§ 2.6.33 - D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164.
Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:24/12/1969
Numero:1164


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 2.6.33 - D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164. [1]

Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(G.U. 24 febbraio 1970, n. 48).

 

Capo I

PRODUZIONE E VENDITA DEI MATERIALI

DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA DELLA VITE

CLASSIFICAZIONE DI DETTO MATERIALE

 

     Art. 1. [2]

     In applicazione della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con:

     la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

     la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

     la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

     la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre 1977,

     la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977,

     la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

     la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati alla lettera b) del successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di moltiplicazione", e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     A) Vite: la pianta del genere Vitis (L) destinata alla riproduzione di uve, o all'utilizzazione quale materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

     B) Materiali di moltiplicazione:

     I) Piante di vite:

     a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

     b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto, la cui parte sotterranea è radicata.

     II) Parti di piante di vite:

     a) sarmenti: rami di un anno;

     b) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione di barbatelle innestate;

     c) nesti: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

     d) talee di vivaio: frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

     C) Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

     D) Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

 

          Art. 2.

     I materiali di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

     1) materiali di moltiplicazione di base;

     2) materiali di moltiplicazione certificati;

     3) materiali di moltiplicazione standard.

     I requisiti dei materiali appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

     1) Materiali di moltiplicazione di base:

     a) sono prodotti sotto la responsabilità del costitutore o dei suoi aventi causa, secondo metodi di selezione idonei alla conservazione della varietà e destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione;

     b) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate all'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione di base.

     La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo art. 12.

     2) Materiali di moltiplicazione certificati:

     a) provengono direttamente da materiali di moltiplicazione di base o, a richiesta del costitutore, da materiali di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di moltiplicazione di base, sempre che rispondano alle condizioni previste agli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base;

     b) sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

     c) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione certificati.

     La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo art. 12.

     3) Materiali di moltiplicazione standard:

     a) si riferiscono a varietà di cui sia accertata l'identità e la purezza;

     b) sono destinati alla produzione di uve o di piante o di parti di piante per la produzione di uve;

     c) provengono da colture conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato I e rispondenti alle condizioni previste dall'allegato II per i materiali di moltiplicazione standard.

     La sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è constatata a seguito di esame ufficiale effettuato ai sensi del successivo art. 12.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione del presente decreto la qualifica di costitutore di una varietà viticola spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conoscano il costitutore o i suoi aventi causa ovvero non esistano l'uno o gli altri, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditore operante nel campo vivaistico che dia affidamento di bene assolvere sotto il profilo tecnico ed organizzativo detto compito.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente o l'imprenditore incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano le prescrizioni concernenti tale mantenimento.

     L'incaricato del mantenimento della varietà assume, ai fini del presente decreto, le facoltà e gli obblighi del costitutore.

 

Capo II

OBBLIGHI INERENTI ALLA PRODUZIONE

DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

 

          Art. 4. [3]

     Le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione sono tenute, allorchè intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e 13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui abbiano comunque acquisito la disponibilità, nonché le relative variazioni.

 

          Art. 5.

     I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonchè durante la raccolta, il condizionamento ed il trasporto devono essere tenuti in lotti separati secondo il tipo di materiale e la varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

 

Capo III

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

 

          Art. 6.

     I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come "materiali di base", "materiali certificati" o "materiali standard".

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica, su determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, al materiale ceduto per prove sperimentali, per lavori di selezione e a scopo scientifico nonchè al materiale di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di base.

 

          Art. 7.

     Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura, il contrassegno e la integrità della etichetta assicurata allo stesso sistema di chiusura [4].

     E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale [5].

     Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.

     Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi di carattere fitosanitario derivanti dalle leggi in vigore.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la commercializzazione di quantitativi di materiali di moltiplicazione inferiori a 25 pezzi destinati direttamente al consumo.

 

          Art. 8.

     Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di una etichetta contenente le indicazioni di cui all'allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, va apposta in modo che l'asportazione di essa non sia possibile senza menomare l'integrità del suggello.

     Il colore dell'etichetta è bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati e giallo scuro per quelli standard.

 

          Art. 9.

     L'immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea o da Paesi terzi è consentita alla condizione che vengano fornite al servizio di controllo, con apposito documento rilasciato dal servizio di controllo dello Stato esportatore, le seguenti indicazioni:

     a) specie (designazione botanica);

     b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate;

     c) categoria;

     d) natura del materiale di moltiplicazione;

     e) Paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

     f) Paese di spedizione;

     g) importatore;

     h) quantità di materiali [6].

     Le ditte titolari di licenza ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione, di cui al precedente comma, sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto.

     La confezione, la riconfezione e l'etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo. Nelle etichette delle nuove confezioni le ditte interessate hanno l'obbligo di indicare, in aggiunta alle altre indicazioni, il nome della ditta importatrice e quello della ditta che ha proceduto alla sconfezione e riconfezione del materiale.

     (Omissis) [7].

     Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano per i materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione per la esportazione verso i paesi terzi.

     I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati In Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati sui campi di produzione dei Paesi terzi ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulti che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato 1 del presente decreto se è stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato 2 del presente decreto [8].

     Il costo delle operazioni di controllo di cui al comma precedente è a carico del richiedente la certificazione del prodotto [9].

 

          Art. 10.

     Chi vende o pone in vendita materiali di moltiplicazione nelle confezioni di ditte titolari di licenza ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei materiali stessi alle indicazioni riportate sulle annesse etichette, semprechè le stesse confezioni siano conformi alle prescrizioni del presente decreto e non presentino segni di alterazione o manomissione.

 

Capo IV

REGISTRO DELLE VARIETA'

 

          Art. 11.

     E' istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione.

     Nel registro sono indicate le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

     L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.

     L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa.

     Per l'iscrizione disposta su domanda è dovuta la tassa di concessione governativa di lire ventimila da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica copia del registro e delle modificazioni dello stesso al competente organo delle Comunità europee.

 

          Art. 12.

     Il controllo dei materiali di moltiplicazione, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, è demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nell'esercizio di tale controllo, il predetto Istituto, previamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Osservatori per le malattie delle piante, degli enti di sviluppo agricolo od altri enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della viticoltura.

     Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni da prelevarsi in conformità di quanto sarà stabilito con il regolamento di esecuzione.

     Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per le esigenze derivanti dall'applicazione del presente decreto, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto potrà prestare servizio personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle II e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservati per le esigenze dell'A.I.M.A.

     Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con apposita delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro, può assumere, mediante contratto, personale tecnico specializzato con il trattamento e le condizioni da determinare con la delibera stessa. Alla relativa spesa l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo art. 15.

 

          Art. 13.

     Il tecnico incaricato del controllo redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

     Sulla base di tale verbale, qualora l'esito sia favorevole, l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto effettua la certificazione dei materiali di moltiplicazione.

     Il contrassegno relativo alla certificazione va apposto alle confezioni dei materiali di moltiplicazione cui si riferisce in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomarne l'integrità.

     La certificazione effettuata in conformità di quanto stabilito ai precedenti commi non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

     Per le operazioni di controllo e certificazione sono dovuti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto i compensi stabiliti ai sensi del successivo art. 15.

 

          Art. 14.

     I materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base, certificati in Italia, allorchè siano raccolti in altro Stato membro della Comunità economica europea, possono essere certificati nello Stato italiano se essi sono stati assoggettati sui campi di produzione ad un'ispezione che accerti la sussistenza delle condizioni previste all'allegato I e se sia stata constatata, a seguito di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II.

 

          Art. 15. [10]

     Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e saranno determinate dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a: a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze; b) L. 8 per ogni talea coltivata.

     Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

     L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 16.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

     Gli incaricati della vigilanza hanno, nell'esercizio delle loro attribuzioni, funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

     Essi possono visitare i campi destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione, i depositi, i magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, confezione, disinfestazione dei materiali di moltiplicazione, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento di campioni ed all'accertamento delle violazioni di carattere contravvenzionale.

     Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari e ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato, rispettivamente, dalla polizia ferroviaria, da quella portuale e da quella tributaria.

     La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi e alle condizioni prescritti dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 17.

     Chiunque eserciti la produzione a scopo di vendita ed il commercio di materiali di moltiplicazione senza la licenza prescritta dall'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     Il rilascio della licenza di cui al comma precedente è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila prevista dal n. 130 della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 18.

     Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con l'ammenda in misura fissa di lire cinquantamila ed in misura proporzionale di lire cinquemila per ogni 100 barbatelle innestate o frazione di 100, di lire millecinquecento per ogni 100 barbatelle non innestate o frazione di cento e di lire mille per ogni 100 metri di legno per talee o nesti o frazioni di 100, per un importo non eccedente comunque lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi sono classificati.

     In caso di recidiva le pene di cui al presente articolo sono raddoppiate.

     Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentomila in caso di violazione delle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

 

          Art. 19.

     Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene comunque a conoscenza.

     Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali il decreto stesso ricollega sanzioni amministrative, deve:

     1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

     3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

     Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 20.

     Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di violazione delle norme del presente decreto può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, con provvedimento soggetto a pubblicazione nel foglio annunzi legali della provincia e in un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

     Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide, sentiti il Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     Il giudice nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto dispone:

     a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

     b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

     c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

     E' soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento, con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni al presente decreto, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 21.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ai fini di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione di base, certificati e standard, può con l'osservanza di quanto stabilito nell'art. 14 della direttiva di cui al precedente art. 1 ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, materiali di moltiplicazione aventi requisiti ridotti.

 

          Art. 22.

     Fino al 31 marzo 1972 i materiali di moltiplicazione impiegati per la costituzione di vigneti di viti madri o di vivai sono ritenuti equivalenti ai materiali di moltiplicazione certificati a norma del presente decreto, se essi offrivano prima della loro utilizzazione, a giudizio dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, le stesse garanzie richieste da tale decreto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato I

Condizioni relative alla coltura

 

     I. - Condizioni generali:

     1) La coltura deve presentare identità e purezza delle varietà.

     2) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

     3) Deve esistere la massima garanzia possibile che il suolo non è stato infettato da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus, al momento in cui sono piantati i vivai di viti e viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati [11].

     4) La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata solo entro limiti il più possibile ridotti.

     5) Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da "virus" nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate.

     Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi di malattie da virus [12].

     6) La produzione dei ceppi mancanti a causa di organismi nocivi non deve superare il:

     5 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

     10 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.

     Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate, questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione [13].

     7. Ogni anno si procede ad almeno un'ispezione in campo; in caso di contestazione, che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, ha luogo una seconda ispezione in campo.

     II. - Condizioni particolari:

     1. I vivai non devono essere collocati all'interno o ad alcuni metri da un vigneto a frutto.

     2. Le parti di piante di viti utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

 

 

Allegato II

Condizioni relative ai materiali di moltiplicazione

 

     I. - Condizioni generali:

     1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà; è ammessa una tolleranza dell'1 per cento all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

     2. Purezza tecnica minima: 96 per cento.

     Sono considerati tecnicamente impuri:

     a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

     b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.

     3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata nel limite più ridotto possibile.

     II. - Condizioni particolari:

     1. Barbatelle innestate:

     Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base innestati su materiali di moltiplicazione di base, nonchè di materiali di base innestati su materiali certificati sono classificate nella categoria di materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di base, nonchè da materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di moltiplicazione certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di moltiplicazione standard.

     2. Parti di piante di vite:

     I sarmenti devono essere giunti ad un sufficiente stato di maturità del legno. Il rapporto "legno-midollo" deve essere normale per la varietà.

     III. - Calibrazione:

     1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti:

     A. Diametro:

     Si tratta del diametro maggiore della sezione più piccola.

     a) Talee di portinnesto e nesti:

     aa) diametro all'estremità più piccola:

     i) per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera, da 6 a 12 mm.;

     ii) per le altre varietà, da 6,5 a 12 mm.;

     la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm. per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm. per le altre varietà, non deve superare il 25 per cento del lotto;

     bb) diametro massimo all'estremità più grossa, 14 mm., salvo che si tratti di marze (innesti) per innesto sul luogo.

     Il taglio è effettuato a 2 cm. come minimo dalla base della gemma inferiore.

     b) Talee da vivaio:

     diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

     B) Lunghezza:

     a) talee di portinnesto: lunghezza minima, cm 40 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     b) talee da vivaio: lunghezza minima, cm 55 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     c) nesti:

     allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima, cm 50 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     allorchè vi è una gemma utilizzabile, lunghezza minima, cm 6,5; il taglio è effettuato ad una distanza minima dalle gemme di:

     cm 1,5, al di sopra della gemma;

     cm 5,0, al di sotto della gemma [14].

     2. Barbatelle franche:

     A) Diametro:

     Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse, è per lo meno uguale a 5 mm.

     B) Lunghezza:

     La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale:

     a) per i portinnesti, a 30 cm.;

     b) per le altre barbatelle franche, a 22 cm.

     C) Radici:

     Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.

     3. Barbatelle innestate:

     a) il ramo dell'annata deve avere per lo meno 20 cm. di lunghezza;

     b) radici: ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte;

     c) saldatura: ogni pianta deve presentare un'innestatura sufficiente, regolare e solida.

 

 

Allegato III

Condizionamento

 

     Composizione degli imballaggi o mazzi:

 

Natura

Quantità

1. Barbatelle innestate

25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi [15]

 

 

2. Barbatelle franche

50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restano inteso che le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi [16]

3. Nesti: allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili allorchè vi è una gemma utilizzabile

100 o 200

 

500 o un suo multiplo [17]

4. Tale di portinnesto

200

5. Talee da vivaio di portinnesti e di varietà di vitis vnifera

200 o 500

6. Altre talee da vivaio

200

Tuttavia è possibile il confezionamento di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche, aventi le stesse caratteristiche, contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere utilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio [18] .

Non è autorizzata una nuova chiusura [19] .

 

 

Allegato IV

Etichetta

 

     A. Indicazioni prescritte:

     a) 1. "Norme C.E.E.".

     2. Nome, cognome e indirizzo della persona responsabile della chiusura e suo numero di identificazione [20].

     3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro.

     4. Numero di riferimento del lotto.

     5. Varietà e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda portinnesti e i nesti.

     6. Categoria.

     7. Paese di produzione.

     8. Quantità.

     b) Per i materiali di moltiplicazione "Barbatelle franche" e "Barbatelle innestate" le indicazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 5, 6 e 7 sono sufficienti.

     B) Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di "base" e "certificati". I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da ....................... (malattie da virus) in base a .................... (metodo di esame).

     Queste indicazioni, con gli estremi della autorizzazione (N.

     ................ del ........................): sono autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di "base" o "certificati" per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso all'arricciamento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il Corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura.

     Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti, e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste indicherà, con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.

     Possono essere applicati:

     per tutte le malattie da virus, i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;

     per il complesso dell'arricciamento, oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonchè il metodo sierologico [21].

     C. Dimensioni minime [22]:

     a) 110 mm. x 67 mm. per le talee di portinnesto, i nesti e le talee di vivaio;

     b) 80 mm. x 70 mm. per le barbatelle franche e le barbatelle innestate.


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D. P. R. 29 ottobre 1997, n. 432.

[11] Numero così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[12] Numero così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[13] Numero così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[15] Numero così sostituito dall'art. unico del L. 19 dicembre 1984, n. 865.

[16] Numero così sostituito dall'art. unico del L. 19 dicembre 1984, n. 865.

[17] Numero così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[18] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[19] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[20] Numero così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[21] Lettera inserita dall'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.

[22] Lettera così rinominata dall'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.