappresentante del Ministero delle finanze [9];

     5) da un rappresentante del segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;

     6) da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

     7) dal Presidente della Federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati;

     8) dal Presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

     9) dal segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo;

     10) da un rappresentante della Direzione generale per il turismo con funzioni di relatore.

     La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale per il turismo.

     La decisione del Ministro è definitiva.

     Alle spese per il funzionamento della Commissione sarà provveduto con i Fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda.

 

          Art. 7.

     Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmetteranno al Ministero per la stampa e la propaganda gli elenchi provinciali delle classifiche definitive degli alberghi e delle pensioni, distinti per categoria e delle locande [10].

     Gli Enti provinciali per il turismo redigeranno un elenco separato per gli alberghi, le pensioni e le locande per i quali sia stato presentato ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda [11].

 

          Art. 8.

     Gli elenchi contenenti le classifiche definitive sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Per gli esercizi per i quali vi siano ricorsi e per quelli di nuova apertura, sarà provveduto, dopo la rispettiva decisione del Ministro per la stampa e la propaganda, con decreti suppletivi.

     Nell'annuario degli alberghi d'Italia, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, sarà segnato a fianco di ciascun esercizio la categoria alla quale è stato assegnato.

 

Capo II

DEL CAMBIAMENTO DELLA CLASSIFICA

PER IL MIGLIORAMENTO DELLO STABILE

 

          Art. 9. [12]

     Il titolare della licenza di un albergo, di una pensione o di una locanda il quale intenda portare alle condizioni dell'esercizio un mutamento comprendente miglioramenti interessanti lo stabile, al fine di ottenere l'assegnazione ad una categoria superiore, dovrà presentare all'Ente provinciale per il turismo una istanza per la nuova classifica, con un progetto dettagliato dei lavori da eseguire ed il preventivo della spesa.

 

          Art. 10.

     L'Ente provinciale per il turismo delibererà preliminarmente se sia in massima accoglibile la domanda di miglioramento della classifica ed in caso affermativo accerterà la utilità e la idoneità, ai fini dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dell'esercizio. Eseguiti tali accertamenti, l'Ente provinciale per il turismo prescriverà le condizioni all'adempimento delle quali rimane subordinato il miglioramento della classifica, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, dopo di avere ottenuta l'approvazione tecnica dei progetti stessi da parte del Ministro per la stampa e la propaganda.

 

          Art. 11.

     Il titolare dell'esercizio darà comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministro per la stampa e la propaganda chiedendo il suo consenso per l'esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

     Ove il locatore rifiuti di prestare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'esercizio e sentito il locatore, delibererà autorizzando o meno il conduttore ad eseguire i lavori di miglioramento, purchè la rimanente durata della locazione sia superiore ai due anni [13].

     Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda, entro 30 giorni dalla notifica, da parte del locatore e del titolare dell'esercizio. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. La decisione del Ministro è definitiva.

     Le disposizioni dei due precedenti capoversi non si applicano alle locazioni stipulate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     I lavori di miglioramento dello stabile saranno in ogni caso eseguiti dal titolare dell'esercizio a proprie spese.

     Al momento del rilascio dell'immobile il conduttore potrà chiedere al locatore un'indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore alla metà della somma minore che risulterà tra la spesa nei limiti del preventivo ed il miglioramento.

     Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, in forza di autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, l'indennità non potrà in nessun caso superare la terza parte del prezzo complessivo della locazione per un biennio [14].

     Nessuna indennità è dovuta al conduttore se, nonostante i lavori eseguiti ai fini del miglioramento della classifica, questo non sia stato effettivamente conseguito.

 

Capo III

DEL MANTENIMENTO DELLA CLASSIFICA

RIPARAZIONI ALLO STABILE

 

          Art. 13. [15]

     L'obbligo del locatore previsto dell'art. 1575, n. 2, del codice civile, per gli immobili locati ad uso di albergo, di pensione e di locanda, deve essere osservato dal locatore in relazione alla importanza dell'esercizio quale fu considerato all'atto della locazione.

 

          Art. 14.

     Nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, indipendentemente da quanto è prescritto nella suddetta disposizione, il podestà può prescrivere al titolare dell'esercizio o al proprietario dello stabile, per la parte di loro spettanza, i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità, anche su proposta dell'Ente provinciale per il turismo, sentito l'ufficiale sanitario.

     Il provvedimento indicherà i termini entro i quali i lavori dovranno essere eseguiti e le modalità di esecuzione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dall'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, al Prefetto, che decide definitivamente.

     Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di inadempienza, il podestà può disporre l'esecuzione di ufficio dei lavori.

     Al rimborso delle spese occorse si provvede a carico del conduttore e del proprietario per la parte di spettanza di ciascuno secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 15. [16]

     Indipendentemente dal caso previsto al precedente art. 2 dalle eventuale sanzioni di cui al successivo art. 17 , qualora un albergo o una pensione non abbia tutti i requisiti necessari per rimanere nella categoria alla quale è stato assegnato anche in via definitiva, l'Ente provinciale per il turismo territorialmente competente, provvede alla sua declassificazione ed alla sua assegnazione alla categoria competente.

     Il provvedimento è comunicato dallo stesso Ente provinciale per il turismo al titolare della licenza dell'albergo o della pensione. Entro 30 giorni dalla comunicazione è ammesso il ricorso al Ministero della culturale popolare il quale decide in merito a mente del precedente art. 6. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento.

 

Capo IV

DELLE SANZIONI

 

          Art. 16.

     Il conduttore che, nei termini stabiliti dall'art. 3 del presente regio decreto, non provveda ad effettuare al rispettivo Ente provinciale per il turismo la denuncia del proprio esercizio, corredata dagli elementi relativi alla ubicazione, all'attrezzatura ed al genere della clientela degli alberghi. Pensioni e locande, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 [17].

     Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza sino a che il titolare dell'esercizio non abbia adempiuto a tale obbligo.

 

          Art. 17.

     Il conduttore di un esercizio di albergo, pensione o locanda il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'ente allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [18].

     Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni.

 

          Art. 18.

     Il conduttore di un esercizio di albergo, pensione o locanda il quale attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'esercizio è stata attribuita o un'attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [19].

     La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno tre giornali quotidiani oltre che sul "Bollettino ufficiale" della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

     Inoltre si applica la disposizione del comma 2° dell'articolo precedente. La sospensione, però, può essere estesa anche a 90 giorni.

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 19. [20]

     Gli alberghi, le pensioni e le locande esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

          Art. 20.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 8 le Associazioni di categoria dovranno rivedere i salari per adeguarli alla nuova classifica.

     Fino a tale data nulla è mutato nei riguardi della corresponsione dei salari.

 

          Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 

 

Allegato [21]

     Nel procedere alla assegnazione della classifica degli alberghi, e delle pensioni e delle locande, gli Enti provinciali per il turismo terranno innanzi tutto conto del genere della clientela che frequenta i singoli esercizi, della tradizione e dell'importanza generalmente attribuita ai singoli esercizi, i quali dovranno possedere i sottoindicati requisiti constatati nell'attrezzatura degli esercizi stessi. Gli enti stessi provvederanno a segnalare al Ministero della cultura popolare i casi speciali nei quali si rende opportuna l'applicazione delle deroghe sottoindicate.

     Gli alberghi della categoria di lusso debbono avere:

     1) sale di ritrovo, di lettura, scrittura, trattenimento, di giuoco, di ristorante e banchetti, locale di mescita e sale da ballo, tutte arredate con eleganza e signorilità, con ricchezza di decorazioni accurate anche nei dettagli (impianti sanitari relativi ai locali pubblici in armonia con l'importanza di essi); apparecchio radio;

     2) scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile antico e a tipo antico, impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante i mesi invernali;

     3) camere arredate con lo stesso tono dei saloni di ritrovo anche se di stile diverso, sempre offrenti la massima comodità di arredamento e di conforto;

     4) non meno di metà delle camere dovranno essere provviste di bagno e gabinetto annesso, speciali deroghe potranno essere consentite con provvedimento del Ministro per la cultura popolare per quegli esercizi situati in località balneare, termali, oppure in caso in cui la speciale architettura antica dello stabile non consenta la installazione di bagni nella proporzione indicata;

     5) le camere senza bagno saranno fornite di acqua corrente calda e fredda (anche quelle adibite al personale di servizio degli ospiti); per ogni piano vi dovrà essere un congruo numero di gabinetti e bagni comuni;

     6) i servizi di chiamata per il personale devono essere a segnalazione luminosa;

     7) apparecchi telefonici in ogni stanza per il servizio interno e per il servizio esterno nelle località capoluogo di provincia, nelle altre località apparecchi in ogni stanza per il servizio interno, ed una cabina telefonica per piano;

     8) almeno un ascensore per ospiti, un montavivande, un montacarichi, ed una scala di servizio (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio di montacarichi in detta forma); speciali deroga potrà essere fatta con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora l'architettura dello stabile antica o a stile antico non consenta la effettuazione dei lavori;

     9) servizi accessori (parrucchiere per uomo e signora con impianto di importanza adeguata alla categoria);

     10) impianti di cucina moderna, camere fredde (ghiacciaie);

     11) biancheria, stoviglie, argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti che formano l'esercizio;

     12) personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda e alle peculiari esigenze della clientela con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio. La maggior parte del personale dovrà conoscere le principali lingue estere.

     Gli alberghi di prima categoria debbono avere:

     1) sala di ritrovo e di lettura, locale mescita e ristorante arredati e decorati con gusto, ed in ambienti signorili;

     2) almeno un terzo delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso; speciali deroghe potranno essere consentite con provvedimenti del Ministro per la cultura popolare per quegli esercizi situati in località balneare, termali oppure in casi in cui la speciale architettura antica dello stabile non consenta la installazione dei bagni nella proporzione indicata;

     3) le camere senza bagno escluse quelle per il personale di servizio degli ospiti fornite di acqua corrente calda e fredda, segnalazione di chiamata silenziosa;

     4) impianti di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante l'inverno;

     5) impianti sanitari comuni secondo gli ultimi dettami di igiene, almeno un bagno ed un gabinetto comune per ogni piano;

     6) normalmente impianto telefonico nelle camere per gli esercizi siti in città capoluoghi di provincia o almeno una cabina telefonica per piano; nelle altre località almeno una cabina telefonica per piano;

     7) un ascensore per persone ed un montacarichi, un montavivande (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio del montacarichi in detta forma); speciale deroga potrà essere fatta con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora la struttura dello stabile non consenta la effettuazione dei lavori;

     8) tutte le stanze dovranno essere decorate con distinzione anche se con sobrietà;

     9) le porcellane, l'argenteria, la biancheria, ecc., saranno di prima qualità ed in relazione al tipo dell'arredamento dell'albergo;

     10) il servizio dei pasti del ristorante sarà fatto a tavole separate ed il servizio sarà separato per ciascuna tavola.

     I capo-servizi dovranno conoscere le principali lingue estere ed il complessivo numero del personale dovrà essere proporzionato all'importanza dell'azienda, ad ogni modo sufficiente ad una precisa esplicazione del servizio stesso. Il personale avrà uniformi di servizio.

     Gli alberghi di seconda categoria devono avere:

     1) locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;

     2) di regola 40 stanze per ospiti con almeno un bagno privato o comune per ogni 10 camere, in ogni caso però un bagno ed un gabinetto comune per piano;

     3) acqua corrente nelle camere, illuminazione e campanelli elettrici;

     4) servizi sanitari comuni secondo le norme di igiene;

     5) arredamento delle stanze decoroso, servizio di biancheria, porcellane ed argenterie adeguate;

     6) apparecchio telefonico collegato con la rete urbana ed interurbana, salvo comprovata impossibilità;

     7) impianti di riscaldamento per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;

     8) personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;

     9) servizio dei pasti in apposita sala con tavoli separati.

     Gli alberghi di terza categoria devono avere:

     1) almeno un locale per uso comune ed una sala da pranzo;

     2) di regola 30 stanze;

     3) se l'esercizio ha trenta stanze almeno un bagno comune, se più di trenta stanze almeno due bagni comuni. In ogni caso un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'Ufficio provinciale di igiene;

     4) illuminazione e campanelli elettrici, salvo comprovate impossibilità;

     5) i fabbricati non devono comprendere e non devono essere annessi a stalle ed altri esercizi del genere, e devono essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

     Gli alberghi di quarta categoria devono avere:

     1) almeno un locale per uso comune;

     2) di regola non meno di 9 camere e non oltre 30 stanze;

     3) un bagno comune ed un impianto per doccia, un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'Ufficio provinciale di igiene;

     4) illuminazione e campanelli elettrici, salvo comprovata impossibilità;

     5) devono essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

     Gli alberghi che forniscono il solo alloggio sono classificati con gli stessi criteri nelle sopra indicate categorie non tenendo conto dei requisiti richiesti per la preparazione e la fornitura dei pasti.

     Le pensioni di prima categoria devono avere:

     1) locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;

     2) di regola più di 30 stanze per ospiti, con non meno di un bagno privato o comune per 10 camere, in ogni caso un bagno ed un gabinetto comune per piano. Acqua corrente nelle camere;

     3) servizi sanitari comuni secondo le norme di igiene vigenti;

     4) apparecchi telefonici collegati con la rete urbana ed interurbana, secondo le possibilità locali;

     5) arredamento delle stanze decoroso, servizi di biancheria, porcellane e posaterie adeguati;

     6) impianto di riscaldamento per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;

     7) personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;

     8) servizio di pasti in apposita sala con tavoli separati.

     Le pensioni di seconda categoria devono avere:

     1) almeno un locale di uso comune ed una sala da pranzo;

     2) di regola fino a 30 stanze;

     3) se l'esercizio a trenta stanze almeno un bagno comune se più di trenta stanze almeno due bagni comuni. Un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'Ufficio provinciale di igiene;

     4) illuminazione e campanelli elettrici, secondo le possibilità locali;

     5) devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione della pensione.

     Le pensioni di terza categoria devono avere:

     1) almeno un locale per uso comune;

     2) di regola da 9 a 20 stanze;

     3) un bagno comune o un impianto di doccia, un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'Ufficio provinciale di igiene;

     4) illuminazione e campanelli elettrici, secondo le possibilità locali;

     5) devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione della pensione.

     Locande: gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica verranno denominate locande.

     Dipendenze: le dipendenze degli alberghi e pensioni saranno di norma classificate in una categoria inferiore della casa madre.

     Eventuali deroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministro per la cultura popolare qualora concorrano particolari circostanze di attrezzatura, di ubicazione e di arredamento che pongano la dipendenza in condizione di offrire alla clientele il medesimo trattamento della casa madre.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2651. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[9] Numero così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[17] Comma già modificato dalla L. di conversione 30 dicembre 1937, n. 2651 e così ulteriormente modificato dall' art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729. L'importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729. L'importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729. L'importo della sanzione penale di cui al presente comma, già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[20] Articolo sostituito dalla L. di conversione 30 dicembre 1937, n. 2651 e ora così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.

[21] Allegato così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729.