§ 1.5.A58 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 32.
Direttiva n. 2001/32/CE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/05/2001
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 e le applicano dal 22 [...]
Art. 4.      La direttiva n. 92/76/CEE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2001
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.A58 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 32. [1]

Direttiva n. 2001/32/CE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE.

(G.U.C.E. 9 maggio 2001, n. L 127).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     viste le richieste presentate da Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle "zone protette" esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/23/CE.

     (2) Da allora la situazione fitosanitaria di alcune delle zone inizialmente riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi è evoluta in maniera significativa.

     (3) Da informazioni fornite dalla Danimarca risulta che non è più possibile mantenere la zona protetta riconosciuta per questo paese nei confronti del Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e del Tomato Spotted Wilt Virus.

     (4) Occorre modificare talune disposizioni riguardanti misure protettive vigenti in Portogallo contro Gonipterus scutellatus Gyll. e nel Regno Unito e in Irlanda contro Pissodes spp. (europee) per tener conto dell'attuale distribuzione di questi organismi nei rispettivi paesi.

     (5) Da informazioni fornite dal Regno Unito e dalla Svezia risulta che, in seguito alla riorganizzazione degli entri locali, la descrizione esistente delle rispettive zone protette nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan e i Leptinotarsa decemlineata Say deve essere modificata.

     (6) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un periodo che scade il 31 marzo 2001.

     (7) Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il riconoscimento provvisoria delle zone protette in questo paese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.

     (8) Da informazioni fornite dall'Austria e dall'Italia sembra che alcune aree di questi due paesi non siano più da considerare come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., mentre altre aree debbano essere riconosciute come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato.

     (9) Da informazioni fornite dalla Francia risulta che alcune aree di questo paese non possono più essere considerate come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     (10) Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il riconoscimento provvisorio della zona protetta in questo paese nei confronti di Beet Necrotic Yellow Vein Virus va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.

     (11) Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette. Ai fini di chiarezza è necessario adottare un nuovo elenco di dette zone. La direttiva 92/76/CEE va di conseguenza abrogata. A causa dei persistenti problemi nel campo fitosanitario, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore ed essere attuata il più presto possibile.

     (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. [2]

          Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva n. 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva.

 

     Art. 2. [3]

     [La proroga del riconoscimento oltre le date indicate all'articolo 1 e eventuali modifiche all'elenco delle zone protette di cui all'articolo 1 sono effettuate secondo le procedure stabilite all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, tenendo conto dei risultati di idonee indagini condotte secondo i requisiti comunitari e controllate da esperti della Commissione.]

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 e le applicano dal 22 maggio 2001. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 4.

     La direttiva n. 92/76/CEE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2001.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 22 maggio 2001.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [4]

Zone della Comunità riconosciute come "zone protette",

nei confronti dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati

 

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

 

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito

3.1. Daktulosphaira vitifoliae

(Fitch)

Cipro (fino al 31 marzo 2008)

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia, Portogallo (Azzorre)

8. Ips amitinus Eichhof

Grecia, Francia (Corsica), Irlanda, Regno Unito

9. Ips cembrae Heer

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, Regno Unito

11. Ips sexdentatus Boerner

Irlanda, Cipro (fino al 31 marzo 2008), Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

12. Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

13. Leptinotarsa decemlineata Say

Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Cipro (fino al 31 marzo 2008), Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito

14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.)

Spagna (Ibiza)

 

 

b) Batteri

 

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna, Portogallo

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Spagna, Estonia, Francia (Corsica), Italia (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

— e, fino al 31 marzo 2008: Irlanda; Italia [Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia); Lombardia; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari]; Lituania; Austria [Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna]; Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska e Maribor); Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

 

 

c) Funghi

 

01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Danimarca, Grecia (Creta e Lesbo), Irlanda, Regno Unito (eccetto Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia

1. Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

 

 

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus 

 

1. Beet necrotic Yellow Vein Virus

Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)

2. Tomato Spotted Wilt virus

Finlandia, Svezia

3. Citrus tristeza virus (varietà europee)

Grecia, Francia (Corsica), Italia, Malta (fino al 31 marzo 2008), Portogallo

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 690/2008, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della direttiva n. 2002/29/CE, dall'art. 1 della direttiva n. 2003/21/CE, dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dall’art. 1 della direttiva n. 2004/32/CE, sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/522/CE, modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/18/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2006/36/CE.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2006/36/CE.

[4] Allegato già modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/29/CE, dall'art. 1 della direttiva n. 2003/21/CE, dall'art. 1 della direttiva n. 2003/46/CE, dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dall’art. 1 della direttiva n. 2004/32/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/522/CE, dall’art. 1 della direttiva n. 2005/18/CE, e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2006/36/CE.