§ 2.6.90 - D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:29/10/1997
Numero:432


Sommario
Art. 1. 


§ 2.6.90 - D.P.R. 29 ottobre 1997, n. 432. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(G.U. 18 dicembre 1997, n. 294).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. - 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e saranno determinate dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a:

     a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze;

     b) L. 8 per ogni talea coltivata.

     2. Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

     3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.