§ 1.6.F57 - Direttiva 14 febbraio 2002, n. 11.
Direttiva n. 2002/11/CE del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/02/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue
Art. 2.      E’ abrogata la direttiva 74/649/CEE
Art. 3.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 febbraio 2003. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.6.F57 - Direttiva 14 febbraio 2002, n. 11.

Direttiva n. 2002/11/CE del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE.

(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell’ambito del consolidamento del mercato interno e tenuto conto dell’esperienza acquisita, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine occorre eliminare qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.

     (2) E’ opportuno lasciare la possibilità, a determinate condizioni, di commercializzare materiale di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi di produzione.

     (3) E’ opportuno che la Commissione possa fissare, con l’ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.

     (4) Alla luce dell’esperienza maturata in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della suddetta direttiva.

     (5) Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. E’ importante quindi che le varietà di vite geneticamente modificate siano ammesse solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e l’ambiente.

     (6) Occorre effettuare una valutazione specifica dei rischi per l’ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio quando i materiali di moltiplicazione delle varietà di vite sono costituiti da organismi geneticamente modificati. E’ necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca l’equivalenza della valutazione dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia, con quelle stabilite dalla direttiva 2001/18/CE. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento è opportuno che restino applicabili le disposizioni della direttiva 2001/18/CE.

     (7) Il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati. Al fine di determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e tutelare la salute pubblica, occorre accertarsi che sia stata valutata l’innocuità dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari.

     (8) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, occorre che gli Stati membri possano prevedere un documento di accompagnamento dei lotti.

     (9) E’ auspicabile garantire la preservazione della diversità genetica. Occorre prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti. La Commissione tiene conto non solo della nozione di varietà, ma anche di quella di genotipo e di clone.

     (10) Le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 68/193/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (11) E’ opportuno abrogare la direttiva 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

     1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) all’articolo 4, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     4) l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) l’articolo 5 ter è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

     7) l’articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     8) all’articolo 5 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     9) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

     10) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

     11) l’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     12) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     13) l’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     14) l’articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     15) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

     16) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     17) l’articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     18) l’articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     19) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     20) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

     21) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     22) sono inseriti gli articoli seguenti:

     (Omissis).

     23) l’articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     24) i riferimenti all’articolo 17 di cui all’articolo 5 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 16 e agli articoli 17 bis e 18 bis sono intesi come riferimenti all’articolo 17, paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     E’ abrogata la direttiva 74/649/CEE.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.