§ 3.1.12 - L.R. 17 settembre 1974, n. 46.
Provvidenze per il settore vitivinicolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:17/09/1974
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Nell'ambito delle competenze demandatele in materia di agricoltura con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la [...]
Art. 2.  Per il miglioramento ed il potenziamento della coltivazione della vite, la Regione concede a favore di produttori singoli e associati, con priorità per i coltivatori diretti, contributi in conto [...]
Art. 3.  Allo scopo di favorire, attraverso la creazione di una apposita Commissione regionale, una più adeguata e diffusa qualificazione dei vini laziali, nonchè la partecipazione democratica dei [...]
Art. 4.  La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), l), m), e n) dell'articolo 3 avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme [...]
Art. 5.  L'Assessorato all'agricoltura è autorizzato a promuovere e attuare programmi e iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di [...]
Art. 6.  L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'Assessorato all'agricoltura ed [...]
Art. 7.  I benefici previsti negli articoli precedenti non possono essere cumulati con benefici analoghi ottenuti in virtù di legge nazionale o di altra legge regionale.
Art. 8.  Per l'attuazione della presente legge è previsto lo stanziamento di L. 1.400.000.000 in ragione di L. 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
Art. 9.  La somma di L. 700 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:


§ 3.1.12 - L.R. 17 settembre 1974, n. 46. [1]

Provvidenze per il settore vitivinicolo.

(B.U. 30 settembre 1974, n. 27, S.O.).

 

OBIETTIVI DELLA LEGGE

 

Art. 1. Nell'ambito delle competenze demandatele in materia di agricoltura con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la Regione Lazio nel biennio 1974-1975 attua per il miglioramento ed il potenziamento del settore vitivinicolo interventi allo scopo di :

     - razionalizzare gli impianti viticoli e migliorare la qualità della produzione, sia delle uve da vino che delle uve da tavola;

     - di promuovere e favorire la difesa e la valorizzazione dei vini regionali assumendo iniziative dirette a realizzare forme concrete di pubblicizzazione e reclamizzazione sui mercati nazionali e esteri dei vini regionali.

 

Titolo I

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA VITICOLTURA

 

     Art. 2. Per il miglioramento ed il potenziamento della coltivazione della vite, la Regione concede a favore di produttori singoli e associati, con priorità per i coltivatori diretti, contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi che, in armonia con gli obiettivi perseguiti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, abbiano come scopo la ristrutturazione dei vigneti nelle zone delimitate ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 purché le iniziative stesse vengano realizzate conformemente alle prescrizioni dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata prodotti nelle predette zone.

 

Titolo II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I PROBLEMI VITIVINICOLI

 

     Art. 3. Allo scopo di favorire, attraverso la creazione di una apposita Commissione regionale, una più adeguata e diffusa qualificazione dei vini laziali, nonchè la partecipazione democratica dei viticoltori alla impostazione dei futuri programmi regionali di intervento a favore del settore, è istituita presso l'assessorato alla agricoltura una Commissione regionale per i problemi vitivinicoli così composta:

     a) dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo incaricato che la presiede;

     b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia appartenenti all'Assessorato per l'agricoltura;

     c) da n. 5 rappresentanti dei produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

     d) da n. 1 rappresentante dell'associazione enotecnici italiani;

     e) da n. 1 tecnico operante nella Regione del servizio di controllo e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 [2];

     f) da n. 3 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle associazioni cooperative maggiormente rappresentative;

     g) da n. 1 rappresentante dell'ordine nazionale assaggiatori di vini (ONAV);

     h) da n. 1 rappresentante degli Enti di sviluppo operanti nella Regione;

     i) da n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale;

     l) dal direttore della Sezione operativa periferica di Velletri dell'Istituto Sperimentale per l'enologia di Asti.

     m) dal direttore dell'istituto di ortofloarboricoltura, della facoltà di agraria dell'università degli studi della Tuscia di Viterbo, in qualità di docente del corso di viticoltura;

     n) dal direttore dell'istituto di microbiologia e tecnologie agrarie, della facoltà di agraria dell'università degli studi della Tuscia di Viterbo, in qualità di docente del corso di enologia [3].

     Alla commissione di cui al comma precedente e attribuito il compito, di esprimere parere sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» dei mosti e dei vini, attribuito finora ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 [4] al Comitato regionale dell'agricoltura di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'Ispettorato agrario, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e di un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia o delle Provincie territorialmente interessate alla domanda di riconoscimento.

     La Commissione viene convocata dall'Assessore all'agricoltura il quale ha facoltà di associare in ogni caso gli Ispettori agrari provinciali ai lavori della Commissione medesima [5].

 

     Art. 4. La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), l), m), e n) dell'articolo 3 avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura [6].

     Svolge la funzione i segretario della Commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 3 designato dall'Assessore all'agricoltura.

     La Commissione sarà rinnovata ogni cinque anni a decorrere dal suo insediamento, coincidente con la prima nomina dei componenti che, comunque, potranno essere confermati.

     I componenti che ne entrano a far parte in virtù dell'ufficio ricoperto non potranno rimanere in carica se cessati da tale ufficio.

     E' data facoltà alle organizzazioni ed Enti designati di proporre, motivandola adeguatamente, la sostituzione dei loro rappresentanti anche durante il quinquennio di durata in carica.

     Fatta eccezione per l'Assessore all'agricoltura, la nomina dei componenti subentranti a quelli per qualsiasi motivo decaduti avviene con le modalità previste al primo comma del presente articolo.

 

Titolo III

DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

 

 

     Art. 5. L'Assessorato all'agricoltura è autorizzato a promuovere e attuare programmi e iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di favorire la conoscenza ed il consumo dei vini medesimi sui mercati nazionali e esteri.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINANZIARIE

 

     Art. 6. L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'Assessorato all'agricoltura ed ai dipendenti Uffici periferici, che procederanno in conformità della normativa vigente.

 

     Art. 7. I benefici previsti negli articoli precedenti non possono essere cumulati con benefici analoghi ottenuti in virtù di legge nazionale o di altra legge regionale.

 

     Art. 8. Per l'attuazione della presente legge è previsto lo stanziamento di L. 1.400.000.000 in ragione di L. 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il 1974 in L. 700 milioni si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 2982 del bilancio 1974.

 

     Art. 9. La somma di L. 700 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

     cap. n. 2764 con denominazione: «Contributi per il miglioramento e potenziamento della viticoltura» L. 600.000.000;

     cap. n. 2765 con denominazione: «Spese e contributi per l'attuazione di piani di pubblicità dei vini laziali» L. 100.000.000.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

[2] Pubblicato sulla G.U. 24/2/70, n. 48, concerne le «Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite».

[3] Lettere aggiunte dall'art. 2 della L.R. n. 3/84.

[4] Pubblicato sulla G.U. 15/7/63, n. 188 (S.O.), concerne le «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini».

[5] Articolo così integrato dall'art. 1 della L.R. n. 65/75.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 3/84.