§ 46.1.2 - R.D. 25 maggio 1939, n. 1126.
Modificazione delle vigenti disposizioni relative ai corsi della scuola di guerra aerea


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:25/05/1939
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ridurre la durata, dei corsi normali presso la scuola di guerra aerea ad un minimo di un anno accademico
Art. 2.      Fermo restando il disposto dell'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, e successive modificazioni, i capitani in servizio permanente [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1938


§ 46.1.2 - R.D. 25 maggio 1939, n. 1126. [1]

Modificazione delle vigenti disposizioni relative ai corsi della scuola di guerra aerea

(G.U. 14 agosto 1939, n. 189)

 

 

     Art. 1.

     È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ridurre la durata, dei corsi normali presso la scuola di guerra aerea ad un minimo di un anno accademico.

     Al termine di ciascuno di tali corsi avranno luogo gli esami, i risultati dei quali, unitamente alla media dei voti assegnati ad ogni ufficiale allievo durante l'anno accademico, determineranno l'idoneità finale.

 

          Art. 2.

     Fermo restando il disposto dell'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 28 febbraio 1935, n. 447, e successive modificazioni, i capitani in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, che frequenteranno i corsi normali di durata ridotta e che non conseguiranno l'idoneità in non più di tre materie, saranno chiamati, dopo almeno tre mesi, ad una sessione speciale di esami, limitatamente alle prove non superate.

     Coloro che otterranno l'idoneità, saranno classificati in coda al proprio corso secondo la rispettiva anzianità relativa.

     Gli ufficiali allievi che non supereranno gli esami di riparazione ed i riprovati in non più di tre materie in prima sessione verranno ammessi al corso normale dell'anno accademico successivo e faranno parte di questo a tutti gli effetti.

     Non è consentita più di una ripetizione del corso normale ridotto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1938.

     È abrogato il regio decreto 28 aprile 1937, numero 1104, nonché ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.