§ 1.6.1608 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1308.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2013
Numero:1308


Sommario
Art.  1. Ambito di applicazione
Art.  2. Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)
Art.  3. Definizioni
Art.  4. Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli
Art.  5. Tassi di conversione del riso
Art.  6. Campagne di commercializzazione
Art.  7. Soglie di riferimento
Art.  8. Ambito di applicazione
Art.  9. Origine dei prodotti ammissibili
Art.  10. Tabelle unionali di classificazione delle carcasse
Art.  11. Prodotti ammissibili all'intervento pubblico
Art.  12. Periodi d'intervento pubblico
Art.  13. Apertura e chiusura dell'intervento pubblico
Art.  14. Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara
Art.  15. Prezzi di intervento pubblico
Art.  16. Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico
Art.  17. Prodotti ammissibili
Art.  18. Condizioni di concessione dell'aiuto
Art.  19. Delega di potere
Art.  20. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  21. Altre competenze di esecuzione
Art.  22. Gruppo bersaglio
Art.  23. Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati
Art.  24. Delega di potere
Art.  25. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  26. Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
Art.  27. Delega di potere
Art.  28. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  29. Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Art.  30. Poteri delegati
Art.  31. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  32. Fondi di esercizio
Art.  33. Programmi operativi
Art.  34. Aiuto finanziario dell'Unione
Art.  35. Aiuto finanziario nazionale
Art.  36. Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi
Art.  37. Poteri delegati
Art.  38. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  39. Ambito di applicazione
Art.  40. Compatibilità e coerenza
Art.  41. Presentazione dei programmi di sostegno
Art.  42. Contenuto dei programmi di sostegno
Art.  43. Misure ammissibili
Art.  44. Regole generali relative ai programmi di sostegno
Art.  45. Promozione
Art.  46. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Art.  47. Vendemmia verde
Art.  48. Fondi di mutualizzazione
Art.  49. Assicurazione del raccolto
Art.  50. Investimenti
Art.  51. Innovazione nel settore vitivinicolo
Art.  52. Distillazione dei sottoprodotti
Art.  53. Poteri delegati
Art.  54. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  55. Programmi nazionali e finanziamento
Art.  56. Poteri delegati
Art.  57. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  58. Aiuto alle organizzazioni di produttori
Art.  59. Poteri delegati
Art.  60. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  61. Durata
Art.  62. Autorizzazioni
Art.  63. Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti
Art.  64. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
Art.  65. Ruolo delle organizzazioni professionali
Art.  66. Reimpianti
Art.  67. Norma de minimis
Art.  68. Disposizioni transitorie
Art.  69. Poteri delegati
Art.  70. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  71. Impianti non autorizzati
Art.  72. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  73. Ambito di applicazione
Art.  74. Principio generale
Art.  75. Fissazione e contenuto
Art.  76. Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli
Art.  77. Certificazione del luppolo
Art.  78. Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti
Art.  79. Tolleranza
Art.  80. Pratiche enologiche e metodi di analisi
Art.  81. Varietà di uve da vino
Art.  82. Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II
Art.  83. Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori
Art.  84. Disposizione generale
Art.  85. Menzioni riservate facoltative esistenti
Art.  86. Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative
Art.  87. Menzioni riservate facoltative supplementari
Art.  88. Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative
Art.  89. Disposizioni generali
Art.  90. Disposizioni particolari per le importazioni di vino
Art.  91. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  92. Ambito di applicazione
Art.  93. Definizioni
Art.  94. Domande di protezione
Art.  95. Richiedenti
Art.  96. Procedura nazionale preliminare
Art.  97. Esame da parte della Commissione
Art.  98. Procedura di opposizione
Art.  99. Decisione sulla protezione
Art.  100. Omonimi
Art.  101. Ulteriori motivi di rigetto della protezione
Art.  102. Relazione con i marchi commerciali
Art.  103. Protezione
Art.  104. Registro
Art.  105. Modifiche del disciplinare
Art.  106. Cancellazione
Art.  107. Denominazioni di vini protette preesistenti
Art.  108. Tasse
Art.  109. Poteri delegati
Art.  110. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  111. Altre competenze di esecuzione
Art.  112. Definizione
Art.  113. Protezione
Art.  114. Delega di potere
Art.  115. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  116. Altre competenze di esecuzione
Art.  117. Definizione
Art.  118. Applicabilità delle regole orizzontali
Art.  119. Indicazioni obbligatorie
Art.  120. Indicazioni facoltative
Art.  121. Lingue
Art.  122. Poteri delegati
Art.  123. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  124. Durata
Art.  125. Accordi nel settore dello zucchero
Art.  126. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
Art.  127. Contratti di fornitura
Art.  128. Tassa sulla produzione
Art.  129. Restituzione alla produzione
Art.  130. Ritiro di zucchero dal mercato
Art.  131. Meccanismo temporaneo di gestione del mercato
Art.  132. Poteri delegati
Art.  133. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  134. Quote nel settore dello zucchero
Art.  135. Prezzo minimo della barbabietola
Art.  136. Ripartizione delle quote
Art.  137. Imprese riconosciute
Art.  138. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote
Art.  139. Produzione fuori quota
Art.  140. Zucchero industriale
Art.  141. Riporto di zucchero eccedente
Art.  142. Prelievo sulle eccedenze
Art.  143. Poteri delegati
Art.  144. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  145. Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo
Art.  146. Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo
Art.  147. Documenti di accompagnamento e registro
Art.  148. Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art.  149. Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art.  150. Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
Art.  151. Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art.  152. Organizzazioni di produttori
Art.  153. Statuto delle organizzazioni di produttori
Art.  154. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Art.  155. Esternalizzazione
Art.  156. Associazioni di organizzazioni di produttori
Art.  157. Organizzazioni interprofessionali
Art.  158. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
Art.  159. Riconoscimento obbligatorio
Art.  160. Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
Art.  161. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art.  162. Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco
Art.  163. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art.  164. Estensione delle regole
Art.  165. Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Art.  166. Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato
Art.  167. Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
Art.  168. Relazioni contrattuali
Art.  169. Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva
Art.  170. Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine
Art.  171. Trattative contrattuali per taluni seminativi
Art.  172. Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
Art.  173. Poteri delegati
Art.  174. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  175. Altre competenze di esecuzione
Art.  176. Norme generali
Art.  177. Poteri delegati
Art.  178. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  179. Altre competenze di esecuzione
Art.  180. Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti
Art.  181. Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo
Art.  182. Dazi addizionali all'importazione
Art.  183. Altre competenze di esecuzione
Art.  184. Contingenti tariffari
Art.  185. Contingenti tariffari specifici
Art.  186. Poteri delegati
Art.  187. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  188. Altre competenze di esecuzione
Art.  189. Importazioni di canapa
Art.  190. Importazioni di luppolo
Art.  191. Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo
Art.  192. Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione
Art.  193. Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero
Art.  194. Misure di salvaguardia
Art.  195. Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo
Art.  196. Ambito di applicazione
Art.  197. Ripartizione delle restituzioni all'esportazione
Art.  198. Fissazione delle restituzioni all'esportazione
Art.  199. Concessione delle restituzioni all'esportazione
Art.  200. Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine
Art.  201. Limiti applicabili alle esportazioni
Art.  202. Poteri delegati
Art.  203. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Art.  204. Altre competenze di esecuzione
Art.  205. Sospensione del regime di perfezionamento passivo
Art.  206. Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura
Art.  207. Mercato rilevante
Art.  208. Posizione dominante
Art.  209. Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni
Art.  210. Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute
Art.  211. Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE
Art.  212. Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo
Art.  213. Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia
Art.  214. Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia
Art.  215. Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura
Art.  216. Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi
Art.  217. Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici
Art.  218. Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio
Art.  219. Misure per contrastare le turbative del mercato
Art.  220. Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante
Art.  221. Misure necessarie per risolvere problemi specifici
Art.  222. Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE
Art.  223. Comunicazioni
Art.  224. Trattamento e protezione dei dati personali
Art.  225. Relazioni obbligatorie della Commissione
Art.  226. Uso della riserva
Art.  227. Esercizio della delega
Art.  228. Procedura d'urgenza
Art.  229. Procedura di comitato
Art.  230. Abrogazioni
Art.  231. Disposizioni transitorie
Art.  232. Entrata in vigore e applicazione


§ 1.6.1608 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1308.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1 gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 (5) del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4) È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio (7), che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest' ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

(15) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17) Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18) Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento.

(19) Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

(20) Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

(23) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

(24) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25) Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

(26) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28) Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

(29) Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31) Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32) Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33) Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35) Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36) Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e trasformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile.

(37) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

(38) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(39) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

(41) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47) Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

(49) È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

(50) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51) In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8), i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1 gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54) La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori vinicoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

(57) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1 % delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0 % ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

(58) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

(59) La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

(66) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.

(67) È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

(68) Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

(69) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

(70) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

(71) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.

(72) Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(73) È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.

(74) I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito.

(75) È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

(76) Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(77) Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

(78) Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79) Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

(85) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

(87) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

(89) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

(91) Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(92) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(93) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(94) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(95) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(96) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(97) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

(98) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

(99) Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

(100) Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

(101) Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

(102) Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

(103) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1 agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

(104) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105) Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106) Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107) Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

(109) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

(111) Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

(112) Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1 agosto 2009.

(113) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

(117) L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.

(118) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

(119) Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

(120) Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

(121) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

(122) Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

(123) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(124) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.

(125) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

(126) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

(127) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(131) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138) L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

(140) Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141) L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

 

regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

 

le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

 

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144) Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145) Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147) Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(149) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

(150) Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

(152) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
(154) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

(155) Nell’insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
(158) È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159) È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

(160) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162) In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163) Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165) Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

(168) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

(169) Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173) È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175) Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non nocciano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciònonostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

(179) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

(182) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15 % del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(183) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184) Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188) Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190) Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191) Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

(192) Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

(193) Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(194) È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(195) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (12).

(196) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (13) ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198) Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(200) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202) In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(203) La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione (15).

(205) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206) Il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio (16), relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il regolamento (CEE) n. 234/79, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio (17), relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio (18), che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio (19), ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207) Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano a applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE I

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

 

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

a) cereali, parte I;

b) riso, parte II;

c) zucchero, parte III;

d) foraggi essiccati, parte IV;

e) sementi, parte V;

f) luppolo, parte VI;

g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

h) lino e canapa, parte VIII;

i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;

j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

k) banane, parte XI;

l) settore vitivinicolo, parte XII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

n) tabacco, parte XIV;

o) carni bovine, parte XV;

p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

q) carni suine, parte XVII;

r) carni ovine e caprine, parte XVIII;

s) uova, parte XIX;

t) carni di pollame, parte XX;

u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

w) bachi da seta, parte XXIII;

x) altri prodotti, parte XXIV.

 

     Art. 2. Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

 

2. Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017.

 

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), salvo disposizione contraria del presente regolamento.

 

4. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

 

5. Ai fini del presente regolamento:

a) per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

b) per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

 

     Art. 4. Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

 

     Art. 5. Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

b) che adottino tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 6. Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1 gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b) dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

c) dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

 

d) dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

e) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;

f) dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

 

     Art. 7. Soglie di riferimento

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

 

d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

 

f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

 

g) nel settore dell'olio di oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

 

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

 

PARTE II

 

MERCATO INTERNO

 

TITOLO I

 

INTERVENTO SUL MERCATO

 

CAPO I

 

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

 

     Art. 8. Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e

b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

 

     Art. 9. Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

 

     Art. 10. Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

 

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

 

Sezione 2

 

Intervento pubblico

 

     Art. 11. Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

b) risone;

c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

 

     Art. 12. Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1 novembre al 31 maggio;

b) per il risone, dal 1 aprile al 31 luglio;

c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;

d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1 marzo al 30 settembre.

 

     Art. 13. Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

 

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

 

     Art. 14. Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

 

     Art. 15. Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

 

2. Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 16. Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,

b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

 

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

 

Sezione 3

 

Aiuto all'ammasso privato

 

     Art. 17. Prodotti ammissibili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:

a) zucchero bianco;

b) olio di oliva;

c) fibre di lino;

d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

f) formaggio;

g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

h) carni suine;

i) carni ovine e caprine.

 

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

 

     Art. 18. Condizioni di concessione dell'aiuto

1. Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o

b) della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

 

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

a) concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) limitino gli aiuti all'ammasso privato.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

3. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

 

Sezione 4

 

Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

 

     Art. 19. Delega di potere

1. Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

a) la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

b) l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

 

2. Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.

 

3. Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a) i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

b) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

 

4. Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

a) le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

c) le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

 

5. Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a

a) prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b) definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

c) stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

 

6. Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;

b) stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;

c) stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

d) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

 

     Art. 20. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

b) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

c) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

d) la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

e) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

f) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;

g) le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

h) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;

i) la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

j) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

k) in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

l) il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

m) la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

n) le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

o) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

ii) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e

iii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

 

p) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

q) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

r) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

s) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

t) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;

ii) le esigenze tecniche lo giustificano;

iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

 

u) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 21. Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

c) lo stato d'ingrassamento.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

 

CAPO II

 

Regimi di aiuto

 

Sezione 1

 

Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari

 

     Art. 22. Gruppo bersaglio

I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

 

Sottosezione 1

 

Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole

 

     Art. 23. Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. È concesso un aiuto dell'Unione:

a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

 

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari.

 

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti elencati nell'allegato V.

 

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

 

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma.

 

Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e relative alla salute, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, e in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.

 

4. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

 

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

 

Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia di cui ala paragrafo 2.

 

Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri.

 

6. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti.

 

Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

 

7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

 

8. Il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

 

9. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

 

10. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

 

     Art. 24. Delega di potere

1. Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;

b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento.

 

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute;

b) i costi inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi specifici;

c) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e la verdura nelle scuole.

 

3. Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.

 

     Art. 25. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

a) informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b) domande di aiuto e pagamenti;

c) modalità di pubblicizzazione del programma e correlate attività di messa in rete;

d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sottosezione 2

 

Programma "latte nelle scuole"

 

     Art. 26. Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22.

 

2. A partire dal 1 agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.

 

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27.

 

4. Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

 

5. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

 

6. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

 

7. Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

 

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

 

     Art. 27. Delega di potere

1. Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a determinare:

a) i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;

b) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento; e

c) le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.

 

2. Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richiedenti;

b) il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;

c) l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

 

3. Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

 

4. Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.

 

5. Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 227 che stabiliscano norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.

 

     Art. 28. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;

b) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;

c) norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;

d) le modalità di pubblicizzazione del programma;

e) la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 2

 

Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

 

     Art. 29. Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

 

2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;

b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e

c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

 

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

a) 75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) 75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);

c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.

 

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

 

     Art. 30. Poteri delegati

Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) per gli ambiti di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;

b) l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;

c) l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;

d) i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.

 

     Art. 31. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;

b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;

c) le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammontare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 3

 

Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

 

     Art. 32. Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari

i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure

ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

 

b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38.

 

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

 

     Art. 33. Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;

b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;

c) incremento del valore commerciale dei prodotti;

d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

f) prevenzione e gestione delle crisi.

 

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

 

2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

 

A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a) le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

c) non vi sia doppio finanziamento.

 

3. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

b) iniziative di formazione e scambio di buone prassi;

c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;

e) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;

f) ritiri dal mercato;

g) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

h) assicurazione del raccolto.

 

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

 

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

 

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

 

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi.

 

4. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

 

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

 

Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

 

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

 

6. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

 

     Art. 34. Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

 

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

 

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

 

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti.

 

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;

b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23);

d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;

e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.

 

4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure

b) distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

 

     Art. 35. Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 36. Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento.

 

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

 

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b) giustificazione delle priorità adottate;

c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;

d) valutazione dei programmi operativi;

e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

 

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

 

     Art. 37. Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare norme concernenti:

a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:

i) gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;

ii) le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;

iii) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;

iv) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;

v) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;

vi) l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;

 

b) la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;

c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:

i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;

iii) il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;

iv) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

 

d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

i) la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c);

iii) le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;

iv) il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;

v) l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi) la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii) l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

ix) l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

x) le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;

xi) assicurazione del raccolto;

xii) i fondi di mutualizzazione e

xiii) le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e);

 

e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

i) il grado di organizzazione dei produttori;

ii) l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

iii) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

 

     Art. 38. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a) la gestione dei programmi operativi;

b) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 36, la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;

c) l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;

d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;

e) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;

f) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

g) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

h) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;

i) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

j) l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;

k) l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;

l) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 4

 

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni generali e misure ammissibili

 

     Art. 39. Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

 

     Art. 40. Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.

 

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.

 

3. Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e);

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

 

     Art. 41. Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 38.

 

2. Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

 

3. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

 

4. I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

 

Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

5. Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.

 

     Art. 42. Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei limiti di bilancio indicati nell'allegato VI;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

 

     Art. 43. Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

a) promozione a norma dell'articolo 45;

b) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 46;

c) vendemmia verde a norma dell'articolo 47;

d) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48;

e) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49;

f) investimenti a norma dell'articolo 50;

g) innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52.

 

     Art. 44. Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.

 

2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.

 

3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

 

Sottosezione 2

 

Misure di sostegno specifiche

 

     Art. 45. Promozione

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o

b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

 

2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;

d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

 

3. Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.

 

     Art. 46. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

 

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 145, paragrafo 3.

 

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

 

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

 

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

 

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

 

5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;

b) una compensazione finanziaria.

 

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

 

     Art. 47. Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

 

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

 

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

 

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

 

4. Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 48. Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

 

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

 

     Art. 49. Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

 

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

 

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

a) all'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

 

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

 

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

 

     Art. 50. Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

a) si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (24);

b) può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

 

Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata.

 

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26).

 

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013.

 

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

a) 50 % nelle regioni meno sviluppate;

b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

 

5. L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 51. Innovazione nel settore vitivinicolo

Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell'Unione al sostegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

 

     Art. 52. Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D.

 

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

 

2. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.

 

Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

 

3. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 54.

 

4. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

 

5. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

 

Sottosezione 3

 

Disposizioni procedurali

 

     Art. 53. Poteri delegati

Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b) norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49;

c) norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

d) norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

e) norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

f) norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:

i) ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e

ii) al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;

 

g) norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h) norme che permettano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.

 

     Art. 54. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;

b) le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;

c) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;

d) la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;

e) la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;

f) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 5

 

Aiuti nel settore dell'apicoltura

 

     Art. 55. Programmi nazionali e finanziamento

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

 

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

 

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

 

4. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

g) monitoraggio del mercato;

h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

 

     Art. 56. Poteri delegati

1. Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;

b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

 

2. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.

 

     Art. 57. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;

b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;

c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 6

 

Aiuti nel settore del luppolo

 

     Art. 58. Aiuto alle organizzazioni di produttori

1. L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 152, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).

 

2. Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.

 

     Art. 59. Poteri delegati

Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 58 finanzi il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b) le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.

 

     Art. 60. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO III

 

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

     Art. 61. Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

 

Sezione 1

 

Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

     Art. 62. Autorizzazioni

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

 

2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

 

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

4. Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

 

     Art. 63. Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

 

2. Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

 

3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a) l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;

b) l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

 

4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

 

     Art. 64. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

 

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

 

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

 

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

 

     Art. 65. Ruolo delle organizzazioni professionali

Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

 

Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.

 

     Art. 66. Reimpianti

1. Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1 gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

 

2. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

 

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.

 

4. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

 

     Art. 67. Norma de minimis

1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

2. Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.

 

     Art. 68. Disposizioni transitorie

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1 gennaio 2016.

 

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

 

2. Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023.

 

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

 

     Art. 69. Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;

b) alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

c) all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

d) alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

e) ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.

 

     Art. 70. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a) le procedure per la concessione delle autorizzazioni;

b) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 2

 

Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

     Art. 71. Impianti non autorizzati

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

 

2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1 gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

4. Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

5. Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

 

     Art. 72. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

TITOLO II

 

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

 

CAPO I

 

Disposizioni in materia di commercializzazione

 

Sezione 1

 

Norme di commercializzazione

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni introduttive

 

     Art. 73. Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

 

Sottosezione 2

 

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

 

     Art. 74. Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

 

     Art. 75. Fissazione e contenuto

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

a) olio di oliva e olive da tavola;

b) ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

e) piante vive;

f) uova;

g) carni di pollame;

h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

i) luppolo.

 

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

 

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

 

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

 

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

 

6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

 

     Art. 76. Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.

 

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

 

3. Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

 

4. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

 

     Art. 77. Certificazione del luppolo

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.

 

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

 

3. Nel certificato sono indicati almeno:

a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,

b) l'anno o gli anni di raccolta e

c) la varietà o le varietà.

 

4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.

 

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

 

Le misure di cui al primo comma:

i) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e

ii) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

 

     Art. 78. Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

a) carni bovine;

b) prodotti vitivinicoli;

c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

d) carni di pollame;

e) uova;

f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;

g) olio di oliva e olive da tavola.

 

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

 

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

 

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

 

     Art. 79. Tolleranza

1. Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

 

2. Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.

 

     Art. 80. Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

 

Il disposto del primo comma non si applica:

a) al succo di uve e al succo di uve concentrato e

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

 

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

 

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.

 

2. I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;

b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o

c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.

 

I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.

 

3. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute pubblica;

c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.

 

4. Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.

 

5. Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 81. Varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

 

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

 

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

 

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

 

Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

 

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;

b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

 

5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.

 

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

 

     Art. 82. Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1 settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

 

     Art. 83. Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

 

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

 

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

 

4. Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

5. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

 

Sottosezione 3

 

Menzioni riservate facoltative

 

     Art. 84. Disposizione generale

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

 

La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

 

     Art. 85. Menzioni riservate facoltative esistenti

1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime il 20 dicembre 2013 sono elencate nell'allegato IX e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 86, lettera a).

 

2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 86.

 

     Art. 86. Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, oppure

c) cancellare una menzione riservata facoltativa.

 

     Art. 87. Menzioni riservate facoltative supplementari

1. Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;

b) l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;

c) al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;

d) le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

 

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 88. Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.

 

3. Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori disposizioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.

 

Sottosezione 4

 

Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione

 

     Art. 89. Disposizioni generali

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché

b) le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

 

     Art. 90. Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento.

 

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

 

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.

 

Sottosezione 5

 

Disposizioni comuni

 

     Art. 91. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

c) che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

d) che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

e) che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 2

 

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni introduttive

 

     Art. 92. Ambito di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

 

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

 

Sottosezione 2

 

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

 

     Art. 93. Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

 

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

 

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e

d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

 

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

 

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

 

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

 

     Art. 94. Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

 

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

 

Il disciplinare di produzione contiene almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino o dei vini:

i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

 

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della zona geografica interessata;

e) le rese massime per ettaro;

f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

 

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

 

     Art. 95. Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

 

2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.

 

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

 

     Art. 96. Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

 

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

 

3. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

 

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

 

4. Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

 

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro che valuta la domanda mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno su internet e inoltra la domanda alla Commissione.

 

     Art. 97. Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

 

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 94 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

 

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

 

4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che rigettano la domanda.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 98. Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

 

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

 

     Art. 99. Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 98, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure che rigettano la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 100. Omonimi

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

 

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

 

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

 

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

 

3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

 

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

 

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

 

     Art. 101. Ulteriori motivi di rigetto della protezione

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

 

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

 

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b) del pertinente diritto unionale o nazionale.

 

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

 

     Art. 102. Relazione con i marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o

b) è annullata.

 

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1 gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (32).

 

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

 

     Art. 103. Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

 

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

 

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

 

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

 

     Art. 104. Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

 

     Art. 105. Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

 

     Art. 106. Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 107. Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (33) e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (34) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

 

2. Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (35) sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 104.

 

     Art. 108. Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

 

     Art. 109. Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

 

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

 

3. Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

 

4. Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

 

5. Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1 agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1 agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

c) le modifiche del disciplinare.

 

     Art. 110. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;

d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;

e) la presentazione di domande transfrontaliere.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:

a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) i limiti temporali;

c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 111. Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia inammissibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto inammissibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

Sottosezione 3

 

Menzioni tradizionali

 

     Art. 112. Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

 

     Art. 113. Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112.

 

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

 

2. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:

a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;

c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

 

3. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

 

     Art. 114. Delega di potere

1. Per garantire un adeguato livello di protezione alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

 

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo:

a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

b) le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;

c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;

d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;

e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

f) il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione;

g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

 

3. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e prevedere deroghe all'articolo 112 e all'articolo 113, paragrafo 2.

 

     Art. 115. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b) i limiti temporali;

c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;

d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 112 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

 

4. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 116. Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

Sezione 3

 

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

 

     Art. 117. Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

 

     Art. 118. Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio (36), la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

 

     Art. 119. Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

 

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

 

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

 

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

 

     Art. 120. Indicazioni facoltative

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l'annata;

b) il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);

e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

 

2. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;

ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

 

c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

 

     Art. 121. Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.

 

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

 

     Art. 122. Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

 

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

 

d) la presentazione, in particolare:

i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

 

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

 

3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1 agosto 2009.

 

4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

 

     Art. 123. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO II

 

Disposizioni specifiche relative a singoli settori

 

Sezione 1

 

Zucchero

 

     Art. 124. Durata

Eccezion fatta per gli articoli 125 e 126, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

 

Sottosezione 1

 

Misure specifiche

 

     Art. 125. Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.

 

2. Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.

 

3. A decorrere dal 1 ottobre 2017, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.

 

4. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di:

a) aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;

b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;

c) stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.

 

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 126. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

 

La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.

 

Sottosezione 2

 

Disposizioni applicabili al settore dello zucchero nel periodo di cui all'articolo 124

 

     Art. 127. Contratti di fornitura

1. Oltre a quanto stabilito all'articolo 125, paragrafo 1, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato XI.

 

2. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota; o

b) zucchero fuori quota.

 

3. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;

b) la resa corrispondente stimata.

 

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

 

4. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, di cui all'articolo 135, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

 

5. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

6. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

 

     Art. 128. Tassa sulla produzione

1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 2.

 

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 129. Restituzione alla produzione

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 140, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c).

 

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 130. Ritiro di zucchero dal mercato

1. Per evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ritirino dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio le cui quote superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente per una campagna di commercializzazione entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.

 

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, per adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, per fissare un coefficiente.

 

3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

 

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, per la campagna di commercializzazione in corso, per la campagna successiva, o per entrambe, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirato come:

a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, o

b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

 

4. Se l’offerta di zucchero nell’Unione è inadeguata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro.

 

5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna di cui all'articolo 135.

 

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettere a) o b), del secondo comma del paragrafo 3 del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo.

 

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di commercializzazione in corso.

 

6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 131. Meccanismo temporaneo di gestione del mercato

1. Per la durata del periodo di cui all'articolo 124, la Commissione può adottare, atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.

 

Nell'ambito del meccanismo di gestione del mercato temporaneo, le misure relative alla fissazione di un prelievo sulle eccedenze sono prese dal Consiglio in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 132. Poteri delegati

Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo:

a) le condizioni di acquisto e i contratti fornitura di cui all’articolo 127;

b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato XI;

c) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3.

 

     Art. 133. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sottosezione 3

 

Regime di regolazione della produzione

 

     Art. 134. Quote nel settore dello zucchero

1. Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.

 

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 139, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 139 a 142.

 

     Art. 135. Prezzo minimo della barbabietola

Il prezzo minimo delle barbabietole di quota è stabilito dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 136. Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato XII.

 

2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 137.

 

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

 

     Art. 137. Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 140, paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

 

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

 

     Art. 138. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.

 

2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato XIII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

 

3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

 

     Art. 139. Produzione fuori quota

1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 140;

b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 141;

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

d) esportati entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE; o

e) introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 131, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.

 

Le misure di cui al primo comma, lettera e), del presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 219, paragrafo 1.

 

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142.

 

2. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 140. Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 137; e

b) siano stati consegnati all’utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

 

2. Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

 

L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

 

     Art. 141. Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

 

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:

i) tra il 1 febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

ii) tra il 1 febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

 

b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

 

3. Se la produzione definitiva di un’impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

 

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

 

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 130.

 

     Art. 142. Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 141 o i quantitativi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e);

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione;

c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 130 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

 

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera b), sono adottati conformemente alla procedura di esame prevista all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 143. Poteri delegati

1. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 137 adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

 

2. Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e che stabiliscono le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

 

3. Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il riporto di zucchero.

 

     Art. 144. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In relazione alle imprese di cui all'articolo 137, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;

b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;

c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;

d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;

e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;

g) le esportazioni di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d);

h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;

i) la modifica delle date di cui all'articolo 141 per campagne di commercializzazione specifiche;

j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142;

k) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno nel senso di cui all'allegato II, parte II, sezione B, punto 6.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 2

 

Vino

 

     Art. 145. Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1 gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale.

 

2. Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.

 

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1 marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 46, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1 gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

4. Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

 

     Art. 146. Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.

 

     Art. 147. Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.

 

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

 

3. Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;

b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;

c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;

d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;

e) le operazioni da registrare nel registro.

 

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;

b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;

d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 3

 

Latte e prodotti lattiero-caseari

 

     Art. 148. Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel paragrafo 2.

 

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

 

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

 

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

 

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

 

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

 

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

 

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

 

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

 

5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

 

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 149. Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

 

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

 

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

 

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

 

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

 

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

 

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

 

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

7 Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (39);

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

 

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

 

     Art. 150. Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

 

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149.

 

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

 

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

 

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

 

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39l TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.

 

     Art. 151. Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1 aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

 

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

 

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO III

 

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

 

Sezione 1

 

Definizione e riconoscimento

 

     Art. 152. Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

 

2 Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

 

     Art. 153. Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

 

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

 

     Art. 154. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

 

3. Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1 gennaio 2015.

 

4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

 

     Art. 155. Esternalizzazione

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.

 

     Art. 156. Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

 

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

 

     Art. 157. Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

 

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1 gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

 

3. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

 

     Art. 158. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

 

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

 

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1 gennaio 2015.

 

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1 gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

 

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

 

Sezione 2

 

Disposizioni complementari per settori specifici

 

     Art. 159. Riconoscimento obbligatorio

In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:

a) le organizzazioni di produttori:

i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,

ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

iii) nel settore della bachicoltura,

iv) nel settore del luppolo;

 

b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.

 

     Art. 160. Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

 

Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori.

 

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

 

     Art. 161. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3;

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3.

 

3. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.

 

     Art. 162. Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

 

     Art. 163. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;

b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);

d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

 

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

 

3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) revocano il riconoscimento se:

i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;

iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

 

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

 

Sezione 3

 

Estensione delle regole e contributi obbligatori

 

     Art. 164. Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

 

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

 

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

 

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

 

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

 

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

 

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d) commercializzazione;

e) tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

 

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

 

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

 

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

 

     Art. 165. Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

 

Sezione 4

 

Adeguamento dell'offerta

 

     Art. 166. Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:

a) migliorare la qualità;

b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

 

     Art. 167. Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158.

 

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

 

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

 

Sezione 5

 

Regimi contrattuali

 

     Art. 168. Relazioni contrattuali

1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

 

2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

 

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

 

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

 

4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto; e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto, o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

 

5. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

 

6. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

 

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

 

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

 

7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

 

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 169. Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva

1. Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva.

 

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

 

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) trasformazione comune;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

 

b) dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

 

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c) purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente;

d) purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f) purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative.

 

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

 

4. Ai fini del calcolo del volume di produzione di olio d'oliva di cui al paragrafo 2, lettera c), si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi.

 

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

 

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

 

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

 

     Art. 170. Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine

1. Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere Bos taurus destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51,ex 0102 29 61, o ex 0102 29 91):

a) di età inferiore a dodici mesi; e

b) di età pari o superiore a dodici mesi.

 

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

 

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii) promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi;

vi) appalti comuni dei mezzi di produzione;

 

b) dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

 

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c) purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa;

d) purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative.

 

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

 

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa.

 

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

 

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

 

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

 

     Art. 171. Trattative contrattuali per taluni seminativi

1. Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto (40):

a) frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00;

b) orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00;

c) mais, di cui al codice NC 1005 90 00;

d) segala, di cui al codice NC 1002 90 00;

e) frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00;

f) avena, di cui al codice NC 1004 90 00;

g) triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00;

h) colza, di cui al codice NC ex 1205;

i) semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00;

j) soia, di cui al codice NC 1201 90 00;

k) fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713;

l) piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713.

 

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

 

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii) promozione comune;

iii) organizzazione comune del controllo di qualità;

iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v) appalti comuni dei mezzi di produzione;

 

b) dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

 

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c) purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato;

d) purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali trattative.

 

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

 

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri.

 

5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

 

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

 

6. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

 

     Art. 172. Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

 

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato.

 

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

 

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

 

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

 

7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.

 

Sezione 6

 

Norme procedurali

 

     Art. 173. Poteri delegati

1. Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:

a) le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

c) le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

d) le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

f) i settori cui si applica l'articolo 161, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;

g) la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

h) l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;

i) l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;

j) altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

 

2. In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b) le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;

c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;

d) le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.

 

     Art. 174. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a) le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;

b) le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;

c) le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;

d) le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;

e) le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;

f) le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;

g) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

a) l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;

b) le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);

c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;

d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 175. Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera d);

b) l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;

c) l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);

d) l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

PARTE III

 

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO I

 

Titoli di importazione e di esportazione

 

     Art. 176. Norme generali

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) sementi;

e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;

f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g) ortofrutticoli;

h) ortofrutticoli trasformati;

i) banane;

j) prodotti vitivinicoli;

k) piante vive;

l) carni bovine;

m) latte e prodotti lattiero-caseari;

n) carni suine;

o) carni ovine e caprine;

p) uova;

q) carni di pollame;

r) alcole etilico di origine agricola.

 

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli articoli 177, 178 e 179 del presente regolamento.

 

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

 

     Art. 177. Poteri delegati

1. Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a) l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

 

2. Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:

a) i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;

b) la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c) il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

d) condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e) i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

 

     Art. 178. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:

a) il formato e il contenuto del titolo;

b) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

c) il periodo di validità dei titoli;

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

f) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;

g) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

h) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 179. Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,

b) che respingano i quantitativi richiesti e

c) che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

CAPO II

 

Dazi all'importazione

 

     Art. 180. Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 181. Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (41) (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (42).

 

2. Al fine di garantire l'efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.

 

3 La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all'importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

     Art. 182. Dazi addizionali all'importazione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o

b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

 

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

 

3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

 

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 183. Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;

b) che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

CAPO III

 

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi

 

     Art. 184. Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma degli articoli 187 e 188 del presente regolamento.

 

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

 

3. Il metodo di gestione adottato:

a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e

b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

 

     Art. 185. Contingenti tariffari specifici

Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.

 

     Art. 186. Poteri delegati

1. Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

b) definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari;

c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;

d) adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.

 

2. Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in forza di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 del presente regolamento, riguardanti norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

 

     Art. 187. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

b) procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);

iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;

 

c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e) l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;

f) le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;

g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 188. Altre competenze di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano la gestione della procedura volta a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.

 

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

 

3. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

CAPO IV

 

Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti

 

     Art. 189. Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

 

2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

 

     Art. 190. Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.

 

2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 77 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.

 

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

 

3. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 191. Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

 

Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure

b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

 

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 192. Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione

1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

 

2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

 

3. I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

 

Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

 

4. Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a) all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;

b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;

c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

 

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 193. Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti:

a) zucchero del codice NC 1701;

b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO V

 

Salvaguardia e perfezionamento attivo

 

     Art. 194. Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (43) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (44).

 

2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

 

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

 

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

 

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino o modifichino le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

 

     Art. 195. Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

 

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

 

CAPO VI

 

Restituzioni all'esportazione

 

     Art. 196. Ambito di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

 

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (45) e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento.

 

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

 

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 219, paragrafo 1, e dell'articolo 221, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.

 

     Art. 197. Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

Il metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione è il metodo di assegnazione:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

 

     Art. 198. Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE.

 

2. Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

 

     Art. 199. Concessione delle restituzioni all'esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

 

2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), è l'importo della restituzione applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo della restituzione risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure

b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

 

3. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:

a) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;

b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

 

     Art. 200. Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

 

     Art. 201. Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

 

Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

 

     Art. 202. Poteri delegati

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

 

2. Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

 

3. Per affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;

b) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;

c) la prova aggiuntiva in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;

d) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

 

4. Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo l'applicazione dell'articolo 199, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b).

 

5. Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;

b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;

c) la prova di arrivo a destinazione per essere ammissibile alle restituzioni differenziate;

d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;

e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, ove si applichino le restituzioni differenziate, fornite da parti terze indipendenti.

 

6. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali, e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.

 

7. Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano requisiti e condizioni specifici per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché i coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

 

     Art. 203. Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a) la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b) il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;

c) i prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b);

d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;

e) l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 202, paragrafo 4.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 204. Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 199, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;

b) che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 201, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;

c) che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 202, paragrafo 7.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

CAPO VII

 

Perfezionamento passivo

 

     Art. 205. Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

 

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

 

PARTE IV

 

REGOLE DI CONCORRENZA

 

CAPO I

 

Norme applicabili alle imprese

 

     Art. 206. Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

 

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.

 

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.

 

     Art. 207. Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

 

     Art. 208. Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

 

     Art. 209. Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

 

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

 

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

 

2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

 

In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

 

     Art. 210. Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento.

 

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

 

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

 

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

 

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

 

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

 

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

 

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

 

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO II

 

Norme in materia di aiuti di stato

 

     Art. 211. Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE

1. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:

a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure

b) degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.

 

     Art. 212. Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 45, 49 e 50, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

 

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

 

     Art. 213. Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

 

     Art. 214. Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

 

     Art. 215. Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

 

     Art. 216. Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria.

 

Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

 

L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno.

 

2. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.

 

3. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

 

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 217. Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23 e all'articolo 26, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

 

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

 

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

 

     Art. 218. Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:

a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;

b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;

c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00;

d) pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00;

e) carrube di cui al codice NC 1212 92 00.

 

2. I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:

 

Stato Membro

Superficie massima (ha)

Belgio

100

Bulgaria

11 984

Germania

1 500

Grecia

41 100

Spagna

568 200

Francia

17 300

Italia

130 100

Cipro

5 100

Lussemburgo

100

Ungheria

2 900

Paesi Bassi

100

Polonia

4 200

Portogallo

41 300

Romania

1 645

Slovenia

300

Slovacchia

3 100

Regno Unito

100

 

 

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152.

 

PARTE V

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

 

Misure eccezionali

 

Sezione 1

 

Turbative del mercato

 

     Art. 219. Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

 

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

 

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

 

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

 

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

 

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

Sezione 2

 

Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

 

     Art. 220. Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) carni suine;

d) carni ovine e caprine;

e) uova;

f) carni di pollame.

 

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

 

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.

 

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

 

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

 

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

 

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

 

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

 

Sezione 3

 

Problemi specifici

 

     Art. 221. Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.

 

3. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell'articolo 219 o 220.

 

4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 227riguardanti una soluzione permanente o presentare proposte legislative appropriate.

 

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.

 

Sezione 4

 

Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati

 

     Art. 222. Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

e) accordi sui requisiti di qualità;

f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

 

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.

 

3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

 

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

CAPO II

 

Comunicazioni e relazioni

 

     Art. 223. Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

 

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

 

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

a) i metodi di comunicazione delle informazioni;

b) le regole sulle informazioni da comunicare;

c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;

d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

 

     Art. 224. Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 223, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.

 

2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

 

3. I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

 

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

 

     Art. 225. Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

c) entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola;

d) entro il 31 dicembre 2017, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e degli articoli 169, 170 e 171 nei settori interessati.

 

CAPO III

 

Riserva per le crisi nel settore agricolo

 

     Art. 226. Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

 

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

a) degli articoli da 8 a 21;

b) degli articoli da 196 a 204 e

c) degli articoli 219, 220 e 221 del presente regolamento.

 

PARTE VI

 

DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

 

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

 

     Art. 227. Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 228. Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 227, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

 

     Art. 229. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'articolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

 

CAPO II

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 230. Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

 

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;

b) nel settore vitivinicolo:

i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;

ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;

iv) l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;

 

c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento;

d) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;

f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;

g) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;

h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;

i) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio (46).

 

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

 

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

 

     Art. 231. Disposizioni transitorie

1. Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.

 

2. I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

 

     Art. 232. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

 

Tuttavia:

a) l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1 ottobre 2014;

b) l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1 ottobre 2016.

 

2. Gli articoli da 148 a 151, l'articolo 152, paragrafo 3, l'articolo 156, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3, gli articoli 161 e 163, l'articolo 173, paragrafo 2, e l'articolo 174, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020.

 

3. Gli articoli da 127 a 144 e gli articoli 192 e 193 si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017.

 

 

(1) Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.

 

(3) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

 

(4) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

(5) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

 

(6) Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(7) Regolamento (CEE) N. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).

 

(8) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

 

(9) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

 

(10) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31),

 

(11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

 

(12) GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

 

(13) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

 

(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

(15) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

 

(16) Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).

 

(17) Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).

 

(18) Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).

 

(19) Decisione 2006/232/CE, del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

 

(20) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(21) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(22) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

 

(23) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

 

(24) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

 

(25) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

 

(26) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

 

(27) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

 

(28) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

 

(29) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

 

(30) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

 

(31) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25)

 

(32) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

 

(33) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

 

(34) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

 

(35) GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.

 

(36) Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

 

(37) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

 

(38) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

 

(39) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

 

(40) I corrispondenti codici NC per i prodotti non trasformati saranno aggiunti prima della messa a punto del testo giuridico.

 

(41) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

 

(42) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

 

(43) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

 

(44) Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

 

(45) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

 

(46) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).

 

 

ALLEGATI