§ 2.6.269 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:02/02/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite
Art. 4.  Autorità nazionale competente
Art. 5.  Competenze del Servizio fitosanitario centrale
Art. 6.  Competenze dei Servizi fitosanitari regionali
Art. 7.  Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.
Art. 8.  Obblighi degli operatori professionali
Art. 9.  Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
Art. 10.  Informazioni contenute nel Registro
Art. 11.  Campo catalogo
Art. 12.  Procedimento di iscrizione di una varietà di vite
Art. 13.  Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite
Art. 14.  Esami ufficiali
Art. 15.  Esecuzione degli esami ufficiali
Art. 16.  Iscrizione della varietà
Art. 17.  Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale
Art. 18.  Iscrizione di un clone
Art. 19.  Selezione conservatrice
Art. 20.  Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite
Art. 21.  Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite
Art. 22.  Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti
Art. 23.  Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite
Art. 24.  Controlli sui materiali Iniziali e di Base
Art. 25.  Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard
Art. 26.  Autorizzazione alla produzione in conto lavoro
Art. 27.  Campi sostitutivi
Art. 28.  Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite
Art. 29.  Autorizzazione alla commercializzazione
Art. 30.  Condizioni per l'immissione in commercio
Art. 31.  Etichetta ufficiale
Art. 32.  Tracciabilità
Art. 33.  Sanzioni amministrative
Art. 34.  Tariffe
Art. 35.  Clausola di cedevolezza
Art. 36.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 37.  Adeguamenti tecnici
Art. 38.  Disposizioni transitorie
Art. 39.  Abrogazioni


§ 2.6.269 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

(G.U. 23 febbraio 2021, n. 45)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

     Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante «Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, recante «Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;

     Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, di adozione del «Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite»;

     Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, n. 35388, recante «Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, recante «Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998, recante «Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite»;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 1999, recante «Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti»;

     Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001, recante «Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto»;

     Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

     Visto il regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005, recante «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali»;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, recante «Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I»;

     Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

     Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

     Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio» e, il particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale» nonchè la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020, recante «Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, riordinandole, mediante coordinamento ed integrazione, in un testo unico.

     2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati.

     3. Il presente decreto non si applica alle varietà di vite geneticamente modificate.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all'utilizzo;

     b) «barbatellaio»: appezzamento di un vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle;

     c) «campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti (RNVV);

     d) «campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale, anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;

     e) «centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo, 1 del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

     f) «certificato del costitutore»: documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri;

     g) «clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

     h) «Comitato fitosanitario nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     i) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonchè dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà;

     l) «marza»: porzione di pianta con almeno una gemma vitale;

     m) «materiali di moltiplicazione»:

     1) piante di vite:

     1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

     1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

     1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;

     1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;

     1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;

     1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;

     1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

     2) parti di piante di vite:

     2.1) sarmenti: tralci di un anno;

     2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

     2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

     2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

     2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;

     n) «micropropagazione»: moltiplicazione in vitro di varietà di vite;

     o) «operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) 2016/2031;

     p) «richiedente»:

     1) per l'iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l'iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.

     2) per l'iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonchè dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone;

     q) «Servizio fitosanitario nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;

     r) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

     1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

     2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e

     3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

     s) «varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione;

     t) «vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione;

     u) «vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante;

     v) «vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

 

     Art. 3. Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie:

     a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»;

     b) «materiali di moltiplicazione di Base»;

     c) «materiali di moltiplicazione Certificati»;

     d) «materiali di moltiplicazione Standard».

     2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti all'articolo 22.

 

     Art. 4. Autorità nazionale competente

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», svolge la funzione di autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

 

     Art. 5. Competenze del Servizio fitosanitario centrale

     1. Al Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, compete:

     a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

     b) l'organizzazione dell'attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al Capo III;

     c) il coordinamento e l'effettuazione delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS), di cui all'articolo 15, ai fini dell'iscrizione al Registro varietale;

     d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 7;

     e) il controllo, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;

     f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

     g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 23 e dei relativi controlli di cui agli articoli 24 e 25.

     2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

 

     Art. 6. Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

     1. Ai Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome compete il controllo ufficiale, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

 

     Art. 7. Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.

     1. Il Servizio fitosanitario centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito denominato «Gruppo di lavoro permanente», che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi.

     2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in merito:

     a) alle problematiche nazionali e dell'Unione di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

     b) alle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello dell'Unione in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;

     c) alle richieste di iscrizione di varietà e cloni al Registro nazionale delle varietà di viti.

 

     Art. 8. Obblighi degli operatori professionali

     1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.

     3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

     4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività è disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.

 

Capo II

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ E DEI CLONI DI VITE

 

     Art. 9. Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

     1. È istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito denominato «Registro», per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Informazioni contenute nel Registro

     1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

     a) per le varietà:

     1) la specie di appartenenza della varietà o dell'incrocio;

     2) la denominazione della varietà;

     3) eventuali sinonimi della varietà;

     4) il costitutore o il richiedente l'iscrizione;

     5) il responsabile della conservazione della varietà;

     6) la descrizione ufficiale;

     7) l'utilizzo;

     8) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;

     b) per i cloni:

     1) la denominazione della varietà di appartenenza;

     2) la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;

     3) il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;

     4) la descrizione ufficiale;

     5) la data di iscrizione della varietà di appartenenza;

     6) il responsabile della conservazione del clone;

     7) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.

 

     Art. 11. Campo catalogo

     1. È istituito il Campo catalogo delle varietà, presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia (CREA-VE) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che ne cura il mantenimento, e in cui sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di vite iscritte nel Registro, sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria ovvero nazionale.

     2. Il CREA-VE inoltra annualmente una relazione al Ministero avente ad oggetto il mantenimento la consistenza del campo catalogo di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Procedimento di iscrizione di una varietà di vite

     1. Il procedimento di iscrizione di una varietà di vite nel Registro di cui all'articolo 9, regolato dagli articoli che seguono, si articola in:

     a) esame della domanda di iscrizione;

     b) esecuzione delle prove ufficiali per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale;

     c) parere del Gruppo di lavoro permanente;

     d) provvedimento di iscrizione della varietà di vite.

 

     Art. 13. Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite

     1. L'iscrizione nel Registro di una varietà di vite, ai sensi dell'articolo 9, è richiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varietà pubbliche, da un richiedente che vi ha interesse.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di cui al comma 1.

     3. Il Ministero provvede all'esame istruttorio della domanda di iscrizione di cui al comma 1, della documentazione allegata e ne verifica l'ammissibilità secondo le disposizioni presente capo.

     4. Il procedimento di esame documentale della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 14. Esami ufficiali

     1. L'iscrizione di una varietà al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, è subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonchè i criteri e le procedure per l'esame delle varietà con limitato interesse commerciale.

 

     Art. 15. Esecuzione degli esami ufficiali

     1. Le prove ufficiali di cui all'articolo 14 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato IV di cui al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

     2. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione deve inviare al Ministero, o all'organismo da questo delegato allo scopo, i materiali di moltiplicazione necessari all'effettuazione degli esami di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità definiti dal Ministero con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2.

     3. Gli esami ufficiali accertano che le varietà di vite siano distinguibili, stabili e omogenee.

     4. Una varietà è considerata:

     a) distinguibile, quando è chiaramente identificabile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nell'Unione europea. Una varietà si considera conosciuta nell'Unione europea se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare;

     b) stabile, se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonchè di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;

     c) omogenea, se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonchè di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

     5. Al termine degli esami di cui al comma 1, il Ministero predispone il rapporto di esame, e lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente che si esprime con parere vincolante. Qualora venga designato un organismo delegato, questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio fitosanitario centrale, che lo trasmette al Gruppo di lavoro permanente.

     6. Per le varietà oggetto di privativa per varietà vegetale nazionale o comunitaria ai fini dell'iscrizione al registro, sono validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.

     7. Per le varietà già iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione al registro, è valida la descrizione ufficiale rilasciata dall'istituzione di riferimento responsabile dell'iscrizione.

     8. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

 

     Art. 16. Iscrizione della varietà

     1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all'articolo 15, previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate.

     3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo».

     4. Le varietà ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonchè ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea.

     6. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale.

     7. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'articolo 15.

 

     Art. 17. Domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione e i contenuti della domanda di iscrizione di un clone nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, nonchè i requisiti delle selezioni clonali.

     2. L'iscrizione di un clone di vite nel Registro nazionale di cui all'articolo 9, è richiesta al Ministero, con apposita istanza corredata delle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche di riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie. L'istanza deve comunque indicare:

     a) i vitigni interessati alla selezione clonale, origine e identificazione dei presunti cloni;

     b) l'ubicazione dei campi di confronto o di verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie (comune, foglio e particella catastale, indirizzo dell'azienda e relativo piano di impianto).

     3. Il Ministero o l'organismo da questo delegato, ai fini dell'esame della domanda, può svolgere ispezioni per verificare le caratteristiche delle selezioni clonali.

     4. Il procedimento di esame della domanda si conclude entro il termine di novanta giorni, che possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per un periodo non superiore a trenta giorni, per consentire l'integrazione o la correzione delle istanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Il Ministero comunica, altresì, all'interessato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione qualora le anomalie non siano risolte.

     6. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe previste dall'articolo 34.

 

     Art. 18. Iscrizione di un clone

     1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all'articolo 17 e ritenuto idoneo, è iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti più le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.

 

     Art. 19. Selezione conservatrice

     1. Le varietà di vite ovvero i cloni ammessi, iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione.

     2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varietà o del clone o dal richiedente di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero può chiedere campioni ai soggetti di cui al comma 1 o prelevarli ufficialmente, per le verifiche della varietà o del clone.

     3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora non si conosca il costitutore, può incaricare, con proprio provvedimento, della conservazione in purezza della varietà un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.

     5. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa ad uno Stato membro per il controllo della selezione conservatrice qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varietà e cloni iscritti in tale Stato membro.

 

Capo III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONE

 

     Art. 20. Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite

     1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione, mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.

     2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, le attività di controllo di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'accertamento delle condizioni e dei requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite ulteriori modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente Capo.

     3. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

 

     Art. 21. Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite

     1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale o da organismi delegati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale personale è iscritto al Registro di cui al comma 3.

     2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovano in situazione di conflitto di interessi ovvero che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.

     3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.

     4. Il Registro, inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.

     5. Con il decreto di delega del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, sono definiti anche i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico coinvolto, autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.

     6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è revocata l'autorizzazione concessa al personale tecnico, e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora sussista anche una sola delle seguenti condizioni:

     a) non possegga più i requisiti richiesti dal presente articolo;

     b) non soddisfi gli obblighi previsti dal presente decreto;

     c) non dimostri la necessaria diligenza;

     d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

 

     Art. 22. Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti

     1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

     a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

     1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà o del clone, nonchè a fini di prevenzione di malattie;

     2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;

     3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2);

     b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

     1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonchè a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;

     2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;

     3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base;

     4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3);

     c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:

     1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

     2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;

     3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;

     4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;

     d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:

     1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

     2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;

     3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard;

     4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

     2. Le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

 

     Art. 23. Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite

     1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di cui all'articolo 29.

     2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione, mediante tecniche di moltiplicazione in vitro, presentano denuncia di produzione secondo quanto indicato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Controlli sui materiali Iniziali e di Base

     1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

     2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base per la verifica dei requisiti di cui agli allegati II e III e provvede, altresì, ad effettuare le analisi dello stato virologico o a farle effettuare, presso un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono effettuati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono realizzati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il Servizio fitosanitario centrale o l'organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato.

     4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Stato membro, purchè il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.

     5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e già sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti al controllo.

     6. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

 

     Art. 25. Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard

     1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, autorizzato in conformità all'articolo 21. Delle operazioni di controllo è redatto un verbale che ne attesta l'esito.

     2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2.

     3. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 34.

 

     Art. 26. Autorizzazione alla produzione in conto lavoro

     1. È ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalità e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all'articolo 23 nè dell'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.

     3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneità fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilità del materiale in questione.

 

     Art. 27. Campi sostitutivi

     1. Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da organismi nocivi di quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto controllo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualità di controllo delle piante madri si effettua durante l'annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non è idoneo, tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria vigente.

     2. Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 con l'annotazione «Impianto sostitutivo».

     3. I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.

     4. Nel caso di utilizzo delle marze in regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento di tale materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio fitosanitario regionale competente per la sede in cui il materiale è lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario regionale può negare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto controllo fitosanitario nel ciclo produttivo. Il suddetto spostamento interregionale del materiale sotto vincolo fitosanitario avviene sulla scorta dell'autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.

 

Capo IV

COMMERCIALIZZAZIONE

 

     Art. 28. Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

     1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:

     a) se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto;

     b) se soddisfano le condizioni dell'allegato III.

     2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.

     3. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, e comunque:

     a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo;

     b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purchè il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;

     c) lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.

     4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento può definire criteri e modalità per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:

     a) prove per scopi scientifici;

     b) lavori di selezione;

     c) misure volte alla conservazione della diversità genetica;

     d) consumatore finale non professionista.

 

     Art. 29. Autorizzazione alla commercializzazione

     1. Il Servizio fitosanitario centrale, o l'organismo delegato di cui all'articolo 5, comma 2, rilascia all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Iniziale e Base ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Iniziale e Base.

     2. I Servizi fitosanitari regionali rilasciano all'operatore professionale, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 34, l'autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 31, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione e di barbatelle di vite di categoria Certificato e Standard.

     3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono la responsabilità dell'operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

     4. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonchè durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.

     5. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall'operatore professionale la tracciabilità e rintracciabilità del materiale.

 

     Art. 30. Condizioni per l'immissione in commercio

     1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

     2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura ovvero l'imballaggio ovvero senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

     3. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale sistema di chiusura che non è sostituibile con una nuova chiusura.

     4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 21, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, previa rietichettatura. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessità di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio con congruo anticipo.

     5. Le varietà ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora venga meno una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, la varietà non può essere commercializzata. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

     6. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa dell'Unione vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.

     7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.

     8. Il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e in applicazione di quanto disposto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, può ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 31 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

 

     Art. 31. Etichetta ufficiale

     1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme alle prescrizioni contenute nell'allegato V, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

     2. L'etichetta è fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura è costituito in conformità all'allegato V parte C.

     3. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere munite anche di un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato V parte A, lettera b). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di utilizzo del documento di accompagnamento.

     4. Le etichette ufficiali sono conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno dall'acquisizione dei materiali e sono tenute a disposizione del personale autorizzato ai controlli.

 

     Art. 32. Tracciabilità

     1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.

     2. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

 

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 33. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa di settore nazionale e dell'Unione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. A chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     3. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all'articolo 16 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

     4. Al costitutore o al soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, inerenti al mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

     5. Al responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all'articolo 19, comma 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

     6. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero in applicazione dell'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

     7. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificati o controllati come appartenente alle categorie di cui all'articolo 22 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     8. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi degli articoli 24 e 25 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     9. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 20, 24 e 25 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

     10. All'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     11. A chiunque produce in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 26 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

     12. A chiunque non comunica gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 23 in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

     13. A chiunque preleva materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

     14. All'operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

     15. A chiunque movimenta tra regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

     16. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     17. A chiunque preleva materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampa etichette ufficiali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     18. A chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento e il trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti, secondo le varietà, di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

     19. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     20. A chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

     21. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l'etichetta di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 24.000.

     22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000 e il sequestro del materiale.

     23. Alla ditta che, ai sensi dell'articolo 32, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 18.000.

     24. Il Ministero costituisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di competenza del Servizio fitosanitario centrale. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni conseguenti ai controlli di propria competenza.

     25. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

 

     Art. 34. Tariffe

     1. Le tariffe a carico dell'interessato, per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà e dei cloni nel Registro di cui agli articoli 15 e 17, per le attività di controllo e certificazione di cui agli articoli 20, 24, e 25, e per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 31, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio reso.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e, per le tariffe di competenza dello Stato, le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 35. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

     2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sui materiali di moltiplicazione della vite prima dell'entrata in vigore del presente decreto purchè non in contrasto con lo stesso.

 

     Art. 36. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 37. Adeguamenti tecnici

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 7 sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 8, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 se non in contrasto con il presente decreto.

     2. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.

     3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 23, comma 3 e 24, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005.

     4. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 17, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997 e al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008.

     5. Fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 34, comma 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16 marzo 1998 e al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1999.

     6. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 21.

 

     Art. 39. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti atti:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518;

     d) legge 19 dicembre 1984, n. 865;

     e) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989;

     f) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

     g) decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 30 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1996;

     h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

     i) decreto del Ministro per le politiche agricole 24 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997;

     l) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998;

     m) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1998;

     n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2001;

     o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

     p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005;

     q) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2006;

     r) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008;

     s) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012.

 

 

Allegato I

Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della

vite.

(Art. 22)

A) Denuncia di produzione

La denuncia di produzione deve essere inoltrata almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando almeno:

1. la varietà e cloni interessati;

2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante;

3. le piante madri di origine;

4. il laboratorio incaricato;

5. la tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo, legnoso.

B) Categoria delle Viti madri

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base

C) Protocollo tecnico per la micropropagazione

1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);

b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;

c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche;

d) effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.

I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l’espianto iniziale, varietà e clone.

Dette informazioni identificano il lotto alla commercializzazione. Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l’adattamento e l’accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo.

I contenitori devono evitare l’attorcigliamento delle radici.

2. I laboratori che effettuano la micropropagazione assicurano la registrazione delle seguenti informazioni:

a) dati identificativi del laboratorio;

b) varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà ovvero il

clone);

c) pianta madre di origine del materiale (identificazione);

d) per ogni espianto ovvero trasferimento:

- 1) data in cui si effettua l'operazione;

- 2) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);

- 3) tipo di substrato di coltura utilizzato.

- 4) numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;

- 5) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;

- 6) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di indurimento;

- 7) numero di piante commercializzabili.

3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:

a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;

b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato.

4. Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni.

 

Allegato II Condizioni che deve soddisfare la coltura

(Art. 22)

Sezione 1 Identità, purezza e stato colturale

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza della varietà e del clone, nonché dello stato sanitario.

Sezione 2 Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie

1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.

2. All’atto dell’ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

I vigneti di viti-madri i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3. L’ispezione visiva e il campionamento e l’analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.

4. Il campionamento e l’analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell’anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonché della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite.

Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi, si applicano i protocolli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 3 Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione

1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L’assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi.

Il campionamento e l’analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. Il campionamento e l’analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un’ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

Il campionamento e l’analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorché non sussistano dubbi per quanto riguarda l’assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, il Servizio fitosanitario nazionale applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso SFN, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Sezione 4 Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.

2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.

3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.

Sezione 5 Ispezioni ufficiali

1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo.

2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8.

3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Sezione 6 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l’ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l’analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8

 

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi

ORNQ

Vitis vinifera L. non innestata

Insetti e acari

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., esclusa Vitis vinifera L. non innestata

Insetti e acari

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Batteri

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Sezione 7 Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l’ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l’analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8

Genere o specie ORNQ

Materiali di moltiplicazione di Vitis L., escluse le sementi

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Arabis mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] Grapevine virus A

Portinnesti di Vitis spp. e relativi ibridi, esclusa Vitis vinifera L.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Grapevine virus A (GVA)

 

Sezione 8 Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di Vitis L. e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2

1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

2. Materiali di moltiplicazione iniziali

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi, per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA).

Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni.

In aggiunta al campionamento e all’analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di grapevine fleck virus.

I risultati del campionamento e dell’analisi sono resi disponibili prima dell’accettazione delle viti-madri in questione.

3. Materiali di moltiplicazione di base

Campionamento e analisi

Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA).

Il campionamento e l’analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni.

I risultati del campionamento e dell’analisi sono resi disponibili prima dell’accettazione delle viti-madri in questione.

4. Materiali di moltiplicazione certificati

Campionamento e analisi

Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3.

Il campionamento e l’analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni.

I risultati del campionamento e dell’analisi sono resi disponibili prima dell’accettazione delle viti-madri in questione.

5. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure

3) per quanto riguarda la presenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sono state estirpate;

3.2) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure

3) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene;

3.2) nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l’assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;

c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A.

1) Per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.1) sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus;

1.2) sintomi di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 sono stati osservati su non più del 5 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte, oppure

2) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione di base sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l’assenza di grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A.

d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure

2) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure

2.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di Viteus vitifoliae Fitch;

2.2) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Viteus vitifoliae Fitch.

6. Materiali di moltiplicazione standard

Ispezioni visive

Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell’ORNQ o degli ORNQ in questione

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure

3) per quanto riguarda la presenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al,. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione;

3.2) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure

2) nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure

3) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3.1) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene;

3.2) nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l’assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;

3.3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine feafroll-associated virus 3

Sintomi di tutti i virus (Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3) sono stati osservati su non più del 10 % delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione.

d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure

2) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure

3) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l’intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l’assenza di Viteus vitifoliae Fitch.»

 

Allegato III Condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione

(Art. 22)

I. Condizioni generali.

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al punto 3.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/2031.

II. Condizioni speciali.

1. Barbatelle Innestate. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

III. Calibrazione.

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

A. Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

1) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

2) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche e franche rimesse in vasetto o radice nuda

A. Diametro.

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, é almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo ed alle barbatelle franche micropropagate.

B. Lunghezza.

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno

uguale a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate in campo; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza può essere pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà

420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre

un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate, innestate rimesse e reinnestate in vasetto o radice nuda.

A. Lunghezza.

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la

varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura.

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre

un centimetro al di sotto di esso.

E. Per le barbatelle franche in vasetto e le barbatelle franche in vasetto ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo, si prescinde dai punti C e D.

F. Per le barbatelle in vasetto innestate comprese le innestate rimesse e reinnestate in vasetto si prescinde dai punti B e D, mentre, se innestate, relativamente al punto C, il callo di saldatura dev’essere uniformemente distribuito attorno al punto d’innesto.

 

Allegato IV Caratteri e condizioni minime su cui vertono le prove di campo

(Art. 15)

 

PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITA

E OMOGENEITÀ

1. GERMOGLIAMENTO SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 20 CM

1.1. Forma;

1.2. colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani);

1.3. tomentosità.

2. TRALCIO ERBACEO ALL'EPOCA DELLA FIORITURA

2.1. Sezione trasversale (forma e contorno);

2.2. tomentosità.

3. TRALCIO LEGNOSO

3.1. Superficie;

3.2. meritallo.

4. DISTRIBUZIONE DEI VITICCI

5. FOGLIOLINE APICALI SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM (LE PRIME TRE FOGLIE NETTAMENTE SEPARATE DALL'APICE E COMPUTATE A PARTIRE DA QUEST'ULTIMO)

5.1. Colore;

5.2. tomentosità.

6. FOGLIA ADULTA (SITUATA TRA L'OTTAVO E L'UNDICESIMO NODO)

6.1. Fotografia;

6.2. disegno o impronta diretta con scala;

6.3. forma generale;

6.4. numero di lobi fogliari;

6.5. seno peziolare;

6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori;

6.7. tomentosità della pagina inferiore;

6.8. superficie;

6.9. denti laterali.

7. FIORE: SESSUALITÀ APPARENTE

8. GRAPPOLO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

8.1. Fotografia (con scala);

8.2. forma;

8.3. grandezza;

8.4. peduncolo (lunghezza);

8.5. peso medio in grammi;

8.6. resistenza alla diraspatura;

8.7. compattezza del grappolo.

9. ACINO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

9.1. Fotografia (con scala);

9.2. forma;

9.3. grandezza con indicazione del peso medio;

9.4. colore;

9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola);

9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola);

9.7. polpa;

9.8. succo;

9.9. sapore.

10. VINACCIOLO INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA): fotografia delle due facce e di profilo (con scala)

PARTE B

CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. FENOMENI VEGETATIVI

1.1. Accertamento delle date fenologiche

Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento:

1.1.1. varietà ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinotbianco, Chasselas dorato;

1.1.2. varietà ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;

1.1.3. varietà ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato Cardinal.

1.2. Data del germogliamento

La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna.

1.3. Data della piena fioritura

Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.

1.4. Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola)

Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. CARATTERI COLTURALI:

2.1. Vigoria:

2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita);

2.3. produzione:

2.3.1. regolarità;

2.3.2. rendimento;

2.3.3. anomalie;

2.4. resistenza o sensibilità:

2.4.1. all'ambiente sfavorevole;

2.4.2. ad organismi nocivi;

2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino;

2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:

2.5.1. innesto;

2.5.2. taleaggio.

3. UTILIZZAZIONE:

3.1. per la vinificazione;

3.2. per tavola;

3.3. come portinnesto;

3.4. per usi industriali.

PARTE C

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche:

1.1. località;

1.2. condizioni geografiche:

1.2.1. longitudine;

1.2.2. latitudine;

1.2.3. altitudine;

1.2.4. esposizione e pendenza;

1.3. condizioni climatiche;

1.4. natura del suolo.

2. Modalità tecniche: 2.1. Per le varietà di uve da vino e da tavola;

2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;

2.1.2. almeno tre annate di produzione;

2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate;

2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti.

2.2. Per le varietà di portinnesti

2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse

2.2.2. 5 anni d'impianto

2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate

2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.

 

Allegato V Etichettatura e confezionamento

(Art. 30)

Parte A- Caratteristiche delle etichette e del documento di accompagnamento a) Etichette

I. Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono:

1. norme CE;

2. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);

3. Paese di produzione;

4. specie;

5. tipo di materiale;

6. categoria: per i materiali di moltiplicazione delle categorie iniziale e base ottenuti per micropropagazione, la dicitura “Iniziale da vitro”, “Base da vitro”;

7. codice di registrazione del produttore (Codice RUOP);

8. codice di registrazione del riconfezionatore in caso di rietichettatura;

9. numero di riferimento del lotto costituito da un numero le cui prime due cifre si riferiscono alle ultime due cifre dell’anno solare in cui è stata presentata la denuncia di produzione. Tali cifre sono seguite da un numero progressivo apposto alle etichette al momento della loro stampa. Detta numerazione inizia con il numero 1 (uno) e prosegue in ordine progressivo;

10. varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;

11. quantità;

12. lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;

13. anno di coltura.

II. Condizioni minime.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;

2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;

3. le informazioni di cui alla parte A, lettera a), punto I, non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;

4. le informazioni di cui alla parte A, I, devono figurare nello stesso campo visivo.

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.

1. Più di un'unità.

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui alla parte A, lettera a), punto I.11 sono l'indicazione esatta del numero di unità per imballaggio o mazzo.

2.Una sola unità.

Le seguenti informazioni di cui parte A, lettera a), punto I, non sono richieste:

2.1. tipo di materiale;

2.2. categoria;

2.3. numero di riferimento del lotto;

2.4. quantità;

2.5. lunghezza delle talee di portinnesto;

2.6. anno di coltura.

 

b) Documento di accompagnamento.

I. Il documento di accompagnamento deve rispettare le seguenti condizioni:

1. essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);

2. (la copia di destinazione) accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo;

3. recare tutte le informazioni di cui al punto II della presente lettera b) per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;

4. essere conservato per almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali

II. Elenco delle informazioni che devono figurare sul documento di accompagnamento:

1. norme CE;

2. Paese di produzione;

3. servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo;

4. numero progressivo;

5. mittente (indirizzo, numero di registrazione);

6. destinatario (indirizzo);

7. specie;

8. tipo di materiale;

9. categoria;

10. varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto o al nesto;

11. numero di elementi singoli per lotto;

12. numero totale di lotti;

13. data di consegna.

Parte B - Imballaggio

I. Composizione degli imballaggi o mazzi

 

1. Tipo

2. Numero di pezzi

3. Quantità massima

1. Barbatelle innestate

25, 50, 100 o multipli di 100

500

2. Barbatelle franche

25, 50, 100 o multipli di 100

500

3. Nesti

a) con almeno 5 gemme utilizzabili

 

100 o 200

 

200

b) con una gemma utilizzabile

500 o suo multiplo

5.000

4. Talee di portinnesto

100 o un suo multiplo

1.000

5. Talee da vivaio

100 o un suo multiplo

500

II. Condizioni particolari.

a) Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui al punto I, possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

b) Materiali di moltiplicazione e piante di vite in vasi, casse, cartoni, pallets

Non si applicano per ogni imballaggio o mazzo i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.

Parte C - Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura dei mazzi o delle confezioni di materiale di moltiplicazione della vite in commercio è costituito da:

a) reggette in materiale plastico le cui estremità si fissano tra di loro mediante termosaldatura o altro modo così da non consentirne l’apertura senza compromissione, recanti, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell’imballaggio;

b) legacci in materiale vario ai quali viene apposto in modo che non si possa separare, un sigillo recante la matricola della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell’imballaggio;

c) nastro adesivo applicato ai contenitori del materiale di moltiplicazione e recante impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura della confezione.