§ 1.5.q87 - Regolamento 4 luglio 2008, n. 690.
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/07/2008
Numero:690


Sommario
Art. 1. Le zone della Comunità elencate nell'allegato I sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei [...]
Art. 2. La direttiva n. 2001/32/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nell'ordinamento [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.5.q87 - Regolamento 4 luglio 2008, n. 690.

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (rifusione)

(G.U.U.E. 22 luglio 2008, n. L 193)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

 

viste le richieste presentate da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell' 8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE [2] è stata modificata più volte in modo sostanziale. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2) A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle "zone protette" esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 2001/32/CE della Commissione.

 

(3) Alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri sono riconosciuti quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento viene concesso in modo temporaneo poiché le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione non sono state fornite oppure non si sono conclusi gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Qualora gli Stati membri interessati forniscano successivamente le informazioni necessarie, le zone in questione vanno riconosciute come zone protette in modo permanente. Il riconoscimento temporaneo dovrebbe essere esteso in via eccezionale per un periodo limitato, affinché gli Stati membri interessati dispongano del tempo aggiuntivo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. Negli altri casi, le zone protette non dovrebbero più essere riconosciute in quanto tali, a causa della subentrata presenza degli organismi nocivi.

 

(4) Cipro era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta contro Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner e Leptinotarsa decemlineata Say fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Cipro in seguito alla concessione del riconoscimento temporaneo risulta che tali organismi non sono presenti nel paese. Pertanto, Cipro dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tali organismi.

 

(5) Alcune regioni della Spagna erano state riconosciute come zone protette nei confronti della Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.). Dalle informazioni fornite dalla Spagna risulta che tale organismo si è ormai radicato in tali regioni. Esse pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo.

 

(6) Alcune regioni di Italia, Austria, Slovenia e Slovacchia e l'intero territorio dell'Irlanda e della Lituania erano state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2008.

 

(7) Da informazioni fornite dall'Irlanda, dalla Lituania e dalla Slovacchia risulta che il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso in via eccezionale per due anni, affinché tali Stati membri dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l'assenza dell'organismo o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

 

(8) Dalle informazioni fornite dall'Italia e dalla Slovenia risulta che l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai radicata in alcune regioni precedentemente riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo fino al 31 marzo 2008. Tali regioni pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come zona protetta nei confronti di tale organismo.

 

(9) Dalle informazioni fornite dall'Austria risulta che, in ragione di condizioni sfavorevoli verificatesi nel 2007, si sono registrati diversi focolai di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in alcune parti del suo territorio, che sono state riconosciute in via provvisoria come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. Per questo motivo, in alcune regioni il riconoscimento temporaneo delle zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe essere esteso di un anno affinché l'Austria disponga del tempo necessario a verificare se gli sforzi di eradicazione compiuti nel 2007 siano stati efficaci e a presentare informazioni per confermare l'assenza dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione nel 2008.

 

(10) Malta era stata riconosciuta in modo temporaneo quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei) fino al 31 marzo 2008. Dalle informazioni fornite da Malta risulta che gli sforzi di eradicazione dell'organismo sono stati coronati da successo. Pertanto, Malta dovrebbe essere riconosciuta come zona protetta permanente nei confronti di tale organismo.

 

(11) Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto quale zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tale organismo si è ormai radicato in una parte del suo territorio. Tale parte del territorio portoghese non dovrebbe quindi più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo.

 

(12) Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette.

 

(13) Nel passato, le zone protette erano riconosciute e modificate mediante una direttiva. Per ottenere un'applicazione tempestiva e simultanea da parte di tutti gli Stati membri, le zone protette dovrebbe essere riconosciute mediante un regolamento.

 

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

 

(15) Il presente regolamento dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Le zone della Comunità elencate nell'allegato I sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato I di cui al presente regolamento.

 

     Art. 2.

La direttiva n. 2001/32/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nell'ordinamento nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).

 

[2] GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/40/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 49).

 

 

ALLEGATO I [1]

 

Zone della Comunità riconosciute come "zone protette", nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati

 

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

 

 

a)Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

 

 

1.Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)

 

 

2.Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

 

 

3.Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

 

 

3.1.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipro

 

 

4.Dendroctonus micans Kugelan

Irlanda, Grecia (fino al 31 marzo 2010), Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

 

 

5.Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlanda, Grecia (fino al 31 marzo 2010), Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

 

 

6.Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia

 

 

7.Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia (fino al 31 marzo 2010), Portogallo (Azzorre)

 

 

8.Ips amitinus Eichhof

Irlanda, Grecia (fino al 31 marzo 2010), Francia (Corsica), Regno Unito

 

 

9.Ips cembrae Heer

Irlanda, Grecia (fino al 31 marzo 2010), Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

 

 

10.Ips duplicatus Sahlberg

Irlanda, Grecia (fino al 31 marzo 2010), Regno Unito

 

 

11.Ips sexdentatus Börner

Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

 

 

12.Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

 

 

13.Leptinotarsa decemlineata Say

Irlanda, Spagna (Ibiza e Minorca), Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madeira), Finlandia (distretti di Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito

 

 

14.Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

 

 

15.Sternochetus mangiferae Fabricius

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira)

 

 

b)Batteri

 

 

 

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna, Portogallo

 

 

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Estonia, Spagna, Francia (Corsica), Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

- e, fino al 31 marzo 2010: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

 

 

c)Funghi

 

 

 

01.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Repubblica ceca, Irlanda, Svezia e Regno Unito (esclusa l'Isola di Man)

 

 

1.Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

 

 

2.Gremmeniella abietina Morelet

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

 

 

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

 

 

d)Virus ed organismi patogeni simili ai virus

 

 

 

1.Beet necrotic yellow vein virus

Irlanda, Francia (Bretagna), Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)

 

 

2.Tomato spotted wilt virus

Finlandia, Svezia

 

 

3.Citrus tristeza virus (ceppi europei)

Grecia, Francia (Corsica), Malta, Portogallo (esclusa Madeira)

 

 

4. Grapevine flavescence dorée MLO

Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2011), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2011), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2011)

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

 

(di cui all'articolo 2)

 

Direttiva 2001/32/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38)

 

Direttiva 2002/29/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 26)

 

Direttiva 2003/21/CE (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 8)

 

Direttiva 2003/46/CE (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 45)

 

Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003)      Art. 20 e allegato II, pag. 443

 

Direttiva 2004/32/CE (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 24)

 

Decisione 2004/522/CE (GU L 228 del 29.6.2004, pag. 18)

 

Direttiva 2005/18/CE (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 25)

 

Direttiva 2006/36/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 13)

 

Direttiva 2007/40/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 49)

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

 

(di cui all'articolo 2)

 

Direttiva

Termine per il recepimento

Data di applicazione

 

 

 

2001/32/CE

21 maggio 2001

22 maggio 2001

 

 

 

2002/29/CE

31 marzo 2002

1o aprile 2002

 

 

 

2003/21/CE

31 marzo 2003

1o aprile 2003

 

 

 

2003/46/CE

15 giugno 2003

16 giugno 2003

 

 

 

2004/32/CE

20 aprile 2004

21 aprile 2004

 

 

 

2005/18/CE

14 maggio 2005

15 maggio 2005

 

 

 

2006/36/CE

30 aprile 2006

1o maggio 2006

 

 

 

2007/40/CE

31 ottobre 2007

1o novembre 2007

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 2001/32/CE

Presente regolamento

 

 

Art. 1

Art. 1

 

 

Art. 3

 

 

Art. 2

 

 

Art. 4

 

 

Art. 5, primo comma

Art. 3, primo comma

 

 

Art. 5, secondo comma

 

 

Art. 3, secondo comma

 

 

Art. 6

 

 

Allegato, lettera a), punti 1, 2 e 3

Allegato I, lettera a), punti 1, 2 e 3

 

 

Allegato, lettera a), punto 3.1

Allegato I, lettera a), punto 3.1

 

 

Allegato, lettera a), punti da 4 a 15

Allegato I, lettera a), punti da 4 a 15

 

 

Allegato, lettera a), punto 16

 

 

Allegato, lettera b), punto 1

Allegato I, lettera b), punto 1

 

 

Allegato, lettera b), punto 2, primo trattino

Allegato I, lettera b), punto 2, primo trattino

 

 

Allegato I, lettera b), punto 2, secondo trattino

 

 

Allegato, lettera b), punto 2, secondo trattino

 

 

Allegato I, lettera b), punto 2, terzo trattino

 

 

Allegato, lettera c), punto 01

Allegato I, lettera c), punto 01

 

 

Allegato, lettera c), punti da 1 a 3

Allegato I, lettera c), punti da 1 a 3

 

 

Allegato, lettera d), punti da 1 a 4

Allegato I, lettera d), punti da 1 a 4

 

 

Allegato II

 

 

Allegato III

 


[1] Allegato già modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 823/2009 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 17/2010.