§ 4.4.96 - L.R. 20 novembre 1996, n. 47.
Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/11/1996
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.4.96 - L.R. 20 novembre 1996, n. 47. [1]

Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento.

(B.U. 30 novembre 1996, n. 33).

 

Art. 1.

     1. La presente legge individua le funzioni amministrative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento di interesse locale da attribuirsi alle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 14, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2.

     1. Le Province svolgono, nel loro territorio, le funzioni di interesse provinciale relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed in particolare:

     a) controllo nel rispetto del limite di accettabilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei e loro eventuale autorizzazione;

     b) programmazione degli interventi di installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici da realizzarsi dalla struttura tecnica competente;

     c) individuazione e proposta di delimitazione alla Regione delle zone di cui è ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo o sottosuolo;

     d) controllo nel rispetto del limite di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo e loro autorizzazione nei casi previsti dalla legge;

     e) controllo degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli scarichi nelle unità geologiche profonde, non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza comunale, e loro autorizzazione;

     f) effettuazione delle ispezioni negli insediamenti necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

 

     Art. 3.

     1. E' riservato al Comune il controllo degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto fra cubatura complessiva e superficie è inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche.

     2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 o all'allaccio e scarico in fognatura, è rilasciato dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o con le modalità indicate da apposito regolamento.

 

     Art. 4.

     1. Le autorizzazioni allo scarico espresse o tacite in possesso degli insediamenti, rimangono in vigore fino al rilascio delle autorizzazioni rinnovate.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.