§ 5.1.36 - L.R. 21 marzo 1985, n. 26. - Realizzazione dell'Ospedale di
Pietralata in Roma.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:21/03/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Per il completamento della rete ospedaliera romana, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 settembre 1977, numero relativa alla «Riorganizzazione funzionale dei servizi [...]
Art. 2.  In analogia a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, concernente la «Realizzazione dell'ospedale di Ostia», il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della [...]
Art. 3.  La società concessionaria, qualora intenda servirsi di apporti di altri soggetti operativi per la realizzazione dell'opera, a parità di condizioni, assegnerà l'esecuzione dei lavori previsti ad [...]
Art. 4.  Il progetto esecutivo ed i relativi capitolati che dovranno essere presentati alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di esecutività del contratto di cui al precedente articolo 2, [...]
Art. 5.  La Giunta regionale dovrà approvare il progetto esecutivo ed i relativi capitolati entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5 [...]
Art. 6.  L'ospedale dovrà essere consegnato, finito e funzionale, entro ventiquattro mesi dalla data di consegna dei lavori e dell'area libera.
Art. 7.  L'unità sanitaria locale RM/5, con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, eventuali rapporti tutt'ora pendenti relativi a pregresse progettazione dell'ospedale di [...]
Art. 8.  Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56.
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 5.1.36 - L.R. 21 marzo 1985, n. 26. - Realizzazione dell'Ospedale di

Pietralata in Roma.

(B.U. 30 marzo 1985, n. 9).

 

Art. 1. Per il completamento della rete ospedaliera romana, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 settembre 1977, numero relativa alla «Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costruzione dell'ospedale di Pietralata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 concernente «Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari».

     L'ospedale di cui al precedente comma è dichiarato di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili; le espropriazioni ed i lavori concernenti l'opera anzidetta debbono iniziarsi entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e compiersi nei successivi trentasei mesi [1].

     Le funzioni riguardanti l'espropriazione e l'occupazione di urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dell'ospedale di che trattasi sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale; ai relativi adempimenti esecutivi provvede il coordinatore del settore espropri e collaudazione lavori [1].

 

     Art. 2. In analogia a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, concernente la «Realizzazione dell'ospedale di Ostia», il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposito contratto con la INSO S.p.A. (sistemi per le infrastrutture sociali - società a totale partecipazione statale) relativo alla progettazione esecutiva e costruzione, in concessione, con il metodo «Oxford», del complesso ospedaliero di cui al precedente articolo 1 per un totale di trecentosessanta posti letto, da erigersi con la formula «chiavi in mano» a Roma nell'area già prevista a tale scopo nel piano regolatore generale del comune di Roma, zona Pietralata.

 

     Art. 3. La società concessionaria, qualora intenda servirsi di apporti di altri soggetti operativi per la realizzazione dell'opera, a parità di condizioni, assegnerà l'esecuzione dei lavori previsti ad imprese o cooperative di produzione e lavoro che operano anche nell'ambito regionale.

 

     Art. 4. Il progetto esecutivo ed i relativi capitolati che dovranno essere presentati alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di esecutività del contratto di cui al precedente articolo 2, dovranno essere redatti sulla base di quelli a suo tempo approvati per l'ospedale di Ostia ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, con gli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla diversa funzione e localizzazione dell'opera.

     Il costo dell'opera sarà determinato sulla base dei prezzi a suo tempo approvati dal Consiglio regionale per la realizzazione dell'ospedale di Ostia, con gli adeguamenti di legge.

 

     Art. 5. La Giunta regionale dovrà approvare il progetto esecutivo ed i relativi capitolati entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

 

     Art. 6. L'ospedale dovrà essere consegnato, finito e funzionale, entro ventiquattro mesi dalla data di consegna dei lavori e dell'area libera.

     Saranno applicate le procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15.

 

     Art. 7. L'unità sanitaria locale RM/5, con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, eventuali rapporti tutt'ora pendenti relativi a pregresse progettazione dell'ospedale di Pietralata.

     I relativi oneri finanziari sono a carico della presente legge.

 

     Art. 8. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56.

     Alla copertura finanziaria conseguente si provvederà a carico del capitolo n. 13207 del bilancio pluriennale 1984/1986 limitatamente agli esercizi 1985 (L. 20.000 milioni) e 1986 (L. 35.000 milioni).

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo così integrato dall'articolo unico della legge L.R. 3/1/1986, n. 3.

[1] Articolo così integrato dall'articolo unico della legge L.R. 3/1/1986, n. 3.