§ 98.1.30861 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 en. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/05/1982
Numero:518


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 98.1.30861 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518. [1]

Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 en. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(G.U. 9 agosto 1982, n. 217)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista lalegge 9 febbraio 1982, n. 42, che delega il Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che fissa le norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nei Paesi della Comunità;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva;

     Considerato che la citata direttiva n. 68/193/CEE ha in seguito subito modifiche apportate dalla stessa Comunità con la direttiva del Consiglio n. 71/140/CEE del 22 marzo 1971, con la direttiva del Consiglio n. 74/648/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva del Consiglio n. 74/649/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva della commissione n. 77/629/CEE del 28 settembre 1977, con la direttiva del Consiglio n. 78/55/CEE del 19 dicembre 1977 e con la direttiva del Consiglio n. 78/692/CEE del 25 luglio 1978;

     Considerato che le sopracitate sei direttive (CEE) hanno apportato modifiche alla direttiva di base n. 68/193/CEE e che quindi occorre modificare il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

     Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

     "In applicazione della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con:

     la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

     la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

     la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

     la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre 1977,

     la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977,

     la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

     la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati alla lettera b) del successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di moltiplicazione", e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     A) Vite: la pianta del genere Vitis (L) destinata alla riproduzione di uve, o all'utilizzazione quale materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.

     B) Materiali di moltiplicazione:

     I) Piante di vite:

     a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

     b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto, la cui parte sotterranea è radicata.

     II) Parti di piante di vite:

     a) sarmenti: rami di un anno;

     b) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione di barbatelle innestate;

     c) nesti: frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

     d) talee di vivaio: frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

     C) Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

     D) Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

     "Le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione sono tenute, allorchè intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui ai successivi articoli 12 e13, a denunciare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui abbiano comunque acquisito la disponibilità, nonchè le relative variazioni".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dai seguenti:

     "Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura, il contrassegno e la integrità della etichetta assicurata allo stesso sistema di chiusura.

     E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

     "L'immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea o da Paesi terzi è consentita alla condizione che vengano fornite al servizio di controllo, con apposito documento rilasciato dal servizio di controllo dello Stato esportatore, le seguenti indicazioni:

     a) specie (designazione botanica);

     b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate;

     c) categoria;

     d) natura del materiale di moltiplicazione;

     e) Paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

     f) Paese di spedizione;

     g) importatore;

     h) quantità di materiali".

     Il quarto comma dello stessoart. 9 è soppresso.

     Allo stesso art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

     "I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati In Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati sui campi di produzione dei Paesi terzi ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulti che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato 1 del presente decreto se è stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato 2 del presente decreto.

     Il costo delle operazioni di controllo di cui al comma precedente è a carico del richiedente la certificazione del prodotto".

 

          Art. 5.

     L'allegato I, parte I, "Condizioni generali", al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, numero 1164, viene modificato come segue:

     n. 3): le parole "organismi nocivi, in particolare da virus,", sono sostituite dalle parole: "organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus";

     n. 5): viene sostituito dal testo seguente:

     "Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da "virus" nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate.

     Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi di malattie da virus";

     n. 6): è sostituito dal seguente:

     "La produzione dei ceppi mancanti a causa di organismi nocivi non deve superare il:

     5 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

     10 per cento, nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.

     Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate, questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione".

 

          Art. 6.

     All'allegato II, parte III, "Calibrazione", n. 1), al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo della lettera B) è sostituito dal seguente:

     "B) Lunghezza:

     a) talee di portinnesto: lunghezza minima, cm 40 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     b) talee da vivaio: lunghezza minima, cm 55 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     c) nesti:

     allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima, cm 50 dalla base del nodo inferiore, tenuto conto del meritallo superiore;

     allorchè vi è una gemma utilizzabile, lunghezza minima, cm 6,5; il taglio è effettuato ad una distanza minima dalle gemme di:

     cm 1,5, al di sopra della gemma;

     cm 5,0, al di sotto della gemma".

 

          Art. 7.

     All'allegato III, "Condizionamento", al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, il testo del n. 3) è sostituito dal seguente:

Natura

Quantità

"3) Nesti:

 

allorchè vi sono 5 gemme utilizzabili

100 o 200

allorchè vi è una gemma utilizzabile

500 o un suo multiplo

     Dopo il n. 6) sono aggiunti i seguenti commi:

     "Tuttavia è possibile il confezionamento di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche, aventi le stesse caratteristiche, contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere utilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio.

     Non è autorizzata una nuova chiusura".

 

          Art. 8.

     L'allegato IV, "Etichetta", al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è modificato come segue:

     1) alla parte A), lettera a), il n. 2) è sostituito dal seguente:

     "2) Nome, cognome ed indirizzo della persona responsabile della chiusura e suo numero di identificazione".

     2) Dopo la parte A), è inserita la seguente parte:

     "B) Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle categorie di "base" e "certificati". I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da ....................... (malattie da virus) in base a .................... (metodo di esame).

     Queste indicazioni, con gli estremi della autorizzazione (N. ................ del ........................):

     sono autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di "base" o "certificati" per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso all'arricciamento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il Corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura.

     Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti, e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste indicherà, con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.

     Possono essere applicati:

     per tutte le malattie da virus, i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;

     per il complesso dell'arricciamento, oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonchè il metodo sierologico".

     3) La parte B) diviene parte C).

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.