§ 5.14.32 - L.R. 2 settembre 1986, n. 36. - Contributo alla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina per l'avvio della esperienza di istruzione a distanza.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:02/09/1986
Numero:36


Sommario
Art. 1.  E' concesso alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina, aderente al consorzio università a distanza (C.U.D.) di cui fa anche parte l'università di Roma [...]
Art. 2.  All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo invio da parte della camera [...]
Art. 3.  La copertura finanziaria della spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 1, è costituita, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, [...]


§ 5.14.32 - L.R. 2 settembre 1986, n. 36. - Contributo alla Camera di

commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina per l'avvio della esperienza di istruzione a distanza.

(B.U. 20 settembre 1986, n. 26).

 

Art. 1. E' concesso alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina, aderente al consorzio università a distanza (C.U.D.) di cui fa anche parte l'università di Roma «La Sapienza», un contributo straordinario di lire 150 milioni per consentire l'istituzione del centro locale di studio in Latina mirato all'avvio della prima esperienza di istruzione universitaria a distanza in collegamento con la scuola diretta a fini speciali in informatica istituita dall'università di Roma «La Sapienza».

 

     Art. 2. All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo invio da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina all'Assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio, del programma di attività realizzato e da realizzare nel quale siano evidenziati i costi sostenuti o da sostenere.

     La C.C.I.A.A. di Latina dovrà presentare, entro dodici mesi dall'avvenuta erogazione del contributo, rendiconto dal quale dovrà risultare documentata la spesa sostenuta per le attrezzature acquistate con obbligo di restituire l'importo non utilizzato.

     Compatibilmente con le esigenze didattiche e di studio, le attrezzature acquistate dalla C.C.I.A.A. con il contributo di cui al precedente articolo possono essere utilizzate dalla Regione per attività di educazione permanente e di orientamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1979, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. La copertura finanziaria della spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 1, è costituita, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 29832, fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, elenco n. 4, lettera 1), allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

     La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nell'apposito capitolo n. 15355 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1986 con la denominazione: «Contributo finanziario regionale a favore della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) di Latina per l'avvio della esperienza di istruzione a distanza».

     Alle conseguenti variazioni di cassa si provvederà con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione alle effettive esigenze.