§ 1.5.I7 – Decisione 28 aprile 2004, n. 522.
Decisione n. 2004/522/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/04/2004
Numero:522


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I7 – Decisione 28 aprile 2004, n. 522.

Decisione n. 2004/522/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 228).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 20 dell’atto di adesione del 2003 rimanda all’allegato II dello stesso, nel quale sono elencati gli adattamenti dell’acquis in funzione dell’adesione. L’allegato II prende tuttavia in considerazione, in linea di massima, unicamente gli adattamenti di atti adottati prima della data limite dei negoziati di adesione, ovvero il 1° novembre 2002.

     (2) Si rendono comunque necessari ulteriori adattamenti dell’acquis, in particolare di atti adottati successivamente alla data di cui sopra nonché di atti che non è stato possibile inserire nell’allegato II o che necessitano nuove modifiche, in seguito ad un cambiamento delle circostanze.

     (3) La direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, ha subito diverse modifiche dopo il 1° novembre 2002 riguardo ad alcune disposizioni già oggetto di adattamenti nell'atto di adesione del 2003.

     (4) Ai fini della chiarezza, è opportuno stilare un elenco aggiornato e completo di dette zone. La direttiva 2001/32/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

     1) Il testo di cui all'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva.

     Nel caso di cui alla lettera a), punto 3.1, dell’allegato, la zona suddetta di Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera a), punto 6, dell’allegato, le zone suddette di Lettonia, Slovenia e Slovacchia sono riconosciute fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera a), punto 11, dell’allegato, la zona suddetta di Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera a), punto 13, dell’allegato, le zone suddette di Cipro e Malta sono riconosciute fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato, per Irlanda, Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì- Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino- Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonia, Lituania, Austria [Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Slovenia e Slovacchia, le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera d), punto 1, dell’allegato, la zona suddetta della Lituania è riconosciuta fino al 31 marzo 2006.

     Nel caso di cui alla lettera d), punto 3, dell’allegato, la zona suddetta di Malta è riconosciuta fino al 31 marzo 2006.»

     2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato come segue:

 

     1) Alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

 

«2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonia, Lituania, Austria [Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole anglo-normanne)»

 

     2) Alla lettera d), il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

 

«1. Beet Necrotic Yellow Vein Virus

Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Lituania, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)»