§ 1.5.E82 - Direttiva 4 giugno 2003, n. 46.
Direttiva n. 2003/46/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/06/2003
Numero:46


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.E82 - Direttiva 4 giugno 2003, n. 46.

Direttiva n. 2003/46/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

(G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     vista la richiesta presentata dalla Grecia,

     considerando quanto segue:

     (1) Sin dal 1993, grazie alla direttiva 92/76/CEE della Commissione e alla direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/21/CE, la Grecia è riconosciuta zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus Gyll.

     (2) A causa di un errore materiale nella preparazione della direttiva 2003/21/CE, che modifica la direttiva 2001/32/CE, il testo modificato non menzionava la Grecia in relazione al Gonipterus scutellatus Gyll. I motivi per cui la Grecia è stata riconosciuta zona protetta nei confronti del suddetto organismo nocivo restano tuttavia ancora validi.

     (3) La direttiva 2001/32/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

     (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato della direttiva n. 2001/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 16 giugno 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato della direttiva n. 2001/32/CE, alla lettera a), punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     «Grecia, Portogallo (Azzorre)»