§ 5.4.12 - L.R. 12 febbraio 1988, n. 9. - Organizzazione e funzionamento
dei presidi multizonali di prevenzione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri
Data:12/02/1988
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Presidi multizonali di prevenzione). 1. La presente legge disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, in attuazione dell'articolo 22 [...]
Art. 2.  (Funzioni). 1. I presidi multizonali di prevenzione esplicano attività integrativa delle funzioni proprie del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, [...]
Art. 3.  (Bacino di utenza). 1. Il piano sanitario regionale determina l'ubicazione e l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione in relazione alle esigenze del territorio ed agli obiettivi [...]
Art. 4.  (Compiti di informazione). 1. Anche al fine di contribuire all'educazione sanitaria e di sicurezza della popolazione ed alla formazione professionale ed aggiornamento del personale, in relazione [...]
Art. 5.  (Attività ispettiva di controllo). 1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione che, per essere stato individuato ai sensi del successivo articolo 12, riveste la qualità di ufficiale od [...]
Art. 6.  (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti). 1. Presso il settore igiene degli ambienti confinati di ogni presidio multizonale di prevenzione [...]
Art. 7.  (Prestazioni nei confronti dei privati). 1. I presidi multizonali di prevenzione possono svolgere prestazioni nei confronti dei privati compatibilmente con le esigenze di servizio nei casi e secondo [...]
Art. 8.  (Gestione dei presidi multizonali di prevenzione). 1. La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono ubicate [...]
Art. 9.  (Organizzazione dei presidi multizonali di prevenzione). 1. I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei settori:
Art. 10.  (Organizzazione del lavoro). 1. L'organizzazione del lavoro nei presidi multizonali di prevenzione deve rispondere ed essere costantemente adeguata alle effettive necessità delle unità sanitarie [...]
Art. 11.  (Responsabili dei presidi multizonali di prevenzione, dei settori, dei laboratori e delle unità operative e delle sezioni decentrate). 1. Ad ogni settore o sezione del presidio multizonale di [...]
Art. 12.  (Personale di vigilanza). 1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione da destinare alle attività di cui al precedente articolo 5 in materia di igiene e sanità pubblica è individuato dal [...]
Art. 13.  (Pronta reperibilità). 1. Presso ciascun presidio multizonale di prevenzione sono organizzati turni di reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza comportanti gravi [...]
Art. 14.  (Programmazione delle attività e degli interventi). 1. Entro il mese di maggio di ogni anno il comitato tecnico di coordinamento, anche in conformità alle direttive regionali di cui al successivo [...]
Art. 15.  (Comitato tecnico di coordinamento). 1. Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico di coordinamento con il compito di assicurare il coordinamento, [...]
Art. 16.  (Conferenza degli operatori del presidio multizonale di prevenzione). 1. Al fine della reciproca comunicazione di esperienze e risultati è indetta, con periodicità almeno annuale, la conferenza [...]
Art. 17.  (Direttive regionali). 1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento di cui al successivo articolo 18, emana direttive per il coordinamento [...]
Art. 18.  (Comitato regionale di coordinamento). 1. E' istituito il comitato regionale di coordinamento dei presidi multizonali di prevenzione quale organismo di consultazione della Giunta regionale con il [...]
Art. 19.  (Personale). 1. La dotazione organica dei singoli presidi multizonali di prevenzione e determinata dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dell'entità [...]
Art. 20.  (Aggiornamento degli operatori). 1. La Regione, d'intesa con le unità sanitarie locali ove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentito il comitato di coordinamento di cui al [...]
Art. 21.  (Finanziamento). 1. La Regione assicura il finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione mediante assegnazione finalizzata, nell'ambito delle quote ad essa spettanti del fondo sanitario [...]
Art. 22.  (Beni ed attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione). 1. Per la realizzazione dei presidi multizonali di prevenzione sono utilizzati in via prioritaria i beni, le attrezzature ed il [...]
Art. 23.  (Norme transitorie). 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è istituito un presidio multizonale di prevenzione in ogni capoluogo di provincia il cui ambito territoriale [...]


§ 5.4.12 - L.R. 12 febbraio 1988, n. 9. - Organizzazione e funzionamento

dei presidi multizonali di prevenzione. [*]

(B.U. 29 febbraio 1988, n. 6).

 

Art. 1. (Presidi multizonali di prevenzione). 1. La presente legge disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, in attuazione dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1] e definisce le modalità di coordinamento di tali presidi con i servizi delle unità sanitarie locali anche in attuazione delle leggi regionali 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, 6 giugno 1980, n. 52, 6 giugno 1980, n. 55 e 20 giugno 1980, n. 76.

     2. I presidi multizonali di prevenzione sono strutture tecnico- scientifiche delle unità sanitarie locali, dotate di autonomia tecnico- funzionale che, per le loro caratteristiche specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte verso territori la cui estensione includa più unità sanitarie locali, nelle materie dell'igiene e sanità pubblica, dell'ambiente, dell'alimentazione e della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia veterinaria.

 

     Art. 2. (Funzioni). 1. I presidi multizonali di prevenzione esplicano attività integrativa delle funzioni proprie del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» e del «Servizio veterinario» previsti dall'articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 ed operano in collegamento tecnico-funzionale con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

     2. L'espletamento delle attività di competenza dei presidi e servizi multizonali di prevenzione avviene:

     a) su richiesta dei servizi delle unità sanitarie locali, comprese nel relativo bacino di utenza, salvo quanto previsto ai successivi articoli;

     b) in attuazione di specifici obblighi di legge;

     c) secondo specifici programmi di attività.

     3. I presidi multizonali di prevenzione collaborano alla raccolta ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni necessari alla Regione ed alle unità sanitarie locali anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

     4. I presidi multizonali di prevenzione svolgono attività di indagine e consulenza per la Regione anche al fine dei necessari raccordi con l'attività dell'istituto superiore di sanità, dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, dell'E.N.E.A. (comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative), dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e degli altri istituti di ricerca.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge nulla è innovato per quanto riguarda le funzioni delle unità sanitarie locali in materia di igiene pubblica e di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia veterinaria previste dalla vigente legislazione.

 

     Art. 3. (Bacino di utenza). 1. Il piano sanitario regionale determina l'ubicazione e l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione in relazione alle esigenze del territorio ed agli obiettivi del piano medesimo nonché alla distribuzione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.

     2. Il piano sanitario regionale individua altresì i presidi multizonali di prevenzione ovvero le sezioni od ambiti di attività degli stessi che, in relazione a funzioni di elevata specializzazione che chiedano l'uso di alte tecnologie, operano per l'intero territorio regionale, anche quali strutture di riferimento per gli altri presidi multizonali di prevenzione.

 

     Art. 4. (Compiti di informazione). 1. Anche al fine di contribuire all'educazione sanitaria e di sicurezza della popolazione ed alla formazione professionale ed aggiornamento del personale, in relazione alle diverse aree di attività ed in collaborazione con i vari livelli del sistema informativo regionale, il presidio multizonale di prevenzione provvede alla rilevazione ed all'elaborazione di dati e notizie anche di carattere tecnico-scientifico.

     Tali attività, che rappresentano un compito fondamentale e qualificante del presidio multizonale di prevenzione, riguardano in particolare:

     a) i problemi emergenti sul territorio e le soluzioni tecniche già progettate e consolidate;

     b) le sostanze ed i materiali utilizzati;

     c) le tecnologie produttive;

     d) i rischi ed i danni negli ambienti di vita e di lavoro;

     e) le metodologie di analisi, interventi e bonifiche;

     f) i risultati perseguiti nello svolgimento delle attività e dei programmi di competenza.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità e previo parere del comitato regionale di coordinamento di cui al successivo articolo 18, individua il presidio multizonale di prevenzione presso il quale verrà istituito un centro regionale di documentazione ed informazione sui rischi ed i danni in igiene ambientale e del lavoro che opererà in collegamento con le competenti strutture regionali ed in particolare con l'osservatorio epidemiologico regionale.

     4. La deliberazione di cui al precedente terzo comma fissa altresì le modalità di funzionamento del centro regionale di documentazione ed informazione previsto dal presente articolo che assume, tra l'altro, le funzioni indicate all'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53.

     5. Il predetto centro di documentazione costituisce un settore del presidio multizonale di prevenzione presso il quale è istituito.

 

     Art. 5. (Attività ispettiva di controllo). 1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione che, per essere stato individuato ai sensi del successivo articolo 12, riveste la qualità di ufficiale od agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale nonché il personale cui tale qualità sia stata attribuita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76, può effettuare operazioni di vigilanza o controllo mediante prelievo di campioni od ispezione, su richiesta del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» e del «Servizio veterinario» delle unità sanitarie locali.

     2. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge o da regolamenti, il programma di lavoro, di cui al successivo articolo 14, ovvero le direttive regionali, di cui all'articolo 17 della presente legge, possono prevedere che le operazioni di cui al comma precedente siano effettuate di iniziativa del presidio multizonale di prevenzione. Dette operazioni sono svolte in collaborazione con l'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale devono compiersi e ad esse è chiamato a partecipare il personale di vigilanza dell'unità sanitaria locale medesima secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     3. Il personale che svolge i compiti di cui ai precedenti commi riferisce sui risultati al responsabile del presidio multizonale di prevenzione il quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'unita sanitaria locale interessata.

     4. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione è tenuto al segreto d'ufficio in ordine ai dati ed ai fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

 

     Art. 6. (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti). 1. Presso il settore igiene degli ambienti confinati di ogni presidio multizonale di prevenzione è insediata la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 [2].

     2. La commissione è composta da:

     a) il responsabile del settore igiene degli ambienti confinati, che la presiede;

     b) un laureato in medicina, con specializzazione in radiologia o medicina nucleare;

     c) un laureato in fisica od in ingegneria, facente parte del servizio ambiente;

     d) il responsabile di un servizio di fisica sanitaria ospedaliero;

     e) un esperto qualificato laureato scelto dall'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 [2];

     f) un laureato in medicina, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 [2], ovvero specialista in igiene pubblica od in medicina del lavoro.

     3. La commissione è integrata, di volta in volta, dal responsabile del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» dell'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo amministrativo dell'unità sanitaria locale dove ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

     5. La commissione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono nominati, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 15, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

     6. Fino alla nomina dei componenti a norma della presente legge, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni esistenti, così come in atto composte.

 

     Art. 7. (Prestazioni nei confronti dei privati). 1. I presidi multizonali di prevenzione possono svolgere prestazioni nei confronti dei privati compatibilmente con le esigenze di servizio nei casi e secondo le tariffe fissate con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le unità sanitarie locali che gestiscono i presidi multizonali di prevenzione possono, per le finalità di cui al precedente comma, stipulare con terzi contratti o convenzioni di prestazione periodica o continuativa sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Regione ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato regionale di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

 

     Art. 8. (Gestione dei presidi multizonali di prevenzione). 1. La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono ubicate prevalentemente le strutture che fanno capo al servizio stesso. Tale gestione viene svolta secondo le modalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla presente legge.

     2. Per la gestione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione l'unità sanitaria locale competente per territorio tiene un apposito conto separato che viene allegato al bilancio di previsione.

 

     Art. 9. (Organizzazione dei presidi multizonali di prevenzione). 1. I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei settori:

     a) ambiente;

     b) igiene degli ambienti confinati;

     c) tossicologico;

     d) impiantistico-antifortunistico.

     2. I settori costituiscono, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, strutture di supporto tecnico-specialistico, operano in reciproca collaborazione in espletamento dei compiti assegnati al presidio multizonale di prevenzione e svolgono compiti specifici di loro competenza, come di seguito precisato:

     a) il settore ambiente svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione concernenti, in particolare, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Il settore è altresì preposto all'esecuzione dei compiti di supporto per le attività istruttorie e di controllo di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 [3] e relativi regolamenti di esecuzione, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 [4] e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 [5] e successive modificazioni ed integrazioni. Svolge inoltre compiti di supporto agli uffici od amministrazioni interessate per le attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [6];

     b) il settore igiene degli ambienti confinati svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione negli ambienti confinati, concernenti l'inquinamento acustico, le vibrazioni, il microclima, l'illuminamento, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Svolge inoltre compiti di supporto, agli uffici od amministrazioni interessate, per le attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [6], e per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti l'igiene e la tossicologia del lavoro. Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore fornisce la propria collaborazione tecnica nello svolgimento di indagini mirate su gruppi di lavoro esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e valutazione epidemiologica dei dati. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami e delle analisi di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 [7]. Il settore svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti i provvedimenti del sindaco previsti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [8]. Il settore igiene degli ambienti confinati opera anche in collaborazione con i servizi di fisica sanitaria ospedalieri, istituiti a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 [9];

     c) il settore tossicologico svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti In particolare, l'igiene, la tossicologia, l'analisi chimica e microbiologica degli alimenti, delle bevande, ivi comprese le acque potabili, minerali termali, i farmaci, i cosmetici, i presidi sanitari, gli stupefacenti e le sostanze psicotrope ed i fitofarmaci;

     d) il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti in ordine alle attività di controllo e prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro previsti dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 76.

     Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge, altresì, in conformità alla vigente materia i seguenti compiti particolari:

     1) verifica degli ascensori e montacarichi;

     2) verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti elettrici;

     3) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 [1]0, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328 e 336, fatte salve le competenze dello Stato;

     4) verifica e collaudo degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e/o incendio;

     5) controllo e verifiche, ove previsto, sugli apparecchi a pressione e sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

     6) verifiche sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi liquefatti e disciolti;

     7) verifiche sulle autocisterne per il trasporto di combustibili.

     3. Tutti i settori sono organizzati in laboratori. La individuazione dei predetti laboratori è effettuata dal comitato tecnico di coordinamento ed è successivamente deliberata con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione.

     4. Il piano sanitario regionale può prevedere la costituzione di appositi servizi multizonali di prevenzione in relazione alle specifiche esigenze del territorio.

 

     Art. 10. (Organizzazione del lavoro). 1. L'organizzazione del lavoro nei presidi multizonali di prevenzione deve rispondere ed essere costantemente adeguata alle effettive necessità delle unità sanitarie locali comprese nel territorio di riferimento. L'attività dei presidi è espletata attraverso la costituzione di unità operative di tipo dipartimentale formate da operatori appartenenti a vari settori.

     2. Le unità operative riguardano le seguenti materie:

     a) ambiente;

     b) igiene degli ambienti confinati;

     c) tossicologico;

     d) impiantistico-antinfortunistico.

     3. Ulteriori unità operative possono essere previste nel programma annuale di cui al successivo articolo 14 per il raggiungimento di fini specifici o per la soluzione di problemi particolari.

     4. Personale chiamato a far parte dell'unite operativa e, nell'ambito di questa, il responsabile dell'unità, sono individuati con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione, su proposta del responsabile del presidio stesso al quale risponde per le attività connesse all'attività operativa.

 

     Art. 11. (Responsabili dei presidi multizonali di prevenzione, dei settori, dei laboratori e delle unità operative e delle sezioni decentrate). 1. Ad ogni settore o sezione del presidio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile di posizione funzionale apicale appartenente ai seguenti profili professionali:

     a) settore ambiente: chimico, biologo;

     b) settore igiene degli ambienti confinati: fisico, chimico, ingegnere;

     c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico;

     d) settore impiantistico-antinfortunistico: ingegnere [1]0a.

     2. Ad ogni laboratorio del settore è preposto un operatore appartenente alla posizione funzionale di coadiutore.

     3. Le unità operative sono coordinate da un operatore appartenente alla posizione funzionale di coadiutore.

     4. Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione è nominato tra i responsabili dei settori con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [1]1 e mantiene la responsabilità del settore cui è preposto.

     5. Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione:

     a) sovrintende all'attività del presidio multizonale di prevenzione, garantisce il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori, dalle sezioni decentrate e dalle unità operative e coordina l'attività degli operatori addetti alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 5;

     b) presiede e convoca il comitato tecnico di coordinamento;

     c) fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 12. (Personale di vigilanza). 1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione da destinare alle attività di cui al precedente articolo 5 in materia di igiene e sanità pubblica è individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio stesso ha sede, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 15 secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     2. Al personale da destinarsi alle attività di cui al precedente articolo 5, in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria è attribuita nei modi stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76. L'indicazione dei nominativi è formulata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio multizonale ha sede, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 15.

 

     Art. 13. (Pronta reperibilità). 1. Presso ciascun presidio multizonale di prevenzione sono organizzati turni di reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza comportanti gravi pericoli per la salute pubblica e l'integrità ambientale nonché per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile.

 

     Art. 14. (Programmazione delle attività e degli interventi). 1. Entro il mese di maggio di ogni anno il comitato tecnico di coordinamento, anche in conformità alle direttive regionali di cui al successivo articolo 17, predispone una proposta di programma da sottoporre a tutte le unità sanitarie locali comprese nel bacino di utenza del presidio multizonale di prevenzione. Tale proposta deve contenere gli indirizzi operativi del presidio multizonale di prevenzione per l'anno successivo; deve, inoltre, prevedere le unità operative di cui all'articolo 10 della presente legge secondo le necessità, emerse nell'anno precedente ed in relazione agli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

     2. Entro il mese di giugno di ogni anno, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate fanno pervenire alle unità sanitarie locali che gestiscono i presidi multizonali di prevenzione osservazioni scritte, predisposte dai competenti servizi, in ordine al programma annuale di lavoro.

     3. Entro il mese di luglio di ogni anno i presidenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali che gestiscono servizi multizonali di prevenzione convocano i rappresentanti dei comitati di gestione di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, per l'approvazione del programma annuale di lavoro, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle singole unità sanitarie locali.

     4. Il programma di lavoro del servizio multizonale di prevenzione è allegato al piano territoriale dell'unità sanitaria locale sede del presidio stesso, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58.

 

     Art. 15. (Comitato tecnico di coordinamento). 1. Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico di coordinamento con il compito di assicurare il coordinamento, l'interdisciplinarietà e l'uniformità degli interventi effettuati dal presidio nonché dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

     2. In particolare, il comitato tecnico di coordinamento:

     a) propone alle unità sanitarie locali il programma di lavoro annuale e l'organizzazione delle sezioni, dei settori, dei laboratori e delle unità operative;

     b) assicura il collegamento tra il presidio multizonale di prevenzione e i servizi interessati delle unità sanitarie locali comprese nel relativo bacino di utenza anche al fine di evitare la duplicazione degli interventi e delle prestazioni;

     c) formula proposte in ordine alla dotazione organica ed alle attrezzature del presidio multizonale di prevenzione;

     d) elabora i programmi per l'aggiornamento del personale;

     e) propone i programmi di collaborazione con enti ed istituti di ricerca.

     3. Il comitato tecnico di coordinamento è composto:

     a) dal responsabile del servizio multizonale di prevenzione che lo presiede e lo convoca;

     b) dai responsabili dei settori e delle eventuali sezioni decentrate del presidio stesso;

     c) dai responsabili dei servizi dell'unità sanitaria-locale che esplicano attività in materia di igiene pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia veterinaria previsti dall'articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, delle unità sanitarie locali comprese nel relativo bacino di utenza.

     4. Il comitato tecnico è convocato ogni quattro mesi nonché su richiesta motivata del comitato di gestione di una unità sanitaria locale compresa nel relativo bacino di utenza per la predisposizione di particolari interventi nelle materie di competenza del servizio multizonale di prevenzione, resi necessari dal verificarsi di eventi non previsti che implichino modifiche del programma di lavoro. Tali modifiche, qualora comportino variazioni negli oneri di spesa, devono essere sottoposte all'approvazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 16. (Conferenza degli operatori del presidio multizonale di prevenzione). 1. Al fine della reciproca comunicazione di esperienze e risultati è indetta, con periodicità almeno annuale, la conferenza degli operatori del presidio multizonale di prevenzione.

     2. La conferenza è convocata, su proposta del comitato tecnico di coordinamento, dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 17. (Direttive regionali). 1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento di cui al successivo articolo 18, emana direttive per il coordinamento delle attività dei presidi multizonali di prevenzione anche mediante l'individuazione di criteri uniformi di programmazione delle attività e metodologie di lavoro nonché la determinazione e l'effettuazione dei controlli di qualità intesi ad assicurare i livelli di efficienza operativa dei presidi stessi.

     2. Per le stesse finalità l'Assessore regionale alla sanità promuove incontri periodici cui partecipano i responsabili dei presidi multizonali di prevenzione, i responsabili dei relativi settori e sezioni decentrate nonché i responsabili dei laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

 

     Art. 18. (Comitato regionale di coordinamento). 1. E' istituito il comitato regionale di coordinamento dei presidi multizonali di prevenzione quale organismo di consultazione della Giunta regionale con il compito di formulare pareri e proposte in ordine alle questioni relative al funzionamento dei presidi stessi, all'esercizio dei controlli qualitativi e quantitativi dell'attività dei medesimi e per assicurare nell'intero territorio l'omogeneità e l'uniformità delle modalità di intervento. Il comitato regionale di coordinamento svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 [1]2, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462 [1]3.

     2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è così composto:

     a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) da cinque consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

     c) da tre presidenti di unità sanitarie locali designati dall'ANCI (associazione nazionale comuni d'Italia) regionale;

     d) dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione;

     e) da un rappresentante designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

     f) da tre responsabili dei «Servizi per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» delle unità sanitarie locali designati dalla Giunta regionale;

     g) da tre responsabili dei «Servizi veterinari» delle unità sanitarie locali designati dalla Giunta regionale;

     h) da sette esperti rispettivamente in chimica, ingegneria e medicina del lavoro, fisica, biologia, geologia ed agronomia, designati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità;

     i) da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     l) da otto esperti rappresentanti delle imprese designati dalle organizzazioni imprenditoriali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale e cioè due per gli industriali, tre per gli artigiani e tre per gli imprenditori agricoli;

     m) dal responsabile del settore regionale «Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro»;

     n) dal responsabile del settore regionale «Medicina veterinaria».

     3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato alla sanità della Regione.

     4. L'Assessore regionale alla sanità può chiamare a far parte del comitato, di volta in volta, uno o più esperti in relazione alle specifiche materie da trattare.

     5. Ai membri estranei all'Amministrazione regionale nonché agli esperti spettano il compenso e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 19. (Personale). 1. La dotazione organica dei singoli presidi multizonali di prevenzione e determinata dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dell'entità degli interventi nonché degli obiettivi del piano stesso.

     2. Presso i presidi multizonali di prevenzione, in ogni caso, deve essere prevista la presenza di medici, biologi, chimici, fisici, ingegneri, geologi, operatori professionali, operatori professionali dirigenti, personale di vigilanza ed ispezione, assistenti tecnici, operatori tecnici ed agenti tecnici, nonché la presenza di personale amministrativo in misura adeguata allo svolgimento delle attività dei servizi stessi.

 

     Art. 20. (Aggiornamento degli operatori). 1. La Regione, d'intesa con le unità sanitarie locali ove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 15, predispone, in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, programmi e corsi di aggiornamento del personale dei presidi multizonali di prevenzione.

     2. All'aggiornamento del personale, di cui al precedente comma, partecipa altresì il personale dei servizi delle unità sanitarie locali che esplica attività in materia di igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia veterinaria e dei servizi di fisica sanitaria ospedalieri.

 

     Art. 21. (Finanziamento). 1. La Regione assicura il finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione mediante assegnazione finalizzata, nell'ambito delle quote ad essa spettanti del fondo sanitario nazionale.

     2. Le spese occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 7, qualora non siano direttamente a carico dei privati a norma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 [1]4, sono rimborsate dagli utenti interessati secondo modalità fissate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Beni ed attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione). 1. Per la realizzazione dei presidi multizonali di prevenzione sono utilizzati in via prioritaria i beni, le attrezzature ed il personale già appartenenti ai laboratori di igiene e profilassi, all'E.N.P.I. (ente nazionale prevenzione infortuni), all'associazione nazionale per il controllo della combustione nonché ai comitati provinciali antimalarici ed ai laboratori degli ex uffici di igiene dei comuni. In ogni caso dovrà essere garantita presso ogni presidio multizonale di prevenzione una dotazione di strumentazioni scientifiche ed attrezzature, tale da assicurare la piena operatività dei settori dei presidi stessi nonché delle eventuali sezioni decentrate.

 

     Art. 23. (Norme transitorie). 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è istituito un presidio multizonale di prevenzione in ogni capoluogo di provincia il cui ambito territoriale coincide con quello della rispettiva provincia, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

     2. Nella provincia di Roma è istituito un presidio multizonale di prevenzione che utilizza le strutture ed i presidi indicati nel precedente articolo 22, esistenti nelle unità sanitarie locali RM/1 e RM/10. Tale presidio multizonale di prevenzione avrà i propri settori di attività così suddivisi:

     a) settore ambiente;

     b) settore igiene degli ambienti confinati;

     c) settore tossicologico;

     d) settore impiantistico-antinfortunistico;

     e) sezione decentrata per il controllo delle acque potabili nel territorio del comune di Roma presso l'unità sanitaria locale RM/ 1.

     3. Salvo diversa previsione del piano sanitario regionale le strutture di cui al precedente articolo 22 attualmente comprese rispettivamente nelle unità sanitarie locali RM/1 e RM/10; costituiscono un unico presidio multizonale di prevenzione diretto da un unico responsabile e dotato di un comitato tecnico di coordinamento.

     4. Le unità sanitarie locali RM/1 e RM/10 provvedono alla gestione delle strutture e del personale compresi nel proprio territorio con le modalità di cui alla presente legge nonché ad attribuire, d'intesa fra loro, la responsabilità del presidio multizonale di prevenzione e dei relativi settori al personale in possesso dei requisiti richiesti.

     5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'esame del Consiglio regionale il piano delle sezioni decentrate di cui eventualmente abbisognano i presidi provinciali per espletare la propria attività.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 22 della L.R. 6 ottobre 1998, n. 45, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 22, L.R. 45/98.

[1] G.U. 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[2] G.U. 16/4/1964, n. 95 (S.O.), «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

[2] G.U. 16/4/1964, n. 95 (S.O.), «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

[2] G.U. 16/4/1964, n. 95 (S.O.), «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

[3] G.U. 13/8/1966, n. 201, «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico».

[4] G.U. 29/5/1976, n. 141, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

[5] G.U. 15/12/1982, n. 343, «Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

[6] G.U 29/8/1977, n. 234 (S.O.), «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

[6] G.U 29/8/1977, n. 234 (S.O.), «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

[7] G.U. 23/12/1971, n. 324, «Tutela sanitaria delle attività sportive».

[8] G.U. 9/8/1934, n. 186 (S.O.), «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

[9] G.U. 23/4/1969, n. 104 (S.O.), «Ordinamento interno dei servizi ospedalieri».

[1]10 G.U. 12/7/1955, n. 158 (S.O.), «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

[1]10a Così modificato dall'art. unico della L.R. 10/5/1990, n. 51.

[1]11 G.U. 15/2/1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

[1]12 G.U. 20/6/1986, n. 141, «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

[1]13 G.U. 11/8/1986, n. 185.

[1]14 G.U. 29/12/1979, n. 352, le «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento».