§ 4.2.15 - L.R. 14 marzo 1988, n. 14.
Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 «Interventi per la viabilità rurale».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:14/03/1988
Numero:14


Sommario
Art. unico.  Per il rifinanziamento della legge 17 settembre 1971, n. 52 articolo 1, che prevede contributi per la viabilità rurale è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.000.000.000.


§ 4.2.15 - L.R. 14 marzo 1988, n. 14. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 «Interventi per la viabilità rurale».

(B.U. 30 marzo 1988, n. 9).

 

Art. unico. Per il rifinanziamento della legge 17 settembre 1971, n. 52 articolo 1, che prevede contributi per la viabilità rurale è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.000.000.000.

     Detta spesa è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 21959 con denominazione «Contributi per la viabilità rurale».

     Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo 21959 è attribuita una ulteriore dotazione di lire 500.000.000.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 12, aprile 1977, n. 15, delle disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976.

     Nel progetto «Ambiente: insediamenti umani e produttivi - insediamenti rurali e servizi» cod. 0305, la iscrizione relativa al capitolo 21959 dell'anno 1977 è aumentato di 1.000.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.