§ 1.5.E11 - Direttiva 24 marzo 2003, n. 21.
Direttiva n. 2003/21/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/03/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.E11 - Direttiva 24 marzo 2003, n. 21.

Direttiva n. 2003/21/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

(G.U.U.E. 25 marzo 2003, n. L 78).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     viste le richieste inoltrate da Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/29/CE, alcune aree del Portogallo sono riconosciute zone protette nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll.

     (2) Da informazioni fornite dal Portogallo sulla base di indagini aggiornate, risulta necessario modificare la zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll. limitandola alle isole Azzorre.

     (3) Da informazioni fornite dall'Irlanda sulla base di indagini, non si riscontra la presenza della Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) nel territorio di questo Stato.

     (4) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla base di indagini, non si riscontra la presenza della Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) nel territorio dell'Irlanda del Nord.

     (5) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, l'Irlanda, nonché alcune zone in Italia e in Austria, sono provvisoriamente riconosciute zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2003.

     (6) Da informazioni fornite dall'Austria, dall'Irlanda e dall'Italia, si evince la necessità di protrarre eccezionalmente il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. al fine di consentire ai rispettivi organismi ufficiali responsabili di completare le informazioni sulla diffusione di questo organismo nocivo e di portare a termine lo sforzo di eradicazione dell'organismo stesso nelle zone interessate.

     (7) Da informazioni fornite dall'Italia, risulta che alcune zone della regione Veneto non sono più da considerarsi zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., essendosi questo organismo nocivo ivi radicato.

     (8) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, la Svezia è provvisoriamente riconosciuta zona protetta nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus fino al 31 marzo 2003.

     (9) Da informazioni fornite dalla Svezia, si evince che alcune zone della contea di Skåne non debbano più essere riconosciute zone protette nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus, essendosi questo organismo nocivo ivi radicato. È altresì opportuno che il riconoscimento provvisorio di questa zona protetta per il resto della Svezia venga protratto eccezionalmente al fine di consentire agli organismi ufficiali svedesi responsabili di completare le informazioni sulla diffusione del Beet necrotic yellow vein virus e di portare a termine lo sforzo di eradicazione di questo organismo nocivo nelle altre zone interessate.

     (10) La direttiva 2001/32/CE deve pertanto essere conformemente modificata.

     (11) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 2001/32/CE è modificata nel modo seguente:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) il secondo comma viene sostituito dal seguente testo:

     «Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, per l'Irlanda, per l'Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; Veneto ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria [Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2004.»;

     b) al terzo comma, la data «31 marzo 2003» è sostituita da «31 marzo 2004»;

     2) l'allegato è modificato conformemente a quanto disposto nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri applicano dette disposizioni a partire dal 1° aprile 2003.

     Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato come segue:

     1) alla lettera a):

     i) al punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «Portogallo (Azzorre)»;

     ii) dopo il punto 13, è inserito il punto 14 qui di seguito:

     «14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) --- Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)»

     2) alla lettera b), punto 2, il testo nella colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Trento e Bolzano; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

     3) alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia (ad eccezione dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), Regno Unito (Irlanda del Nord).»