§ 2.6.43 - D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543.
Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:29/07/1974
Numero:543


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 2.6.43 - D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543. [1]

Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(G.U. 19 novembre 1974, n. 301).

 

     Art. 1.

     La persona fisica o giuridica o il suo avente causa che intende ottenere il riconoscimento della qualifica di costitutore deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste corredata dei seguenti documenti:

     1) eventuale brevetto per invenzione relativo alla varietà per cui si chiede il riconoscimento, rilasciato ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1126;

     2) estremi del provvedimento d'iscrizione della varietà sul registro o catalogo ufficiale delle varietà viticole;

     3) copia della scheda ampelografica della varietà esistente presso l'ufficio del registro o catalogo delle varietà viticole;

     4) fotografia della pianta, della foglia, del grappolo e dell'acino della varietà;

     5) relazioni del costitutore e del suo avente causa, nella quale saranno fornite notizie in merito alla costituzione della varietà (epoca della costituzione; comune ed azienda in cui è stato effettuato il lavoro che ha condotto alla costituzione; sistema seguito per l'ottenimento della varietà; prove sperimentali e di moltiplicazione eseguite; ubicazione dell'azienda nella quale viene effettuata la conservazione in purezza);

     6) eventuali attestati di istituti di sperimentazione, istituti universitari, enti specializzati, ispettorati agrari ed altro materiale bibliografico;

     7) documentazione atta a comprovare la qualità di avente causa del costitutore.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dà notizia dell'avvenuta presentazione della domanda, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indicando l'ufficio presso il quale gli interessati possono prendere visione della documentazione prodotta dal richiedente.

     Gli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione, possono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste istanze e controdeduzioni in carta legale, motivate e corredate dei documenti idonei a dimostrarne il fondamento.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scaduto il termine di cui al precedente articolo, trasmette la domanda, le istanze e le controdeduzioni pervenute e la relativa documentazione alla sezione competente del Consiglio superiore dell'agricoltura, il quale esprime il proprio parere entro tre mesi.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede sulla richiesta di riconoscimento della qualifica di costitutore con proprio decreto, tenuto conto del parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura. Il decreto è comunicato al richiedente ed alle persone che hanno presentato istanze e controdeduzioni riguardo al riconoscimento richiesto.

 

          Art. 5.

     L'affidamento del compito del mantenimento in purezza di una varietà è subordinato all'accertamento della esistenza di una o più selezioni clonali della varietà stessa.

     L'affidamento della conservazione in purezza delle selezioni di varietà conferisce agli enti ed imprenditori prescelti la facoltà e gli obblighi del costitutore.

 

          Art. 6.

     L'iscrizione di una varietà di vite nel registro o catalogo delle varietà può essere effettuata su domanda o d'ufficio.

     La domanda, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può essere presentata da chiunque ne abbia interesse, deve indicare le zone ritenute più idonee alla coltura ed essere corredata di una particolare descrizione delle caratteristiche botaniche ed agronomiche della varietà e di ogni altra utile documentazione.

 

          Art. 7.

     Una varietà di vite è ammessa all'iscrizione nel registra o catalogo delle varietà se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

     Una varietà è distinta se al momento in cui è chiesta l'iscrizione si distingue nettamente, per uno o più caratteri morfologici o fisiologici importanti, da qualsiasi altra varietà ammessa o presentata per l'iscrizione; è stabile se, in seguito alle successive moltiplicazioni, rimane conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali; è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, salve rare aberrazioni, sono analoghe per tutti i caratteri considerati ai fini dell'omogeneità.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le eventuali prove colturali da condursi al fine di accertare che la varietà si distingua dalle altre e che essa sia sufficientemente stabile ed omogenea.

 

          Art. 8.

     L'iscrizione della varietà di viti e la sua revoca sono disposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il registro o catalogo delle varietà di viti può essere consultato da tutte le persone interessate.

 

          Art. 9.

     Il prelevamento dei campioni di materiale viticolo per i controlli relativi alle prove colturali viene fatto dal personale autorizzato, che redige apposito verbale in quadruplice copia, sottoscritto dal prelevatore e dal detentore di prodotto, con l'indicazione degli elementi per l'esatta individuazione dei materiali prelevati. Delle copie del verbale una viene rilasciata al detentore del prodotto, una viene trasmessa al produttore, una viene conservata dal prelevatore ed una viene trasmessa all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

 

          Art. 10.

     Il materiale prelevato è contrassegnato con apposito sigillo applicato all'atto del prelevamento e viene posto a coltura dall'istituto di cui all'articolo precedente. La rimozione del sigillo ed il collocamento a dimora, previa individuazione del materiale relativo, sono effettuati alla presenza di due funzionari dell'istituto e degli interessati che ne fanno richiesta. Dell'intera operazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai due funzionari e dagli interessati presenti. Gli interessati possono prendere visione in ogni tempo delle colture fatte con il materiale prelevato.

 

          Art. 11.

     L'indicazione del clone nelle etichette da apporre agli imballaggi ed ai mazzi contenenti materiale di moltiplicazione è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale la rilascia, su richiesta dell'interessato, previo accertamento dell'esistenza di una selezione clonale che la giustifichi.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.