§ 1.6.M70 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1037.
Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/05/2001
Numero:1037


Sommario
Art. 1.      1. In deroga dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M70 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1037. [1]

Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

(G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, con effetto dal 1° agosto 2000, prevede all'articolo 45, paragrafo 2, che le deroghe di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.

     (2) L'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possano essere importati soltanto se scortati da un attestato che certifichi che tali prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, prevede una deroga che autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi oggetto di certe pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie. Per talune pratiche enologiche questa autorizzazione è valida solo sino al 31 dicembre 2003.

     (4) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato, con effetto dal 1° agosto 2000, alcuni regolamenti del Consiglio, tra cui il regolamento (CEE) n. 1873/84. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede tuttavia che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 continuino ad essere applicate sino all'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

     (5) Sono attualmente in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche delle due parti. Nella sua riunione del 23 ottobre 2000, il Consiglio "Agricoltura" ha preso atto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 ed ha confermato la sua volontà di progredire nei negoziati definendo una linea di condotta della negoziazione.

     (6) Per agevolare il corretto svolgimento di tali negoziati risulta opportuno che la validità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 sia prorogata e, in particolare, che le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 rimangano autorizzate a titolo transitorio sino all'entrata in vigore dell'accordo risultante dai suddetti negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, come stabilito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2839/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1873/84.

     (7) L'evoluzione del quadro normativo e delle pratiche enologiche richiede un aggiornamento tecnico dell'allegato in modo da renderlo coerente con le attuali disposizioni regolamentari in materia,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In deroga dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del presente regolamento.

     Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato, soltanto fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino. [2]

     2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che si siano potute utilizzare una o più pratiche enologiche indicate nell'allegato, punto 2, lettere a) e b).

     3. I vini ottenuti dalle uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America e sottoposti ad aggiunta di zucchero in soluzione acquosa non possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Pratiche enologiche ammesse

     a) senza limitazione di tempo:

     - catalasi derivata da Aspergillus niger,

     - glucosio-ossidasi derivata da Aspergillus niger,

     - solfato ferroso,

     - farina di soia;

     b) fino al 31 dicembre 2003:

     - dimetilpolisilossano,

     - monostearato di poliossietilene-40,

     - monostearato di sorbitano,

     - acido fumarico,

     - scambiatori di ioni (resine),

     - acido lattico,

     - acido malico.

 

     2. Pratiche enologiche identiche o comparabili con quelle ammesse nella Comunità

     a) pratiche enologiche identiche:

     - acacia (gomma arabica),

     - carbone attivo,

     - albumina animale (comprese l'ovoalbumina in polvere o in soluzione),

     - fosfato di ammonio di-basico,

     - acido ascorbico,

     - bentonite (Wyoming),

     - polvere di bentonite in sospensione,

     - anidride carbonica,

     - caseina,

     - acido citrico,

     - aria compressa (aerazione),

     - solfato di rame,

     - terra di infusori,

     - enzimi pectolitici derivati da Aspergillus niger,

     - gelatina alimentare,

     - gelatina allo stato liquido,

     - colla di pesce, ittiocolla,

     - azoto,

     - bitartrato di potassio,

     - caseinato di potassio,

     - bisolfito di potassio,

     - sorbato di potassio,

     - anidride silicica (gel o soluzione colloidale al 30%),

     - acido sorbico,

     - tannino,

     - acido tartarico,

     - carbonato di calcio contenente eventualmente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,

     - solfato di calcio, per l'elaborazione dei vini liquorosi,

     - polivinilpolipirrolidone (PVPP),

     - ossigeno;

     b) pratiche enologiche comparabili:

     - agar agar,

     - carbonato di ammonio,

     - fosfato di ammonio monobasico,

     - granulato di sughero,

     - polvere di latte,

     - segatura e trucioli di quercia non calcinati e non trattati,

     - carbonato di potassio,

     - carrageenani,

     - cellulasi derivata da Aspergillus niger,

     - cellulosa,

     - lieviti autorizzati,

     - complessi ottenuti dalla miscelazione di ferrocianuro di potassio e di solfato di ferro in soluzione acquosa, eventualmente combinati con solfato di rame e carbone attivo.

 


[1] Abrogato dall'art. 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

[2] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2324/2003 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2079/2005.