§ 4.2.2 - L.R. 6 agosto 1974, n. 39.
Delega di funzioni amministrative regionali a Consorzi tra Enti locali per la gestione unitaria delle risorse idriche di bacini idrologici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/08/1974
Numero:39


Sommario
Art. 1.  La Regione promuove la costituzione di Consorzi tra enti locali, comuni, Provincie, comunità montane, che si propongono la valorizzazione e la gestione unitaria delle risorse idriche di determinati [...]
Art. 2.  Possono usufruire degli interventi e delle provvidenze regionali i Consorzi di cui all'art. 1 che si propongono le seguenti preminenti finalità:
Art. 3.  Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, la Regione delega agli Enti consorziali costituiti ai sensi della presente legge, le conseguenti funzioni amministrative:
Art. 4.  Nella formulazione del parere sul rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, di cui alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 la Regione è tenuta a [...]
Art. 5.  Nell'esercizio delle funzioni delegate, i Consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal Consiglio o dalla Giunta [...]
Art. 6.  La Regione assume a proprio carico, oltre agli oneri relativi al personale comandato, le ulteriori spese correnti necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate. La Giunta regionale sulla [...]
Art. 7.  Nella ripartizione tra gli Enti locali dei finanziamenti disposti dalla Regione per le attività di cui al precedente art. 2, sarà data priorità ai Consorzi e agli Enti consorziali ai sensi della [...]
Art. 8.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di cui alla presente legge contributi per concorrere, fino al 20% alle spese di funzionamento dei Consorzi stessi.


§ 4.2.2 - L.R. 6 agosto 1974, n. 39. [1]

Delega di funzioni amministrative regionali a Consorzi tra Enti locali per la gestione unitaria delle risorse idriche di bacini idrologici.

(B.U. 20 agosto 1974, n. 23).

 

Art. 1. La Regione promuove la costituzione di Consorzi tra enti locali, comuni, Provincie, comunità montane, che si propongono la valorizzazione e la gestione unitaria delle risorse idriche di determinati bacini idraulici ed idrogeologici, da determinare d'intesa con la Regione, in ragione sia della provenienza che della possibile utilizzazione delle acque.

 

     Art. 2. Possono usufruire degli interventi e delle provvidenze regionali i Consorzi di cui all'art. 1 che si propongono le seguenti preminenti finalità:

     a) la gestione unitaria sia dei servizi di approvvigionamento che di smaltimento delle acque di competenza dei Comuni interessati in quanto necessaria per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1, e la eventuale gestione di altri servizi comunali connessi;

     b) la conseguente previsione nell'ambito degli Enti consorziati di un sistema tariffario unitario per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque;

     c) l'inquadramento dei piani tecnico-finanziari degli interventi per le suddette attività nei programmi generali di assetto e sviluppo del territorio stabiliti dalla Regione;

     d) lo studio dei conseguenti vincoli da inserire nei piani territoriali, paesistici ed urbanistici da sottoporre alla Regione ed ai Comuni interessati;

     e) la promozione di campagne di formazione dell'opinione pubblica ed analoghe iniziative per il perseguimento delle finalità sopra esposte.

 

     Art. 3. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, la Regione delega agli Enti consorziali costituiti ai sensi della presente legge, le conseguenti funzioni amministrative:

     a) il rilascio delle concessioni per piccole derivazioni di competenza regionale;

     b) la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui ai punti e) ed f) dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

     c) la redazione dei piani tecnico-economici per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti promuovendo di intesa con la Regione, i conseguenti interventi di competenza dello Stato;

     d) le attribuzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 relativamente alle espropriazioni per pubblica utilità e limitatamente ai progetti riguardanti le attività dei Consorzi.

     La delega delle funzioni di cui al precedente comma è conferita a tempo indeterminato.

     Nei confronti dei singoli Consorzi, la delega diviene operante all'atto della formale comunicazione alla Regione dell'avvenuta costituzione degli organi dei Consorzi stessi e può essere revocata ai sensi dell'art. 42, 2° comma, dello Statuto regionale Lazio.

 

     Art. 4. Nella formulazione del parere sul rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, di cui alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 la Regione è tenuta a sentire preventivamente il parere del Consorzio interessato territorialmente.

 

     Art. 5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, i Consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

     Ai fini di rapporto di costruttiva collaborazione, la Giunta regionale ed i Consorzi sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento dei propri compiti relativamente alle materie di cui alla presente legge.

     I Consorzi possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, degli organi consultivi e tecnici della Regione.

     La Giunta regionale, d'intesa con i Consorzi, potrà disporre il distacco, in posizione di comando, di dipendenti regionali. I relativi oneri rimangono a totale carico della Regione.

 

     Art. 6. La Regione assume a proprio carico, oltre agli oneri relativi al personale comandato, le ulteriori spese correnti necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate. La Giunta regionale sulla base dei bilanci preventivi dei Consorzi determina le spese da rimborsare ai Consorzi stessi per l'esercizio delle predette funzioni e dispone il pagamento di acconti, salvo conguaglio a consuntivo.

     I finanziamenti della Regione per l'esecuzione di impianti connessi con le funzioni delegate di cui all'art. 3 della presente legge vengono concessi sulla base dei piani tecnico-finanziari pluriennali predisposti dagli Enti consorziali ed approvati dalla Regione.

 

     Art. 7. Nella ripartizione tra gli Enti locali dei finanziamenti disposti dalla Regione per le attività di cui al precedente art. 2, sarà data priorità ai Consorzi e agli Enti consorziali ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di cui alla presente legge contributi per concorrere, fino al 20% alle spese di funzionamento dei Consorzi stessi.

     Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente e per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 40.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

     La spesa suddetta sarà iscritta al cap. 1651 che sarà istituito nello stato di previsione con la seguente denominazione: «Contributi per le spese di funzionamento dei Consorzi per la valorizzazione e gestione unitaria delle risorse idriche e rimborsi per l'esercizio delle funzioni delegate». Per gli anni successivi la spesa di 40 milioni graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.