§ 3.4.40 - L.R. 27 agosto 1993, n. 39.
Calendario venatorio regionale per la stagione 1993/1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:27/08/1993
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 3.4.40 - L.R. 27 agosto 1993, n. 39. [1]

Calendario venatorio regionale per la stagione 1993/1994.

(B.U. 30 agosto 1993, n. 24, S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. I titolari di licenza d caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1993/1994 l'esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

 

     Art. 3.

     1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 1993 e termina il 31 gennaio 1994 compreso.

 

     Art. 4.

     1. Durante la stagione venatoria di cui all'articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicate:

     a) specie cacciabili dal 19 settembre al 31 dicembre 1993: allodola, coniglio selvatico, lepre comune, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, passero, quaglia, starna, tortora. La caccia alla specie cinghiale, è consentita dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994;

     b) specie cacciabili al 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe, porciglione, pittima reale;

     c) specie cacciabili al 1° ottobre 1993 al 30 novembre 1993: coturnice.

     2. L'esercizio venatorio alle specie di cui alle lettere a), b) e c) è consentito da appostamento fisso già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane; per la sola specie beccaccino la caccia é consentita solo in forma vagante e con l'ausilio del cane.

     3. Le amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione degli appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989- 1990.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere concessa agli ultrasessantenni.

     5. Il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

     6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1994 alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

     7. Entro il 30 settembre 1993 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione - Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993.

     8. Per l'anno 1994 è vietata sul territorio regionale qualsiasi immissione della specie cinghiale.

     9. Le amministrazioni provinciali controllano la consistenza delle specie animali di cui al comma 1 affinché le stesse, in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

     10. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

 

     Art. 5.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

 

     Art. 6.

     1. L'esercizio della caccia dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994 è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica - lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

     2. Il cacciato ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

     3. Il cacciatore l'obbligo di riconsegnare il tesserino di caccia entro il 28 febbraio 1994 al comune che lo ha rilasciato. Entro il 31 marzo 1994 i comuni rimettono i tesserini riconsegnati alle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 7.

     1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

     dal 19 settembre e al 26 settembre 1993: dalle ore 6,05 al tramonto;

     dal 27 settembre al 15 ottobre 1993: dalle ore 5,25 al tramonto;

     dal 16 ottobre al 31 ottobre 1993: dalle ore 5,45 al tramonto;

     dal 1° novembre al 15 novembre 1993: dalle ore 6 al tramonto;

     dal 16 novembre al 30 novembre 1993: dalle ore 6,20 al tramonto;

     dal 1° dicembre al 15 dicembre 1993: dalle ore 6,35 al tramonto;

     dal 16 dicembre al 31 dicembre 1993: dalle ore 6,40 al tramonto;

     dal 1° gennaio al 15 gennaio 1994: dalle ore 6,40 al tramonto;

     dal 16 gennaio al 31 gennaio 1994: dalle ore 6,25 al tramonto.

 

     Art. 8.

     1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

     cinghiale: due capi;

     coniglio selvatico: un capo;

     lepre comune: un capo;

     fagiano: due capi;

     starna: un capo.

     2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

     3. Per l'intera stagione venatoria 1993/1994 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque lepri.

 

     Art. 9.

     1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto e fino al 13 settembre 1993, nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000 metri lineari da zone di tutela faunistica.

 

     Art. 10.

     1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

     a) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante di frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, nè con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

     b) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetti dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

     c) i danni provocati alle coltivazioni ed agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo;

     d) l'appostamento non può essere posto a meno di cento metri da qualsiasi corpo idrico, naturale o artificiale.

 

     Art. 11.

     1. E' vietato a chiunque:

     a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

     b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali, sub-urbani e urbani regionali, nelle riserve naturali e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano individuate con deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 1196;

     c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali;

     d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto;

     e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

     f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

     g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

     h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

     i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

     l) cacciare su terreni a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

     m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

     n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

     o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge n. 157 del 1992;

     q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

     r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

     s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca e dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle indicanti il divieto di caccia;

     t) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati; vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

     u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge n. 157 del 1992, e delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

     v) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione;

     z) la posta alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

     aa) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

     ab) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

     ac) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

     d) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il  litorale laziale;

     ae) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

     2. E' altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) di Roma.

     3. E' fatto obbligo ad ogni cacciatore raccogliere di volta in volta i bossoli delle cartucce ed eventuali propri rifiuti, da smaltire in conformità con le norme vigenti.

 

     Art. 12.

     1. Ai trasgressori delle disposizioni dì cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 13.

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio vigono le norme di cui alla legge n. 157 del 1992.

 

     Art. 14.

     1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

     2. Il solo prelievo della selvaggina che determina indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

 

     Art. 15.

     1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'Amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati in materia di controllo della consistenza faunistica e copia degli atti relativi alle immissioni di selvaggina che comunque non potranno essere effettuate in data successiva al 15 agosto 1993 se non limitatamente alle zone di ripopolamento e cattura.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.