§ 5.14.18 - L.R. 28 aprile 1983, n. 26.
Concessione di un contributo all'università degli studi di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali «Centro di educazione professionale per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:28/04/1983
Numero:26


Sommario
Art. 1.      È concesso per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 un contributo straordinario di L. 140 milioni annui all'università de «La Sapienza» di Roma, destinato alle scuole dirette a fini speciali [...]
Art. 2.      All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale previo invio da parte dell'università di Roma all'Assessorato regionale alla cultura del bilancio [...]
Art. 3.      Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 140 milioni in termini di competenza


§ 5.14.18 - L.R. 28 aprile 1983, n. 26.

Concessione di un contributo all'università degli studi di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali «Centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.)» e «Scuola formazione educatori comunità (S.F.E.C.)».

(B.U. 20 maggio 1983, n. 14).

 

Art. 1.

     È concesso per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 un contributo straordinario di L. 140 milioni annui all'università de «La Sapienza» di Roma, destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate «centro di educazione professionale per assistenti sociali» (C.E.P.A.S.) istituita presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia e «scuola formazione educatori comunità» (S.F.E.C.) istituita presso l'istituto di pedagogia della facoltà di magistero.

Per l'anno 1983, il contributo straordinario di L. 140 milioni è destinato per una quota pari a L. 120 milioni al C.E.P.A.S. e per la restante quota di L. 20 milioni alla S.F.E.C.

     Il contributo di cui al primo comma è ripartito, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in ragione di L. 70 milioni al C.E.P.A.S. e di L. 70 milioni alla S.F.E.C.

 

     Art. 2.

     All'erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale previo invio da parte dell'università di Roma all'Assessorato regionale alla cultura del bilancio consuntivo delle scuole, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno accademico precedente. L' Assessorato regionale alla cultura provvederà, entro trenta giorni, a trasmettere alla competente Commissione consiliare permanente copia dei predetti bilanci con il proprio parere.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 140 milioni in termini di competenza.

     La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25831 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1982.

     La predetta spesa di L. 140 milioni, sarà iscritta in termini di competenza, nell'apposito capitolo n. 14572 da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983 con la seguente denominazione:

     «Contributo all'università degli studi di Roma "La Sapienza" destinato alle scuole dirette a fini speciali "Centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.) e "Scuola formazione educatori comunità (S.F.E.C.)».