§ 4.4.68 - L.R. 17 luglio 1989, n. 48.
Delega alle provincie di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/07/1989
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). 1. La presente legge risponde al fine di conseguire il corretto ed efficace esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni alla [...]
Art. 2.  (Funzioni amministrative delegate). 1. In deroga di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province, in materia di tutela della qualità [...]
Art. 3.  (Modalità di esercizio delle funzioni delegate). 1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 2 sono esercitate secondo le procedure e i criteri indicati negli articoli 7, 9, 13 e 15 [...]
Art. 4.  (Esercizio delle attività di vigilanza e controllo). 1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse con le funzioni amministrative delegate con la presente legge, le province si [...]
Art. 5.  (Potere di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate. Direttive). 1. Il Consiglio regionale, ai fini della protezione della salute e salvaguardia dell'ambiente, emana [...]
Art. 6.  (Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate). 1. La vigilanza e il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite [...]
Art. 7.  (Personale e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate). 1. La Giunta regionale può provvedere, su proposta dell'assessore competente, in ragione delle proprie disponibilità, con [...]
Art. 8.  (Deroga alle procedure per la delega di funzioni). 1. Le deleghe di cui alla presente legge sono conferite in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1985, [...]
Art. 9.  (Abrogazione di norme regionali precedenti). 1. E' abrogata la legge regionale 29 giugno 1979, n. 50.
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie). 1. Per il rimborso alle province inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è istituito per memoria nel bilancio per l'anno 1989, il capitolo n. [...]
Art. 11.  (Dichiarazione di urgenza). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso [...]


§ 4.4.68 - L.R. 17 luglio 1989, n. 48. [1]

Delega alle provincie di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.

(B.U. 1 agosto 1989, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità della legge). 1. La presente legge risponde al fine di conseguire il corretto ed efficace esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni alla costruzione, alla modificazione sostanziale e al trasferimento di stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità, che possano provocare inquinamento atmosferico e di autorizzazioni provvisorie e definitive alla continuazione delle omissioni da impianti esistenti, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative delegate). 1. In deroga di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province, in materia di tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. Compete altresì alle province l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 3. (Modalità di esercizio delle funzioni delegate). 1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 2 sono esercitate secondo le procedure e i criteri indicati negli articoli 7, 9, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e nel rispetto degli atti di programmazione, coordinamento e indirizzo della Regione.

 

     Art. 4. (Esercizio delle attività di vigilanza e controllo). 1. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse con le funzioni amministrative delegate con la presente legge, le province si avvalgono dei servizi per l'igiene pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro delle unità sanitarie locali e del presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9.

 

     Art. 5. (Potere di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate. Direttive). 1. Il Consiglio regionale, ai fini della protezione della salute e salvaguardia dell'ambiente, emana indirizzi di carattere generale cui le amministrazioni provinciali devono attenersi per l'esercizio delle funzioni delegate, finalizzati anche al coordinamento e all'integrazione delle competenze dei diversi enti interessati.

     2. La Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi di cui al precedente comma, impartisce direttive di attuazione e organizzazione agli enti delegatari.

 

 

     Art. 6. (Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate). 1. La vigilanza e il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

     2. La relazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della citata legge regionale, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

 

 

     Art. 7. (Personale e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate). 1. La Giunta regionale può provvedere, su proposta dell'assessore competente, in ragione delle proprie disponibilità, con propria deliberazione, al comando di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge.

     2. La Regione rimborsa annualmente agli enti delegati le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate con la presente legge. A tal fine, con legge di bilancio si provvede allo stanziamento delle somme necessarie, tenendo conto delle esigenze finanziarie di ciascun ente per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 8. (Deroga alle procedure per la delega di funzioni). 1. Le deleghe di cui alla presente legge sono conferite in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'improcrastinabile necessità di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio dei compiti afferenti alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

 

     Art. 9. (Abrogazione di norme regionali precedenti). 1. E' abrogata la legge regionale 29 giugno 1979, n. 50.

     2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie). 1. Per il rimborso alle province inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è istituito per memoria nel bilancio per l'anno 1989, il capitolo n. 13870 con la seguente denominazione: «Rimborso spese alle province per l'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione in materia di inquinamento atmosferico». (Spesa obbligatoria).

 

     Art. 11. (Dichiarazione di urgenza). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.